Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 03-05-2011, n. 17164

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con sentenza del 9/04/2009, il g.u.p. del Tribunale di Genova applicava, su concorde istanza delle parti, a B.S. – recidivo infraquinquennale, specifico e reiterato – la pena di anni uno, mesi cinque di reclusione ed Euro 600,00 di multa per una serie di ricettazioni. p. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Genova deducendo i seguenti motivi:

p. 2.1. mancata motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche ed al giudizio di equivalenza;

p. 2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 81 C.P. in quanto l’aumento della pena base per la continuazione sarebbe erroneo perchè "a fronte della recidiva, detto aumento è, per ciascuno dei reati di ricettazione contestati, inferiore al terzo, minimo di legge prescritto dall’art. 81 c.p., u.c.". p. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. p. 3.1. Quanto alla pretesa mancanza di motivazione, il g.u.p. ha motivato la concessione delle attenuanti generiche per adeguare la pena al fatto: il che deve ritenersi sufficiente alla stregua del disposto dell’art. 62 bis c.p..

Va, poi, rilevato che costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, che, una volta intervenuto fra le parti l’accordo e questo sia stato ratificato dal giudice (come appunto, nel caso di specie), il medesimo non possa essere più retratto da alcuna delle parti al fine di prospettare censure con riferimento all’entità e modalità di applicazione della pena.

E’ vero che opera pur sempre l’obbligo della motivazione ex art. 125 c.p.p. e art. 111 Cost. e le parti sono legittimate all’impugnazione anche in caso di accordo ratificato dal giudice, allorchè segnalino l’esistenza di vizi della decisione relativi al suo proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Peraltro, sul punto, questa Corte ha reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza, occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della motivazione "soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.": Cass. S.U. 27.3.92 – Di Benedetto; S.U. 27.9.95 n. 18 – Serafino. p. 3.2. Quanto alla pretesa VIOLAZIONE DELL’ART. 81 C.P. va osservato che la recidiva, sebbene reiterata, nel caso di specie, era facoltativa ed il giudice ne ha tenuto conto nella parte in cui ne ha dichiarato l’equivalenza con le concesse attenuanti generiche:

infatti, non essendo state contestate aggravanti di alcun genere, l’equivalenza non può che riferirsi alla contestata recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4, equivalenza che, ben poteva essere dichiarata atteso che l’art. 69 c.p., comma 4, per le ipotesi di recidiva reiterata di cui all’art. 99 c.p., comma 4, vieta solo la prevalenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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