Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-05-2011, n. 2604 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, n. 4417/00, i sigg.ri E. C., F. P., M. L. M., L. T., B. B. Le., C. C., A. M. G. chiedevano l’accertamento del loro diritto a percepire il cumulo delle indennità integrative speciali sulle pensioni dirette e di reversibilità in godimento fin dall’origine, o in subordine dalla data di deposito dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 438/98 ovvero dalla notifica dello stesso ricorso, il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Essi richiamavano, a sostegno della pretesa, la giurisprudenza della Corte Costituzionale (le sentenze nn. 566/89, 204/92, 494/03 e l’ordinanza n. 438/98) dalla quale si evincerebbe che la norma impeditiva del cumulo delle indennità integrative speciali sarebbe stata espunta dall’ordinamento, e richiamavano la giurisprudenza della Corte dei Conti che, a loro avviso, avrebbe fatto applicazione dei principi affermati dal giudice delle leggi.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III ter, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle pretese avanzate dai ricorrenti sigg.ri Porcu, M., B. e C., respingendo per il resto il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza propongono appello i sigg.ri A. e P. E. C., quali figli ed eredi del sig. E. C., Sandra Del Sonno, quale erede della sig.ra M. L. M., L. T., B. B. Le., A. M. G. contestando le argomentazioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo, in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.), che ha dedotto la nullità del ricorso introduttivo, l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 345 c.p.c., ora art. 104 c.p.a., il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (ricadendo la controversia in quella della Corte dei Conti), il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dei diritti vantati e comunque l’infondatezza delle pretese di controparte, in subordine in relazione al cumulo fra rivalutazione ed interessi, chiedendo il rigetto dell’appello.

Si è costituito in giudizio anche l’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo l’infondatezza nel merito dell’appello, chiedendone il rigetto.

Gli appellanti hanno depositato memoria.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 5 aprile 2011.

3. La controversia riguarda la corresponsione dell’indennità integrativa speciale sul trattamento di cui godono gli odierni appellanti, ovvero i loro danti causa, a seguito del collocamento in quiescenza.

3.1. Occorre preliminarmente osservare come la Corte di Cassazione (da ultimo Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4065) con un orientamento costante abbia affermato che le controversie che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali integrative, che gli enti pubblici non economici corrispondono al proprio personale a mezzo di apposito fondo, non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di impiego, ma riguardano spettanze di natura sostanziale retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, e sono pertanto devolute alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa, a seconda che le situazioni giuridiche maturate (le quali si ricollegano alla cessazione del rapporto) siano anteriori o successive alla data del 30 giugno 1998, secondo la disciplina dell’art. 45, comma settimo, del D..Lgs. n. 165 del 2001.

Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, quindi, le controversie aventi natura pensionistica rientrano nell’ambito di giurisdizione della Corte dei conti.

Le controversie aventi ad oggetto prestazioni complementari, che numerosi enti pubblici erogano ai propri dipendenti dopo la cessazione dal servizio mediante fondi aziendali, sono attribuite alle giurisdizione del giudice che conosce del relativo rapporto di lavoro, in quanto le suddette prestazioni complementari sono qualificate quali retribuzioni differite.

3.2. I ricorrenti in primo grado sono stati dipendenti dell’INPS, ed in quanto tali è stata loro riconosciuta la pensione dall’INPDAP, oltre al trattamento integrativo dal relativo fondo costituito presso l’INPS; alcuni godono anche di pensione di reversibilità, a carico dell’una o dell’altra gestione.

La domanda proposta è volta ad ottenere il pagamento dell’indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti, mentre questa viene loro erogata per alcuni sul trattamento INPDAP, e quindi chiedono il suo pagamento anche sul trattamento integrativo INPS, mentre altri la ricevono sul trattamento integrativo INPS, e la chiedono su quello INPDAP.

Sulla base dell’orientamento della Cassazione sopra richiamato, il giudice amministrativo può conoscere delle domande riguardanti il trattamento integrativo INPS, mentre deve declinare la giurisdizione in ordine a quelle proposte nei confronti dell’INPDAP.

4. Alla luce di tali osservazioni, rileva il Collegio che erroneamente il primo giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle domande proposte dalle sigg.re M. e B., le quali pretendono il pagamento dell’indennità integrativa speciale anche sulle pensioni di reversibilità loro corrisposte dall’INPS.

Al riguardo, l’erede della sig.ra M. e la sig.ra B. nell’atto d’appello hanno individuato esattamente i trattamenti di cui si tratta (n. PI 328327 per la prima e n. PI 3331409 per la seconda), senza alcuna contestazione da parte dell’INPS.

L’appello deve di conseguenza essere accolto, per quanto riguarda le predette posizioni, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, primo comma, c.p.a.

5. Le ulteriori pretese riguardano la pensione diretta dell’INPS, corrisposta senza indennità integrativa speciale (sigg.ri C. e T.) e la pensione superstiti INPS pagata senza indennità integrativa speciale, peraltro corrisposta sul trattamento diretto (sig.ra G.).

Le stesse, per il ragionamento sopra svolto, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Peraltro, le domande riproposte con l’atto d’appello sono infondate.

Invero, non è condivisibile l’assunto fondamentale dal quale parte il ragionamento degli appellanti, secondo il quale la duplicazione dell’indennità integrativa speciale costituirebbe la regola del sistema pensionistico, che il legislatore esclude solo in casi eccezionali, con disposizioni insuscettibili di interpretazione estensiva (negli stessi termini qui esposti: C. di S., VI, 30 maggio 2008, n. 2606).

Deve invece essere condivisa la statuizione del primo giudice, il quale ha fatto proprio l’orientamento della Corte dei Conti con la decisone delle Sezioni riunite 14/QM/2003 in data 11 luglio 2003, che ha individuato il punto di riferimento normativo della problematica nell’art. 99, secondo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ai sensi del quale al titolare di più pensioni o assegni l’indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo.

Pur se nelle pensioni di reversibilità o indirette decorrenti da data successiva al 13 gennaio 1995 l’indennità integrativa speciale è conglobata secondo le modalità stabilite dall’art. 15 l. n. 724 del 1994, e pertanto su tali pensioni non incide il divieto di cumulo di indennità integrative speciali su più trattamenti pensionistici goduti dallo stesso titolare (come ha chiarito la Corte dei Conti, Sez. I, 24 aprile 2009, n. 256), nella presente controversia non risulta, né è stato dedotto, che gli originari ricorrenti si trovassero nella descritta situazione di fatto.

Gli appellanti contestano l’orientamento seguito dal primo giudice sulla base della sentenza della Corte di Cassazione, SS. UU., 23 ottobre 2008, n. 25616, ma le osservazioni svolte a tale riguardo non possono essere condivise.

Invero, è decisivo osservare come anche la sentenza richiamata in più punti (paragrafo 5, primo capoverso, ultimo periodo; paragrafo 6, quinto capoverso) abbia affermato il principio della non cumulabilità delle quote di pensione dirette a compensare il costo della vita, e tale univoca affermazione toglie qualsiasi rilievo alla argomentazione proposta dagli appellanti.

Ed invero, la loro tesi è al di fuori della logica del sistema in vigore fino al conglobamento dell’indennità integrativa speciale.

Quest’ultima costituiva lo strumento per adeguare il trattamento economico dei dipendenti pubblici al costo della vita secondo un meccanismo automatico, svincolato dalla misura del trattamento in godimento, per cui l’indennità veniva corrisposta in misura identica qualunque fossero la qualifica e lo stipendio in godimento.

Se questa è la funzione ed il sistema operativo dell’indennità in questione, l’ipotesi in cui la stessa può essere corrisposta più volte è palesemente eccezionale e può essere ammessa solo in particolari ipotesi (ad esempio nei casi di indennità corrisposta sullo stipendio e sul trattamento pensionistico, contemporaneamente in godimento: cfr. Corte Costituzionale, 4 giugno 2010, n. 197) sulla base dell’espressa volontà del legislatore.

In conclusione, il Collegio afferma la non spettanza del pagamento dell’indennità integrativa speciale sul trattamento integrativo a carico del fondo pensione per i dipendenti dell’INPS, i quali beneficiano della suddetta indennità sul trattamento pensionistico principale.

6. In conclusione, salva la statuizione di cui al precedente Par. 4, l’appello deve essere respinto, per la parte che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

In considerazione della complessità della controversia le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 4692/06, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie per la parte riguardante gli eredi dell’appellante sig.ra M. e dell’appellante sig.ra B., per l’effetto rimettendo la causa al primo giudice;

– lo respinge per quanto riguarda gli altri appellanti.

Compensa integralmente le spese e gli onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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