Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-05-2011, n. 2608 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe appellata, il Tribunale amministrativo regionale – Sede di Roma- ha respinto il ricorso di primo grado n. 11884 del 2008, con il quale era stato chiesto dall’odierno appellante l’annullamento del provvedimento con cui questi era stato escluso dal concorso indetto per la "stabilizzazione" del personale volontario del Corpo Nazionale dei VV.F.

Il Tribunale amministrativo regionale ha rilevato che il provvedimento impugnato era la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità fisica (all’appellante fu riscontrata una "psoriasi volgare"), formulato a seguito degli accertamenti sanitari ai quali l’interessato era stato sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore( DM 11 marzo 2008 n. 78).

L’appellante ha censurato la sentenza, anche ex art. 112 del codice di procedura civile, chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto: egli nel corso del giudizio di primo grado aveva prodotto un certificato medico comprovante l’assenza di tale patologia. La contraddittorietà dei dati emersi avrebbe legittimato un ulteriore accertamento, demandato ad un organo terzo, e ciò tanto più che l’appellante aveva in passato svolto attività come vigile volontario e che dal foglio matricolare risultava che egli era in possesso dei requisiti fisici per svolgere tale attività.

Alla camera di consiglio del 2 febbraio 2001, la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza appellata.

Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2010 la causa è stata posta in decisione ed il Collegio,

con l’ordinanza collegiale n. 890 del 2011, ha rilevato che risultava necessario, ai fini del decidere,il deposito presso la Segreteria della Sezione di una relazione che desse atto degli accertamenti istruttori compiuti e delle ragioni in base alle quali il Ministero aveva ritenuto che la documentazione sanitaria prodotta dall’appellante – e contrastante con le risultanze della visita medica disposta dalla competente commissione – non fosse attendibile, nonché ogni altro atto, chiarimento o documento ritenuto utile ai fini della pronuncia sull’appello in esame (in particolare chiarendo se rispondesse al vero che la disposta esclusione era fondata unicamente sulle lesioni ravvisate sui gomiti dell’appellante e se, sulla base delle conoscenze mediche, tali lesioni fossero riconducibili ad una psoriasi, ovvero ad una ipercheratosi, fornendo al riguardo specifici elementi in ordine all’ambito di applicabilità del punto 5 dell’allegato B del decreto ministeriale n. 78 del 2008).

L’esame della controversia è stato pertanto rinviato alla pubblica udienza del 22 marzo 2010.

L’amministrazione ha ottemperato alla richiesta istruttoria ed ha depositato il parere espresso dal presidente della commissione medica concorsuale dott. Daniele Sbardella, nonché la scheda medica del 9 luglio 2008.

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2010 la causa è stata posta in decisione
Motivi della decisione

1. L’appello va respinto.

2. Va premesso che, per la pacifica giurisprudenza, in sede di giudizio di idoneità di un soggetto a prestare servizio nel Corpo Nazionale dei VV.FF., l’unico momento accertativo dell’idoneità dei candidati è quello contestuale all’effettuazione della visita da parte della commissione per gli accertamenti psicofisici, le cui valutazioni sono impugnabili in sede giurisdizionale per i vari profili di eccesso di potere, tra cui per difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed errore materiale (cfr. Sez. III, 4 maggio 1999, n. 31; Sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1465 e 12 aprile 2001, n. 2254).

Ciò posto, nella fattispecie in esame all’esito della ordinanza collegiale istruttoria n. 890 del 2011 l’amministrazione ha depositato il parere espresso dal presidente della commissione medica concorsuale dott. Daniele Sbardella, nonché la scheda medica del 9 luglio 2008 relativa all’appellante.

Da tale documentazione si evince che – difformemente da quanto sostenuto nel ricorso in appello- nel corso della visita collegiale del 9 luglio 2008 era stata accertata una forma di psoriasi comune in fase florida, iperproliferativa ed infiammatoria.

Le lesioni cutanee riscontrate consistevano nella presenza di floride chiazze squamose rotondeggianti eritematose ed essiccate di varie dimensioni disposte sulle superfici estensorie degli arti e principalmente sui gomiti.

E’ stato ribadito nel parere espresso dal presidente della commissione medica concorsuale che detta dermatosi squamosa cronica ad andamento ricorrente rendeva il candidato palesemente inidoneo all’impegno operativo degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Avuto riguardo ai compiti a questi demandati, infatti, la cute ed i suoi annessi rappresentava -quando integra- la principale e diretta barriera del corpo umano con funzione di protezione: la non perfetta integrità della medesima avrebbe messo a rischio la salute del lavoratore.

Si è rappresentato, peraltro, che le malattie cutanee croniche, sono di regola, aggravate nel loro naturale evolversi proprio da taluni aspetti specifici dell’attività lavorativa del vigile del fuoco e che esse, spesso, si associano ad ulteriori patologie (quali l’obesità, il diabete, etc) del pari considerate quali ostative allo svolgimento delle funzioni di vigile del fuoco.

In ultimo, si è fatto presente che l’appellante al momento della visita medica aveva dichiarato di essere ben edotto della sofferta forma di psoriasi.

Nel parere si è quindi confermata la inidoneità dell’appellante con riferimento al punto 5 dell’allegato B del decreto ministeriale n. 78 del 2008.

3. L’esito dell’incombente istruttorio disposto dal Collegio ha fornito un responso approfondito, univoco e non sospettabile di irragionevolezza, arbitrarietà o parzialità in ordine alla inidoneità dell’appellante, già rilevata nel corso del procedimento.

Neppure appare emergere alcuna forma di travisamento del fatto, mentre, al contrario, sono state approfonditamente chiarite le ragioni (possibile ingravescenza della patologia a cagione delle funzioni che sarebbe chiamato a svolgere; inidoneità della cute a svolgere funzioni protettive; possibile associarsi della patologia "psoriasi" ad altre patologie incompatibili con l’esercizio delle funzioni di vigile del fuoco) che impediscono l’assunzione dell’appellante.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

5. La condanna al pagamento delle spese degli onorari del giudizio segue la soccombenza e l’appellante deve essere pertanto condannato al pagamento, in favore della parte appellata, di euro trecento (Euro 300/00), oltre gli accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 110 del 2010 come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio, nella misura di euro trecento (Euro 300/00), oltre gli accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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