Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 03-05-2011, n. 17208 Zone sismiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14 maggio 2010, la Corte d’Appello di Messina confermava la pronuncia con la quale P.R. era stata condannata, il 28 aprile 2005, dal Tribunale di Patti – Sezione Distaccata di S. Agata Militello per violazione della disciplina urbanistica ed antisismica.

Avverso tale decisione la predetta proponeva ricorso per cassazione.

Deduceva, in primo luogo, la prescrizione dei reati, rilevando come la Corte territoriale avesse disposto reiterati rinvii sospendendo il processo ed i termini di prescrizione in considerazione della pendenza di una domanda di condono edilizio la cui applicabilità era stata, però, esclusa nella fattispecie per la presenza di un vincolo paesaggistico, non considerato nella contestazione del reato ma dell’esistenza del quale veniva dato più volte atto in sentenza proprio per escludere la condonabilità dell’intervento.

L’esclusione della condonabilità non consentiva la sospensione del processo, cosicchè i termini di prescrizione risultavano spirati.

Insisteva pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata dà atto della impossibilità di applicare legittimamente il condono per la presenza del vincolo. Ciò nonostante, il processo è stato sospeso.

Ciò posto, deve ricordarsi che il giudice penale ha il potere – dovere di verificare la sussistenza dei requisiti di condonabilità dell’opera prima di procedere alla sospensione del processo (Sez. 3 n. 38071, 16 ottobre 2007).

La sospensione, inoltre, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l’eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato (Sez. 3, n. 563,11 gennaio 2006).

Nel caso di specie, l’accertamento dell’abuso risale al (OMISSIS).

Pur considerando la sospensione dei termini conseguente ad un rinvio per sciopero (dal 16 gennaio all’8 maggio 2006) e quella applicabile ai sensi della L. n. 125 del 2008, i termini di prescrizione risultavano già decorsi al momento della pronuncia in grado di appello.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perchè i resati sono estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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