Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 03-05-2011, n. 17103 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ona del Dott. Mazzotta G., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo

Con sentenza 30.1.2007 Il Tribunale di Monza condannava, fra gli altri, T.G., D.S. alla pena, ciascuno, di anni 5 di reclusione e D.R.D.B.G., alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione, per i delitti, unificati dalla continuazione, di cui al capo a) e b) della imputazione (associazione per delinquere al fine di commettere più delitti di ricettazione e riciclaggio e plurime ipotesi di riciclaggio di autovetture), oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 16.4.2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di detti imputati, in relazione al capo a), per intervenuta prescrizione del reato e, riconosciute le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, confermava la penale responsabilità del T. in relazione al capo b), limitatamente alle autovetture di cui ai nn. 1, 3, 4, 5; della D., limitatamente alle autovetture di cui ai nn. 1,2,8,10; di D.R.D. B., limitatamente alle autovetture di cui ai numeri 2,11, assolvendoli dai rimanenti fatti delittuosi, contestati al capo b), per non aver commesso il fatto; riduceva, conseguentemente, la pena ad anni 3, mesi 3 di reclusione per il T. e per la D. e, ad a tre anni ed un mese di reclusione, per il D.R.D.B..

Avverso tale sentenza hanno proposto, personalmente, distinti ricorsi per cassazione gli imputati suddetti. Il T. deduceva:

mancanza ed illogicità della motivazione nella parte relativa alle autovetture per le quali era stata confermata la condanna; in particolare, quanto all’autovettura di cui ai numero 1, il Collegio aveva ipotizzato la colpevolezza del T. sol perchè trovato a bordo dell’auto medesima;

quanto all’auto di cui al numero 3, era stata presunta la responsabilità del T. sulla base della sola intestazione alla moglie della Renault Clio;

quanto alle auto n. 4 e n. 5, la responsabilità del T. era stata desunta, rispettivamente, dalla mera intestazione allo stesso della Renault Clio e dal difetto di spiegazione circa la lecita provenienza del mezzo. D.S. lamentava:

difetto assoluto di motivazione/considerato che, quanto alla vettura n. 1, i giudici di appello avevano ipotizzato la di lei colpevolezza in quanto era stata trovata a bordo di tale auto; quanto all’autovettura n. 2, era stata presunta la responsabilità della D. sulla base del fatto che la Renault Clio era risultata intestata ad una società della ricorrente medesima; quanto alla vettura n. 8, l’acquisto della Volkswagen Polo, da parte della D., non valeva a dimostrarne il dolo; quanto all’auto di cui al n. 10, il solo richiamo alla circostanza della relativa intestazione alla D. comportava il vizio di mancanza di motivazione.

D.R.D.B.G. deduceva: mancanza ed illogicità della motivazione posto che, in relazione all’auto di cui al numero 2, la Corte di merito aveva ipotizzato la responsabilità di esso D. R.D.B. sul mero presupposto che la Renault Clio era intestata ad una società riconducibile alla moglie, S. D.; quanto all’auto di cui al n. 11, la mera intestazione della Fiat Bravo al D.R.D.B. non integrava una circostanza idonea a provare l’elemento soggettivo del reato contestato.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

La Corte territoriale ha dato conto, con corretta e logica motivazione, delle prova a carico degli imputati, per il – reato di riciclaggio (capo b imputazione) delle autovetture t specificatamente indicate in sentenza, richiamando il quadro probatorio della sentenza di primo grado (intercettazioni, sequestri di numerose autovetture di provenienza furtiva) e delineando il ruolo di ciascuno degli imputati nell’ambito dell’associazione criminosa contestata.

In particolare i giudici di appello hanno evidenziato il ruolo primario svolto dal T. nell’organizzazione del traffico di auto di provenienza illecita ed il riscontro probatorio dato, fra l’altro, dalle dichiarazioni rese del titolare della Zanon Auto; è stato riscontrato pure che detto ruolo del T. era "condiviso", fra gli altri, dalla convivente del T., D.S. e dal marito di quest’ultima, D.R.D.B. e sono stati indicati i precisi elementi di prova sul riciclaggio delle auto di cui ai ricorsi in esame.

Non ravvisandosi al riguardo il vizio di motivazione dedotto, i ricorsi vanno rigettati.

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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