Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 03-05-2011, n. 17108 Parte civile

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli giudicava con il rito ordinario M. F. imputato:

– del reato ex art. 351 c.p. perchè, pur essendo stato nominato custode di un autocarro in sequestro, di proprietà del Comune di Afragola e da questo concesso in comodato a Ma.An., ne provocava la distruzione avviandolo alla demolizione senza alcuna autorizzazione, con danno per le parti lese;

– del reato di truffa ex art. 640 c.p., comma 2, n. 1, perchè con l’artificio ed il raggiro di inserire i dati del predetto autocarro nell’elenco dei mezzi sottoposti a sequestro amministrativo traeva in inganno i funzionari della Prefettura di Napoli che provvedevano al pagamento dell’indennità di custodia del predetto autocarro per l’importo di L. 4.629.270;

fatti commessi (OMISSIS);

al termine del giudizio il tribunale assolveva l’imputato per difetto di prova in ordine all’elemento soggettivo dei reati ascritti.

La parte civile proponeva impugnazione ai soli effetti civili ma non si costituiva nel processo di secondo grado;

la corte di appello di Napoli, rilevata la mancata costituzione in giudizio della parte civile, dichiarava – con ordinanza del 16.05.2006 – inammissibile l’anzidetto gravame ritenendo che l’assenza della medesima parte civile, in quanto priva di giustificazione, determinava la rinuncia implicita all’impugnazione.

Tale decisione veniva impugnata dalla stessa parte civile dinanzi alla Corte di cassazione che, con sentenza del 19.03.2009 n. 497, annullava il provvedimento impugnato ordinando la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il giudizio di appello.

La Corte di appello di Napoli, decidendo in diversa composizione, con sentenza depositata il 5.02.2010, riteneva che la mancata presenza al giudizio di appello della parte civile non ne determinava la rinuncia all’impugnazione e, pertanto esaminava l’imputazione ai fini civili;

all’esito, ritenuta la ricorrenza degli estremi dei reati ascritti al M., ne dichiarava l’intervenuta prescrizione; confermava il diritto della parte civile al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, condannava l’imputato al rimborso delle spese di costituzione nel giudizio di primo grado liquidate come da dispositivo.

Avverso tale ultima decisione, emessa in sede di rinvio, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato M.F., deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e).

1) – il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 76 c.p.p. nella parte in cui non aveva considerato che la mancata partecipazione della parte civile Ma. all’udienza camerale aveva comportato un’inequivoca rinuncia all’impugnazione proposta;

2) – in ogni caso, la sentenza era incorsa nella violazione dell’art. 82 c.p.p., comma 2 per non avere rilevato che la mancata presentazione delle conclusioni comportava la revoca della costituzione di parte civile;

3) – la sentenza impugnata era da censurare per violazione dell’art. 578 c.p.p. atteso che la Corte territoriale, ritenendo la sussistenza degli elementi integrativi dei reati contestati, ne aveva dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione, senza considerare che il giudizio di secondo grado era stato determinato da impugnazione della parte civile ai soli fini civili;

la decisione violava pertanto, sia il principio della decisione nei limiti devoluzione dell’appello, non essendovi stata impugnazione del PM e, sia il divieto della "reformatio in peius";

4) – il ricorrente deduceva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva della costituita parte civile Ma., atteso che l’autocarro demolito era di proprietà del Comune di Afragola;

5) – nel merito, la decisione era illogica per avere disatteso, senza motivazione, gli elementi favorevoli all’imputato, nonchè le circostanze che evidenziavano la carenza dell’elemento soggettivo dei reato contestati, per come già indicato dal Tribunale nella sentenza di assoluzione;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La parte civile è legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento o di assoluzione e a chiedere la condanna dell’imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno, senza che possa essere di ostacolo la mancanza dell’impugnazione del p.m., posto che l’art. 576 c.p.p. prevede una deroga rispetto a quanto stabilito dall’art. 538 c.p.p. e in tal modo legittima la parie civile non solo a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ma anche a chiedere l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato ai soli fini dell’accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno. (Cassazione penale, sez. 5, 15/05/2008, n. 24018).

Tanto premesso sull’ammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte civile nel presente procedimento, va osservato che i motivi con i quali l’imputato deduce nel presente ricorso la revoca della costituzione della parte civile per: – mancata partecipazione della medesima al giudizio di appello e per: – mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di secondo grado, sono infondati per le ragioni espresse dalla Corte territoriale nella decisione impugnata allorchè, richiamando la decisione di annullamento con rinvio di questa stessa Corte del 19.03.2009, ha osservato che la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello non determina la revoca tacita od implicita della costituzione.

Tali principi erano stati affermati nella sentenza di annullamento dell’11.03.2009, cui la corte del rinvio era tenuta ad uniformarsi;

invero, la giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, è costante nell’affermare che la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile che abbia proposto ritualmente impugnazione, per il principio dell’immanenza della costituzione, non può essere interpretata come manifestazione implicita di rinuncia al gravame ovvero di revoca tacita o presunta della stesa costituzione.

(Cass. pen. sez. 6, 11.03.2009 n. 12165; Cassazione penale, sez. 2, 20/05/2008, n. 24063; Giurisprudenza costante: v. Sez. 6, 6 maggio 2003, Manfredi, Cass. pen., sez. 6, 6 maggio 2003 n. 25723).

Così, del pari, è del tutto pacifico in giurisprudenza che la mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di appello, per il richiamato principio dell’immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta della costituzione di parte civile.

La disposizione di cui all’art. 82 c.p.p., comma 2 vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo. (Cassazione penale, sez. 2, 20/05/2008, n. 24063 – conforme: Cassazione penale, sez. 4, 28/05/2008, n. 24360).

Ugualmente infondato è il motivo con il quale si deduce la mancanza di legittimazione attiva di Ma.An. a costituirsi parte civile atteso che il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile è inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla "legittimatici ad processum", restando solo la possibilità di esaminare la "legittimatici ad causarti" e, in particolare, la configurabilità e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale. (Cassazione penale, sez. 6, 06/10/1993).

In ogni caso, il diritto alla costituzione deriva dalla individuazione della parte offesa così come fatta nel capo di imputazione ed il Ma. veniva indicato come tale, avendo subito il danno della mancata restituzione del camion;

al riguardo il ricorrente lamenta che il Ma. non avrebbe la "legittimatici ad causam" perchè, in assenza del diritto di proprietà sull’autocarro, non potrebbe vantare diritti al risarcimento, ma nella specie il diritto di proprietà è malamente richiamato atteso che il Ma. risultava danneggiato per la violazione del diritto di comodatario sullo stesso veicolo.

In tema di legittimazione a costituirsi parte civile, è ammissibile la costituzione tutte le volte che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo. (Cassazione penale, sez. 3, 19/06/2008, n. 38835).

Diverso discorso deve farsi per il terzo motivo, atteso che nella specie l’imputato era stato assolto in primo grado con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" sicchè, in assenza di impugnazione del PM, la Corte di appello non poteva dichiarare l’estinzione dei reati per prescrizione;

nella specie la causa estintiva si caratterizza per un previo riconoscimento di colpevolezza (riconoscimento necessario stante l’assoluzione pronunciata dal primo giudice) e, pertanto, all’applicazione ex officio del succitato precetto ostavano, da un lato, il divieto di "reformatio in peius" e, dall’altro, il principio dell’effetto solo parzialmente devolutivo dell’appello, così come sancito dall’art. 515 c.p.p., commi 1 e 3; divieto che, pur inteso restrittivamente e pur non riferito alla motivazione, opera in relazione sia alla pena ed ai benefici che alla declaratoria principale.

Ne consegue che il giudice di appello, investito su impugnazione della sola parte civile della cognizione della sentenza di primo grado, ove l’imputato sia stato assolto, non può dichiarare estinto per prescrizione il reato, perchè si tratta di una decisione legata ad un previo giudizio di colpevolezza, che si connota come peggioramento della predetta pronuncia, peggioramento non consentito in mancanza di gravame del p.m.. (Cassazione penale, sez. 5^, 20/05/1985) La sentenza impugnata è incorsa, pertanto, in violazione di legge sotto il duplice profilo ora richiamato e va annullata limitatamente alla parte in cui ha erroneamente pronunciata la prescrizione dei reati contestati.

La stessa decisione risulta, invece, corretta nella parte in cui ha pronunciato la condanna al risarcimento del danno atteso che il giudice di appello, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l’imputato al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima, essendo in tal caso consentito al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto. (Cassazione penale, sez. 3^, 19/03/2009, n. 17846) La condanna dell’imputato al risarcimento era, comunque, possibile sulla scorta del diritto della parte civile a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento o di assoluzione e a chiedere la condanna dell’imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno, anche in assenza dell’impugnazione del p.m., essendo in tal modo legittimata la parte civile anche a chiedere l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato ai soli fini dell’accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.

(Cassazione penale, sez. 5^, 15/05/2008, n. 24018) Al riguardo vanno rigettati i motivi di merito proposti dall’imputato perchè fondati su valutazioni ed interpretazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 4^, 29 gennaio 2007. n. 12255.

La decisione impugnata, infatti, ha congruamente motivato riguardo all’esistenza del fatto illecito ascritto all’imputato, alla violazione del diritto soggettivo della parte offesa ed al conseguente diritto di quest’ultima al risarcimento del danno.

Nè può essere di ostacolo alla condanna dell’imputato al risarcimento del danno l’intervenuta prescrizione dei reati, atteso che l’autonomia dell’impugnazione proposta dalla parte civile ai sensi dell’art. 576 c.p.p. rispetto alla sorte dell’azione penale determina il permanere dell’interesse al giudizio di appello (Cass. Pen. S.U. 11.19.07.2006 n. 25083 – Negri).

La sentenza impugnata, pertanto, risulta legittimamente emessa e il ricorso va rigetta riguardo alla pronuncia sugli interessi civili ed alla condanna dell’imputato al risarcimento dei danni – da liquidarsi in separata sede – nonchè alla refusione in favore della stessa parte civile delle spese di costituzione e giudizio di primo grado.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia sulla prescrizione dei reati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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