Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 03-05-2011, n. 17102 Appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

M. Capua Vetere che chiede l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

C.G., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26.1.2010 con cui la Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto dal C. avverso la sentenza 12.12.08 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere che aveva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato contestato di cui all’art. 644 c.p., commi 1 e 5. Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata per violazione degli artt. 129, 591, 593 e 157 c.p., avendo la Corte territoriale ritenuto, erroneamente, non appellabile dall’imputato detta sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, considerata anche la mancata espressa rinuncia del difensore del C. alla prescrizione.

Rilevava il C. che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26/2007, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della inappellabilità, da parte del P.M., delle sentenze di proscioglimento ed aveva ripristinato, con sentenza n. 85/2008, la facoltà dell’imputato di appellare le sentenze di proscioglimento, facoltà soppressa dalla riforma del citato art. 593 c.p.p.; la sentenza impugnata contrastava, inoltre, con la giurisprudenza della S.C., (n. 87/2003) che aveva ribadito l’appellabilità delle sentenze dichiarative di estinzione del reato, anche quando l’imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo lo stesso sollecitare una decisione liberatoria con formula più favorevole.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’appello contro la sentenza di proscioglimento per delitto è inibito all’imputato nel solo caso in cui sia stato assolto perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, mentre nessuna norma prevede che la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato possa essere impugnata solo da chi abbia rinunciato alla prescrizione (Cfr. Cass. 87/200).

Erroneamente la Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto che, ai sensi dell’art. 593 c.p.p., "l’imputato può proporre impugnazione avverso le sentenze di condanna e non avverso le sentenze di proscioglimento, quale quella emessa nei suoi confronti".

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 85 del 2008, ha, infatti, dichiarato la illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, art. 1 nella parte in cui l’art. 593 c.p.p. esclude che l’imputato possa appellare le sentenze di proscioglimento relative a delitti. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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