T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 610 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con delibera n. 1153 del 16 ottobre 1996 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, disposta la costituzione, nell’ambito del Servizio Personale, di un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ha individuato nel sig. F.D., collaboratore coordinatore amministrativo, il responsabile per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Con successiva delibera n. 1288 del 20 novembre 1996 lo stesso Direttore Generale ha parzialmente riformulato la precedente delibera, specificando che il sig. D., collaboratore coordinatore amministrativo, è individuato quale responsabile dell’Ufficio procedimenti disciplinari, competente ad irrogare le sanzioni disciplinari.

Con provvedimento in data 29 novembre 1996 il Responsabile del Servizio personale dell’Azienda, richiamato, tra l’altro, il disposto dell’art. 57 del d.lgs. n. 29/1993 e precisato che erano state attivate le procedure per la copertura di cinque posti vacanti di dirigente amministrativo, ha dato atto dell’assegnazione del sig. D. alle mansioni superiori di dirigente dell’Ufficio procedimenti disciplinari.

Con atto del 4 marzo 1998, rilevato che non sono state portate a compimento le procedure concorsuali per la copertura di cinque posti di dirigente amministrativo e dato atto della persistenza di obiettive esigenze di servizio, ha disposto l’assegnazione dello stesso dipendente alle mansioni superiori di dirigente dell’Ufficio procedimenti disciplinari.

Tale assegnazione è stata ribadita con la proposta di negoziazione della retribuzione della posizione funzionale dei dirigenti amministrativi, formulata in data 19 marzo 1998.

2. Con istanza del 16 novembre 1998 il sig. F.D. ha chiesto all’Azienda Ospedaliera la corresponsione della maggiorazione stipendiale, pari alla differenza tra il trattamento in godimento e quello di dirigente, per lo svolgimento delle relative mansioni superiori formalmente conferite.

Con successivo atto, notificato in data 25 gennaio 1999, il sig. D. ha diffidato l’Azienda Ospedaliera a provvedere nel senso indicato nel termine di trenta giorni.

3. L’Azienda Ospedaliera ha omesso di provvedere nel termine assegnato e, pertanto, l’interessato ha proposto ricorso giurisdizionale, deducendo, innanzi tutto, l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, pur diffidata a provvedere entro il termine indicato e chiedendo il riconoscimento del diritto alla percezione delle menzionate differenze stipendiali, data di conferimento delle mansioni superiori, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 29/1993.

Il ricorrente, richiamati numerosi precedenti giurisprudenziali, dai quali dovrebbe desumersi il principio della retribuibilità superiori in base al disposto dell’art. 57 or ora citato e dell’art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, ha chiesto la condanna dell’Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio al pagamento delle somme dovute in conseguenza, maggiorate di interessi legali, dal 29 novembre 1996, data di assegnazione delle mansioni superiori con atto formale, fino all’1 febbraio 1999.

L’Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, sebbene intimata, non si è costituita in giudizio.

4. Osserva, innanzi tutto, il Collegio che, trattandosi di questioni attinenti a diritti soggettivi, non può avere ingresso la domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato a seguito della diffida, potendosi vagliare direttamente le questioni inerenti alla fondatezza della domanda.

Ciò premesso, deve rilevarsi che dalla ricostruzione dei fatti di causa, sopra effettuata, risulta che il ricorrente ha svolto mansioni di livello superiore a quelle della qualifica di appartenenza (collaboratore coordinatore amministrativo), essendogli state attribuite mansioni dirigenziali), sulla base di atti formali provenienti da organi competenti ed in relazione a posto in organico vacante, per il quale vi è stata indizione di concorso.

Deve rilevarsi che, riguardo agli effetti dall’esercizio di mansioni superiori nel settore del pubblico impiego, non v’è che da far riferimento al principio giurisprudenziale per il quale il diritto al trattamento economico relativo alla qualifica superiore, nel caso di svolgimento di mansioni superiori da parte dei pubblici dipendenti, va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, avvenuta in data 22 novembre 1998, in conseguenza della modifica apportata agli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 29/1993 ad opera dell’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, giacché fino a quella data il riconoscimento degli effetti economici dello svolgimento di mansioni superiori può avere luogo solo in base a specifiche norme di legge di carattere derogatorio (Cons. St., Ad. Plen. 23 marzo 2006, n. 3 e, da ultimo, Cons. St., sez. VI, 20 ottobre 2010 n. 7584).

Occorre, tuttavia, tenere conto che il sig. D. è dipendente di un’Azienda Ospedaliera, rispetto alla quale deve trovare applicazione la norma, ancora vigente, di cui all’art. 29 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761, per la quale "In caso di esigenze di servizio il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L’assegnazione temporanea, che non può comunque eccedere i sessanta giorni nell’anno solare, non dà diritto a variazioni del trattamento economico".

La norma, com’è noto, è stata interpretata nel senso che nel settore sanitario, a differenza di quanto accade nel resto del pubblico impiego, esiste una normativa primaria specifica, costituita dal menzionato art. 29, che consente la corresponsione delle differenze retributive connesse allo svolgimento delle mansioni superiori esercitate, dopo il sessantesimo giorno dall’inizio del loro espletamento, purché il conferimento abbia avuto luogo con atto formale e sia vacante del posto in pianta organica cui si riferiscono le superiori funzioni svolte (da ultimo, Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2011 n. 1183; TAR Lazio, Roma, sez. III, 10 gennaio 2011 n. 64; TAR Campania, Napoli, sez. V, 18 ottobre 2010 n. 19840).

Nel caso di specie, come si è detto in precedenza, possono ritenersi sussistenti i presupposti costituiti dallo svolgimento di mansioni superiori, dall’attribuzione delle stesse con atto formale e dall’esistenza di posto vacante in organico.

Ne discende che deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla percezione di differenze retributive a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo al 29 novembre 1996 e fino al 30 giugno 1998.

Il ricorrente, invero, aveva richiesto il riconoscimento del diritto e la condanna alla corresponsione delle relative somme fino al 1° febbraio 1999.

Va, tuttavia, tenuto conto del discrimine temporale segnato dalla data del 30 giugno 1998, per il passaggio delle relative controversie dal giudice amministrativo al giudice ordinario. Spetta, pertanto, al giudice ordinario conoscere della controversia con la quale si rivendichi il pagamento di maggiori retribuzioni per mansioni superiori esercitate nel periodo successivo al 30 giugno 1998.

Laddove, come nel caso di specie, l’esercizio delle mansioni superiori copra un arco di tempo che copre tanto il periodo precedente quanto quello successivo all’indicata data del 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due fasi temporali, tenuto conto della circostanza che il rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua unicità, si articola in distinti segmenti temporali, corrispondenti alla cadenza periodica in cui rileva lo svolgimento della prestazione lavorativa (TAR Lazio Roma, sez. II, 6 marzo 2009 n. 2359).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in parte, nei limiti sopra indicati, con condanna dell’Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio al pagamento delle somme corrispondenti alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento delle superiori mansioni di dirigente a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo al 29 novembre 1996 fino al 30 giugno 1998, oltre interessi legali. In relazione al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Si ravvisano giusti motivi per non porre le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione intimata non costituita.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

dichiara il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed in parte lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, condanna l’Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. F.D. delle somme corrispondenti alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento delle superiori mansioni di dirigente per il periodo a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo al 29 novembre 1996 e fino al 30 giugno 1998, oltre interessi legali.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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