Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-05-2011, n. 2598 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con il ricorso n. 8114 del 2005, proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il sig. A. F. impugnava, per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili – il provvedimento il fermo amministrativo, fino alla concorrenza della somma di Lire 12.000.000.000=, emesso nei suoi confronti dall’A.I.M.A., ai sensi dell’ art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440,, sulla base di un verbale di constatazione del Nucleo di Polizia Tributaria di Pomigliano d’Arco, concernente l’indebita percezione, da parte della coop. A. A. a r.l. (della quale l’A. è vice presidente) di aiuti comunitari per complessivi Lire 10.363.092.000 = relativi a raccolti delle annate 1992 e 1993.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il Tribunale regionale adito respingeva il ricorso.

Il primo giudice, in particolare, riconosceva la sussistenza dei presupposti – quali indicati nel rapporto della Guardia di Finanza per procedere all’adozione della misura cautelativa di blocco delle posizioni debitorie delle amministrazioni dello Stato nei confronti del sig. A., nonché la possibilità di mantenere ferma la misura cautelativa fino all’accertamento dell’effettiva debenza dei contributi comunitari; ribadiva, inoltre, l’irrilevanza di fatti sopravvenuti (nella specie, della decisione di segno favorevole della Commissione tributaria provinciale di Caserta circa presunte evasioni fiscali), assumendo invece un ruolo centrale nella vicenda la definizione in sede penale della vicenda.

Avverso detta decisione il sig. A. ha proposto atto di appello, criticando le conclusioni del Tribunale regionale e ribadendo: l’insussistenza di comprovate ragioni per disporre il fermo amministrativo; l’assenza di un termine definito per l’efficacia della misura cautelare e l’insussistenza di crediti certi di altre amministrazione cui ricondurre la misura di blocco dei pagamenti.

L’A.G.E.A., succeduta nei rapporti già facenti capo all’ A.I.M.A., si è costituta in resistenza.

Con memoria depositata il 25 ottobre 2010, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento dell’ appello con richiamo alla sentenza del Tribunale di Nola n. 261 del 2010 di assoluzione, perché il fatto non sussiste, dai reati di violazione di norme tributarie in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), nonché ad altre sentenze del giudice tributario che hanno accertato l’insussistenza di violazioni quanto agli adempimenti fiscali.

Con ordinanza n. 479 del 23 dicembre 2010, la Sezione ha disposto l’ acquisizioni di eventuali ulteriori provvedimenti relativi al contenzioso in atto.

In data 16 febbraio 2011 è stata depositata una nota di chiarimenti dell’ A.G.E.A.

In sede di note conclusive il sig. A. ha insistito per l’ accoglimento dell’ appello.

All’ udienza del 22 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Occorre premettere che la legittimità del provvedimento di fermo amministrativo impugnato, in base al principio tempus regit actum, va verificata al momento della sua adozione (19 gennaio 1998), con riguardo cioè alla situazione in fatto e in diritto allora esistente, nella sua idoneità ad identificare i presupposti per il ricorso alla misura prevista dall’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923.

La giurisprudenza amministrativa ha posto in rilievo la natura di provvedimento cautelare ed urgente peculiare al fermo amministrativo, volto a tutelare con effetto immediato le ragioni di credito dell’Amministrazione con la sospensione dei pagamenti da essa dovuti. Detta misura può, pertanto, intervenire indipendentemente dal contestuale e definitivo accertamento del diritto di credito, in base ad un giudizio che si caratterizzi per ragionevolezza ed adeguatezza quanto alla sussistenza della pretesa creditoria (Cons. Stato, VI, n. 1441 del 18 marzo 2004; VI^, n. 1909 dell’ 8 aprile 2002).

Nella specie l’A.I.M.A. ha a suo tempo adottato la misura del fermo sul riscontro di un dettagliato rapporto del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza avente ad oggetto possibili illeciti perpetrati dall’odierno ricorrente ai fini della percezione di contributi comunitari per i raccolti relativi alle annate 1992, 1993.

Ove si consideri l’autorevolezza dell’organo che ha inizialmente compiuto le verifiche che hanno interessato l’erogazione degli aiuti comunitari in questione, unitamente alla complessità della vicenda – conclusasi in sede penale con il proscioglimento dell’ inquisito con la formula assolutoria di cui all’art. 530, secondo comma, c.p.p., per "lacunosità della prova" (sentenza del tribunale di Nola n. 261 del 2010) – deve escludersi, anche alla luce delle sopravvenienze invocate dell’odierno appellante, che la misura di fermo sia stata adottata sulla base di un giudizio prognostico manifestamente irragionevole, in ordine alla potenziale sussistenza delle ragioni di credito, ed in difetto di istruttoria, valendo al riguardo la complessa attività accertativa e ricognitiva posta in essere dal Nucleo di Polizia Tributaria.

2.1). Il provvedimento dell’A.I.M.A. risulta indenne anche dagli ulteriori profili di illegittimità nuovamente prospettati in appello.

2.2). Quanto al difetto di motivazione la stessa va ricondotta "ob relationem" al rapporto della Guardia di Finanza del 31 maggio 1997, secondo il modulo provvedimentale consentito dall’ art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La motivazione è, inoltre, assistita dai requisiti essenziali elencati dal menzionato art. 3, concernenti l’ indicazione dei presupposti in fatto del provvedere ed il richiamo alle disposizioni di legge applicate.

2.3). La previsione di un termine di efficacia non costituisce elemento essenziale del provvedimento di fermo amministrativo.

La misura cautelare esplica, invero, effetto fino al cessare delle ragioni creditorie che hanno costituito il presupposto del fermo dei pagamenti e, quindi, per un arco temporale che non può essere stabilito con carattere di certezza al momento dell’adozione del provvedimento.

La posizione del destinatario della misura cautelativa non resta, tuttavia, priva di tutela. Questi può, infatti, chiedere il riesame e l’eventuale ritiro del provvedimento di fermo, ove ravvisi il venir meno dei presupposti di esso giustificativi, con ogni tutela a fronte dell’inerzia a provvedere a mezzo dello strumento previsto dall’ art. 117 cod. proc. amm.

2.3). Il credito cui si è collegata nella specie la misura di fermo amministrativo non risulta privo dei requisiti di certezza e di liquidità.

L’atto impugnato ne ha determinato con precisione il "quantum" con riferimento all’ entità degli aiuti comunitari erogati per i raccolti 1992 e 1993, in ordine ai quali sono stati ravvisati gli estremi di indebita percezione. Il credito risulta, inoltre, di pronta liquidazione, che resta condizionata al solo esercizio della potestà di autotutela nei confronti degli atti di erogazione dei contributi che l’ Amministrazione, con scelta discrezionale, ha reputato di non esercitare nell’immediato, in attesa della definizione dei giudizi di responsabilità del beneficiario pendenti in sede penale e tributaria.

3. L’appello va, quindi, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e, in relazione all’attività difensiva espletata nel presente grado di giudizio, si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore dell’amministrazione appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 8114 del 2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, liquidate come in motivazione in euro 500,00 (cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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