Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 03-05-2011, n. 17104

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Napoli giudicava con il rito abbreviato A.V. I.V. Imputati di concorso nei reati di:

-tentata rapina ex artt. 110, 56 e 628 c.p. ai danni del camionista S.M.P. perchè bloccavano il Tir condotto dalla vittima mediante violenza consistita nel bloccare l’autocarro con l’autovettura Fiat Uno condotta da A.V., dopo di che:

l’ I. si introduceva nell’abitacolo dell’autocarro afferrando due portafogli e strattonava il camionista al fine di costringerlo a scendere dal veicolo compiendo così atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei portafogli nonchè dell’intero autocarro, senza riuscire nell’intento per l’intervento della guardia giurata D.B.L., nei confronti del quale compivano ulteriore attività minatoria e violenta al fine di assicurarsi l’impunità;

-ricettazione ex art. 648 c.p., comma 61 c.p., n. 2, perchè al fine di compiere il delitto di rapina, si ricevevano la Fiat Uno di cui sopra provento da furto in danno di P.C.;

Fatti avvenuti in (OMISSIS); con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per entrambi;

al termine del giudizio gli imputati venivano condannati, con la riduzione per il rito, alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.400 di multa;

La corte di appello di investita del gravame, confermava la decisione impugnata con sentenza del 02.03.2010;

Gli imputati ricorrono per cassazione a mezzo del difensore, con ricorsi sostanzialmente coincidenti, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c).

1)-entrambi i ricorrenti censurano di illogicità la decisione impugnata lamentando:

-che la Corte territoriale aveva ritenuto l’ipotesi del tentativo di rapina senza considerare che, in realtà, si trattava di un tentativo di furto, sia perchè i due imputati non avevano esercitato violenza o minaccia nei confronti del camionista e, sia perchè solo l’ I. aveva tentato di sottrarre il portafogli alla parte offesa mentre l’ A. era estraneo all’azione, essendo restato all’interno della vettura da lui condotta;

-che, in ogni caso, la sentenza era errata nell’avere ritenuto l’aggravante delle più persone riunite, senza considerare che solo l’ I. era entrato nella cabina dell’autoarticolato mentre l’ A. era restato all’interno dell’autovettura da lui condotta sicchè non si era verificata la simultanea presenza di entrambi gli imputati al momento del fatto delittuoso;

-che la motivazione era illogica nella parte in cui non aveva ricostruito adeguatamente il fatto, ritenendo che gli imputati avessero l’intenzione di sottrarre sia i portafogli che il camion mentre era evidente che, sottraendo il Tir, essi avrebbero acquisto anche i portafogli che si trovavano all’interno della cabina;

2)-entrambi i ricorrenti, infine, censurano la decisione impugnata riguardo alle circostanze generiche, negate sull’illogica motivazione dell’esistenza di precedenti degli imputati , elemento insufficiente alla luce delle altre circostanze indicate dalla difesa, quali:

-per entrambi, la modestia del danno subito dalla parte offesa;

-per l’ I., l’iscrizione al Sert attestante la sua condizione di tossicodipendente;

-per l’ A. il suo stato di indigenza per avvenuta amputazione di un arto.

CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La sentenza impugnata risulta congruamente motivata , avendo ricavato la prova della partecipazione di entrambi gli imputati alla rapina dalle dichiarazioni della parte offesa, risultate pienamente attendibili e precise, perchè confermate da quelle della guardia giurata D.B. intervenuto sul posto.

La Corte di appello sottolinea:

-che il concorso di entrambi rinveniva dalla coordinazione delle due condotte, giacchè l’ A. aveva bloccato il Tir con l’auto da lui condotta consentendo all’ I. di salire a bordo e:

-che vi era l’intenzione di sottrarre anche l’autocarro atteso che , dopo l’impossessamento dei portafogli, l’ I. anzichè darsi alla fuga, aveva strattonato il camionista tentando di buttarlo giù dal mezzo;

-che la violenza era consistita sia nel blocco dell’autocarro e sia nello strattonamento dell’autista;

Si tratta di una motivazione del tutto congrua, perchè aderente ai fatti di causa ed immune da illogicità evidenti, pienamente dimostrativa degli elementi costituitivi dei reati contestati, sia sotto il profilo in diritto che sotto quello in fatto;

per converso, le deduzioni difensive si risolvono in valutazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale sez. 4 29 gennaio 2007. n. 12255.

Alla luce dei principi ora esposti emerge l’infondatezza anche della censura relativa alla mancata rinnovazione dell’istruttoria mediante l’esame del camionista ovvero l’acquisizione del verbale di denuncia, atteso che trattasi di istituto di carattere eccezionale, stante la presunzione che l’indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice.

L’art. 603 c.p.p., comma 1, infatti, non riconosce carattere di obbligatorietà all’esercizio del potere del giudice d’appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesto per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Cassazione penale . sez. 4 06 novembre 2009, n. 43966.

Nella specie la sentenza impugnata motiva riportando integralmente i passi decisivi della denuncia presentata dalla parte offesa ed analizzandone il contenuto e la rilevanza probatoria, così da evidenziare la mancanza della necessità di integrazioni istruttorie.

Del tutto infondato risulta anche il motivo relativo all’aggravante delle più persone riunite, atteso che la sentenza impugnata ha motivato in maniera chiara come entrambi gli imputati abbiano agito di concerto ed uniti, al momento e sul luogo del fatto, tanto che la persona offesa si era ben avveduta della simultanea presenza anche dell’ A., restato a bordo dell’auto usata per bloccare il camion, con ciò uniformandosi alla costante giurisprudenza anche di questa sezione che ha ritenuto come, in tema di rapina, ricorre la circostanza aggravante delle più persone riunite nel caso di effettiva simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento del fatto, per il maggior effetto di intimidazione che la presenza di più persone esercita sulla vittima. (Cassazione penale, sez. 2, 12/03/2008, n. 15416).

Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità degli imputati e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai numerosi e reiterati precedenti penali dei prevenuti.

Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale. sez. 4 04 luglio 2006, n. 32290.

La Corte di appello si è pienamente uniformata a tali principi, osservando che la gravità e modalità della condotta ed i reiterati precedenti specifici degli imputati avevano carattere preminente rispetto alle circostanze ad essi favorevoli per come rappresentate dalla difesa.

Segue il rigetto del ricorso atteso che le questioni in diritto proposte non consentono di ritenerne l’inammissibilità.

Ai sensi dell’art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del procedimento. Cassazione penale, sez. 6, 03 giugno 1994.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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