Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 03-05-2011, n. 17099 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

posti.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Lucca giudicava con il rito ordinario C.W. O.R. imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 639 c.p. per imbrattamento di beni mobili ed immobili di proprietà di P. A. e Pi.Ma.;

fatti avvenuti in (OMISSIS);

al termine del giudizio l’imputato veniva condannato alla pena di Euro 100 di ammenda, oltre le spese processuali.

Il PG di Firenze propone ricorso immediato per cassazione deducendo violazione di legge e lamenta che il Tribunale abbia inflitto la pena dell’ammenda in luogo di quella della multa prevista per il delitto contestato.

Il ricorso per cassazione è stato ritualmente proposto "per saltum" ex art 569 c.p.p., riguardando esclusivamente la censura di violazione di legge.

Il reato ascritto e pienamente ritenuto dal giudicante ex art. 639 c.p. rientra nella categoria dei delitti ed è sanzionato con la pena della multa, sicchè risulta fondata la censura del PG laddove lamenta che il Tribunale, nel pronunciare condanna, ha applicato erroneamente la pena dell’ammenda.

E’ evidente che il giudicante è incorso in un mero errore riguardo al tipo di pena da applicare, errore che può essere rettificato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2, senza modificare la quantità di pena inflitta dal giudicante (Euro 100) e procedendo esclusivamente alla sua rettifica, erroneamente denominata ammenda in luogo di quella corretta della multa.

Invero, qualora la Corte di cassazione accerti l’applicazione di pena di specie diversa da quella prevista per il reato oggetto del giudizio, non procede ad annullamento della sentenza ma alla sua rettifica a norma dell’art. 619 cod. proc. pen. (Cassazione penale, sez. 1, 12/11/2008, n. 46253).
P.Q.M.

Visto l’art. 619 c.p.p., comma 2.

Rettifica la pena dell’ammenda inflitta a C.W.O.R. in quella di Euro 100 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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