T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 597 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato all’INPDAP il 15.11.1999, il ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo di determinare l’importo dell’indennità premio di servizio, comprendendo in essa la quota variabile della retribuzione del personale dirigente del S.S.N. di cui all’art. 50 del C.C.N.L. 19941997; il riconoscimento del diritto ad ottenere la determinazione dell’indennità premio di servizio comprensiva della quota variabile della retribuzione di posizione e l’annullamento del provvedimento INPDAP di riliquidazione dell’indennità premio di servizio, comunicato con nota del 23.9.1999, ricevuta il 7.10.1999, oltre che della circolare INPDAP n. 664 del 22.7.1998 per i motivi di:

1. violazione ed errata applicazione delle disposizioni regolanti l’indennità premio di servizio dei dipendenti pubblici;

2. violazione dell’art. 10 della legge 241 del 1990;

3. violazione dell’art. 30 del DPR n. 1032 del 1973.

L’INPDAP si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

Sul ricorso difetta la giurisdizione del giudice amministrativo.

Per costante e condivisibile giurisprudenza, deve ritenersi che l’indennità premio di servizio dovuta ai dipendenti degli enti pubblici ha carattere previdenziale, con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie spetta al giudice ordinario, fungendo il rapporto di pubblico impiego da mero presupposto esterno del rapporto previdenziale e dovendo ogni accertamento sul pubblico impiego essere svolto in via esclusivamente incidentale dal giudice della causa previdenziale (Cassazione civile, sez. un., 05 aprile 2005, n. 6994).

Le ragioni di ciò sono state spiegate dalle sezioni unite della Cassazione, in occasione di pronuncia su analoga controversia relativa all’indennità premio di servizio di dipendenti di enti locali, laddove la Suprema Corte ha chiarito che "in tema di riparto delle giurisdizioni tra g.o. ed amministrativo ed in ipotesi di pagamento dell’ indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali, ai sensi della l. 8 marzo 1968 n. 152 – pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall’altro, la sostanza di retribuzione differita, – la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di un’obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 99 e 243 del 1993 e n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria. Ne consegue altresì che, dedotto in causa un rapporto giuridico previdenziale, diverso per soggetti, oggetto e contenuto dal rapporto di impiego, la tutela in sede di giurisdizione ordinaria dei diritti soggettivi di cui all’art. 442 c.p.c. non soffre deroga per il fatto che la consistenza della pretesa previdenziale dipenda da accertamenti inerenti al rapporto di impiego, dal momento che le relative questioni devono essere esaminate solamente in via incidentale e senza efficacia di giudicato ( art. 34 c.p.c.), salvo che taluna delle parti, che dimostri di avervi un concreto interesse che trascenda quello immediato alla risoluzione della controversia, non chieda, nei confronti delle parti del rapporto di impiego, una pronuncia con efficacia di giudicato sulla specifica questione" (Cassazione civile, sez. un., 30 maggio 2005, n. 11329).

La correttezza di tale criterio di riparto di giurisdizione è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato a proposito dell’indennità premio di fine servizio, corrisposta ai sensi dell’art. 6, l. 27 ottobre 1988 n. 482, al personale degli enti soppressi trasferiti alle regioni, allorquando è stato confermato che l’indennità premio di servizio costituisce un emolumento previdenziale e non retributivo, per cui la relativa controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. bensì in quella del g.o. (Consiglio di Stato, sez. V, 07 settembre 2009, n. 5231).

Deve concludersi, quindi, per la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per l’indicazione del giudice ordinario quale autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della controversia; innanzi a quel giudice, il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, c. 2, c.p.a.

La difficoltà di ripartire la giurisdizione, nel nostro ordinamento, giustifica la compensazione tra le parti costituite delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Dichiara il difetto di giurisdizione ed indica l’Autorità Giurisdizionale Ordinaria quale giudice della presente controversia.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *