T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 03-05-2011, n. 609 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, che in data 25 febbraio 2006, durante l’espletamento di un turno di servizio presso la Centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, veniva colto da improvviso malore e trasportato presso l’Ospedale Civile di Cosenza, dove veniva ricoverato nel reparto di neurologia e gli veniva diagnosticata una "Ipostenia dell’arto superiore destro in paziente che presenta alla TC cranio minute ipodensità a carico del braccio posteriore della capsula interna e della regione frontale di sinistra e prolasso della valvola mitralica".

In data 13 aprile 2006, il ricorrente ha quindi presentato domanda per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità diagnosticate.

Il Centro Militare di Medicina Legale di Palermo – CMO distaccata di Messina, ha sottoposto il ricorrente a visita medica finalizzata a valutare la sua idoneità al servizio e lo ha dichiarato "non idoneo permanentemente al servizio militare nei CC. in modo parziale e si impiegabile quale parzialmente inidoneo….. E’ si idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D. ai sensi della Legge 266/99. Controindicato l’impiego in attività e servizi che comportino stress psico- fisici, emotivi, intensi e protratti".

Nessuna valutazione e nessun giudizio venivano espressi in ordine alla dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate.

In data 30 marzo 2009 la C.M.O. 2 di Messina ha inviato al ricorrente comunicazione per visita medica collegiale fissata per il giorno 25 maggio 2009 con prosecuzione per il 26 novembre 2009 finalizzata alla definizione della istanza inoltrata il 13 aprile 2006 ed intesa ad accertare la dipendenza della patologia da causa di servizio.

In data 16 luglio 2009, con decreto n. 3457/2009, l’amministrazione ha comunicato al ricorrente il rigetto della domanda intesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità lamentata, presentata in data 13 aprile 2006.

Avverso detto decreto è proposto ricorso a sostegno del quale si deduce:

– Violazione di legge per violazione degli articoli 6, 7, e 11 e 14 del DPR del 29/10/2001 n. 461 in combinato disposto con l’art. 6 del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 12/02/2004 n. 13424. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, incongruità dei termini procedimentali, incongrua e contraddittoria motivazione, illogicità manifesta.

– Violazione di legge per violazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990,.

Il ricorrente afferma, in particolare, che il Comitato di Verifica ha espresso il suo parere prima ancora che la Commissione Medica Ospedaliera di Messina ultimasse gli accertamenti sanitari ed esprimesse le preliminari valutazioni.

Con ordinanza n. 1009/2009, confermata in appello, questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli atti impugnati in quanto il procedimento inteso al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio risultava pendente alla data di adozione dell’atto impugnato, non essendosi ancora conclusi gli accertamenti diagnostici da parte della competente C.M.O. di Messina – Task Force Carabinieri.

Si è costituita l’intimata amministrazione affermando l’infondatezza del proposto ricorso.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto atteso il difetto di istruttoria che vizia l’atto impugnato.

Va in questa sede tenuto conto della complessità che caratterizza il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e la relativa eventuale concessione dell’equo indennizzo.

Orbene, anche se il parere della C.m.o. non è l’atto conclusivo del procedimento preordinato alla verifica del nesso eziologico fra patologia dichiarata e servizio svolto, tuttavia l’organo di amministrazione attiva – cui spetta adottare la determinazione finale sull’istanza del suo dipendente – è obbligato ad acquisire il parere della detta Commissione, ma non necessariamente a recepire ove fondatamente ritenga insussistenti i presupposti di fatto sui quali l’organo sanitario ha fondato il proprio convincimento (Consiglio di stato, sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2175).

Anche se l’ordinamento, con riguardo all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, non mette a disposizione dell’amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Cppo) il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla Commissione medico ospedaliera (Cmo), risulta con ogni evidenza come quest’ultimo non possa mancare nel corso della procedura. Tanto è vero che l’amministrazione è tenuta solo a verificare se il Comitato di verifica, nell’esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi (in primis, la CMO) e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate (Consiglio Stato, sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1769).

In ragione di quanto considerato, il Collegio ritiene che il decreto impugnato sia affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e vada pertanto annullato.

Il provvedimento impugnato, così come il parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, si fondano sul verbale del C.M.O. di Messina del 2 agosto 2006 con il quale è stata solamente giudicata la menomazione dell’integrità fisica come ascrivibile alla categoria 7 ed è stata accertata la non idoneità al servizio del ricorrente. Nulla, invece, è stato accertato in sede di CMO per quanto concerne la ascrivibilità delle patologie del ricorrente a causa di servizio. Piuttosto agli atti, in merito a tale ultimo procedimento, risulta che al momento dell’adozione dell’atto impugnato lo stesso non si era ancora concluso avendo il ricorrente ricevuto comunicazioni di convocazione dalla C.M.O. 2 di Messina – Task Force Carabinieri – proprio per essere sottoposto alla visite mediche (come da comunicazioni allegate) in data 25 maggio 2009 e 26 novembre 2009 e agli esami diagnostici necessari e finalizzati al parere di competenza.

In altri termini, il Comitato di verifica e sulla scorta di questo l’amministrazione si sono pronunciati sulla dipendenza da causa di servizio in difetto della previa espressione sul punto dell’avviso della CMO:

Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso va accolto siccome fondato, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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