Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 03-05-2011, n. 17101

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 1.6.2009, con cui il Giudice di Pace di Eboli dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.S., per il reato di cui all’art. 638 c.p., per invalidità della querela.

Il P.G. ricorrente deduceva la violazione di legge, per avere il giudicante erroneamente ravvisato nella mancata indicazione, nell’atto di querela, delle formalità di riconoscimento del querelante, da parte dell’autorità preposta alla ricezione, un vizio inficiante la validità dell’atto stesso; doveva, invece, ritenersi, secondo la giurisprudenza della S.C., che il querelante potesse essere identificato anche per conoscenza diretta o per precedente identificazione.

Il ricorso è fondato.

Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’identificazione della persona che presenta la querela può essere effettuata ; nel verbale di ratifica della querela, mediante il solo richiamo delle generalità del soggetto da identificare, ove esse siano contenute per esteso nella querela medesima nella specie, sono stati riportati detti dati identificativi con l’apposizione della firma della querelante in presenza del Pubblico Ufficiale che ha ratificato la querela.

L’identificazione della querelante deve ritenersi, quindi, ritualmente avvenuta, pur in difetto della mancata indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del querelante, D.V. G..

Secondo costante giurisprudenza in materia, infatti, ai fini della ritualità della presentazione della querela, l’art. 337 c.p.p., comma 4, laddove è prescritto che l’autorità che riceve la querela deve provvedere, fra l’altro, all’identificazione della persona che la propone, deve essere interpretato non formalisticamente sicchè non occorre riportare nell’atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di rinascimento e l’identificazione della querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell’atto medesimo (Cfr. Cass. n. 30044/2006). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Eboli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Eboli per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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