Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 03-05-2011, n. 17163 Motivi di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.M., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza depositata il 12.11.2010, con cui la Corte d’Appello dell’Aquila dichiarava l’inammissibilità, per genericità, dell’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che lo aveva condannato per i reati di cui all’art. 648 c.p. e L. n. 1423 del 1956, art. 2.

Il ricorrente deduceva che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, l’atto di appello conteneva specifiche motivazioni che, peraltro, erano state disattese senza consentire al ricorrente la discussione in udienza e la integrazione dei motivi ex art. 585 c.p.p., comma 4.

Il ricorso è inammissibile, stante la genericità della doglianza, non rapportata alle specifiche ragioni svolte nella sentenza impugnata e poste a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’appello.

Sul punto la Corte territoriale ha evidenziato il difetto di specificità dei motivi di appello previsto dall’art. 591 c.p.p., lett. c), non essendo state rapportati i motivi stessi a ben individuati passaggi della motivazione della sentenza appellata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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