Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-05-2011, n. 2605 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il signor G. V., con il ricorso n. 920 del 2005, proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ha chiesto l’annullamento del decreto del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Salerno e Avellino, del 17 febbraio 2005, con il quale è stata annullata l’autorizzazione paesaggistica n. 137, del 20 dicembre 2004, rilasciata dal Comune di Camerota per i lavori di costruzione di un fabbricato rurale in località Guardiola della frazione Marina, ricadente "in area vincolata ai sensi dell’art. 142 del D.L.vo 42/04 – zona E del vigente P.R.G. – zona C.I.R.A. 3 del vigente P.T.P.".

2. Il TAR, con la sentenza n. 138 del 2006, ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado con istanza incidentale di sospensione dell’esecutività.

L’istanza cautelare è stata respinta con l’ordinanza 27 giugno 2006, n. 3142.

4. All’udienza del 5 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata n. 138 del 2006 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda di Salerno, ha respinto il ricorso n. 920 del 2005 presentato dal ricorrente avverso il provvedimento del Soprintendente recante annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale per la realizzazione di un fabbricato rurale.

Nella sentenza, rilevato che l’atto statale si sorregge sulle due autonome ragioni, del contrasto dell’autorizzazione comunale con le esigenze di tutela paesaggistica e del suo difetto di motivazione, si rileva che il ricorrente non ha dedotto alcuna censura avverso la seconda ragione, mentre, nella specie, si deve considerare la rilevanza di tale profilo, dal momento che nella detta autorizzazione comunale l’asserita conformità paesaggistica dell’intervento non è in alcun modo giustificata e che è venuto così a mancare il presupposto per il proficuo esercizio del potere di controllo spettante all’autorità statale.

2. Nell’appello si deduce che:

– il difetto di motivazione non è stato oggetto di considerazione specifica da parte della Soprintendenza, né da questa è stato posto ad autonoma ragione del provvedimento di annullamento; in questo infatti tale asserita carenza è richiamata soltanto a conclusione e in conseguenza di valutazioni di merito, che sono indebite perché spettanti alla sola discrezionalità del Comune ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, oggetto a sua volta, da parte dell’organo statale, soltanto di un controllo di legittimità.

– le motivazioni a base del provvedimento risultano comunque insufficienti, poiché mancanti di ogni indicazione concreta sulle ragioni della incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici protetti, emergendo chiaramente dal raffronto con provvedimenti analoghi che si tratta di motivazione ripetitiva e generica, comune a tutti i provvedimenti in questione, e perciò caratterizzata dall’assenza di un’istruttoria specifica sullo stato dei luoghi.

3. Le censure così riassunte sono infondate.

Infatti secondo la giurisprudenza consolidata:

a) il potere di annullamento della Soprintendenza non consente il riesame nel merito delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione o da un ente subdelegato, ma si esprime in un controllo di legittimità, esteso a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di motivazione o di istruttoria;

b) il Comune deve quindi esercitare il proprio potere motivando adeguatamente sulla compatibilità con il vincolo paesaggistico dell’opera specificamente assentita, sussistendo, in caso contrario, illegittimità per carenza di motivazione o di istruttoria;

c) l’autorità statale, se ravvisa un tale vizio nell’atto oggetto del suo scrutinio, nel proprio provvedimento, perché sia a sua volta immune da vizi di legittimità, motiva sulla non compatibilità dell’intervento edilizio programmato rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo (Cons. Stato: VI, 13 febbraio 2009, n. 772; 4 dicembre 2009, n. 7609; 14 ottobre 2009, n. 6294).

Nella specie, dall’esame della documentazione acquisita, emerge che:

a) sussiste il presupposto della carenza di motivazione dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, n. 137 del 20 dicembre 2004, poiché essa si è limitata al richiamo del parere favorevole della commissione edilizia integrata, di per sé non adeguatamente motivato, senza alcuna valutazione sulle ragioni di compatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela dell’area in cui ricade;

b) nel provvedimento impugnato si indica che l’autorizzazione comunale è viziata "da eccesso di potere principalmente sotto il profilo del contenuto e della carenza sia di istruttoria che di motivazione perché in contrasto con le disposizioni contenute nella parte terza del D.L.vo 22/01/2004 n. 42";

c) per quanto sopra richiamato tale motivazione costituisce di per sé ragione dell’annullamento, vista la mancanza nell’autorizzazione da controllare di riscontri specifici sulla compatibilità dell’intervento, con il conseguente obbligo per la Soprintendenza di esporre tali ragioni di incompatibilità, come da essa in concreto fatto, dovendosi considerare le indicazioni espresse al riguardo nel provvedimento impugnato non generiche in quanto relative alle caratteristiche del paesaggio ("…un’area situata su un leggero declivio caratterizzata dalla presenza di ulivi e di altri alberi da frutta"), a quelle del manufatto ("…di notevole impatto paesaggistico…considerato che il progetto prevede un fabbricato su due livelli con copertura a doppia falda, visibile da più punti di vista della località Guardiola..") e, quindi, alla valutazione del mancato inserimento del manufatto nel contesto paesaggistico da tutelare ("…in quanto interromperebbe la continuità naturalistica dell’area… con l’alterazione dei tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo..).

Dunque, l’atto statale ha legittimamente constatato l’assenza di adeguata motivazione della autorizzazione e, in connessione, puntualmente motivato le ragioni di incompatibilità paesaggistica del manufatto.

4. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve perciò essere respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, n. 4853 del 2006, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio a favore del Ministero appellato, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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