T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 590 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Sig.ra T., nella sua dichiarata qualità di proprietaria degli immobili siti nel Comune di Lamezia Terme ed identificati al Foglio 23, particelle 446, 447, 448, 450 del Catasto, con il ricorso principale, depositato il 5 luglio 2007, impugna il decreto di occupazione d’urgenza n. 5 del 6 aprile 2007, emesso ai sensi dell’art. 22 dpr 327/2001, nonché la delibera della Giunta Municipale n. 177 del 1° marzo 2007, contenente la dichiarazione di pubblica utilità, con la quale viene approvato il progetto definitivo dell’opera di riqualificazione di Piazza Romagna da realizzarsi entro cinque anni dall’esecutività della suddetta delibera.

Con motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2007 impugna la comunicazione di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto preliminare dei lavori e la delibera n. 611 del 28/9/2006 di approvazione del medesimo.

Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 2 aprile 2010, impugna il decreto di esproprio n. 2 del 28/09/2009, il processo verbale di presa di possesso del 22/10/2009, la determina dirigenziale datata 28/09/2009 ed il processo verbale di presa di possesso del 18/11/2009 che afferma non esserle mai stati comunicati o notificati.

Avverso gli atti impugnati articola varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituito il Comune che, oltre a resistere nel merito, eccepisce, tra le altre, l’improcedibilità del ricorso, attesa la tardività dell’impugnazione avverso il decreto di esproprio n. 2 del 28 settembre 2009, avvenuta solo in data 2 aprile 2010, e controdeducendo in merito alla affermata mancata notifica dello stesso anche mediante allegazione del certificato di residenza storico anagrafico del 21 aprile 2010.

Alla Camera di Consiglio per la discussione della misura cautelare del 5 maggio 2010 il Tribunale ha emesso ordinanza n. 373/2011 di rigetto non rilevando la sussistenza dei requisiti del periculum, "alla luce dello stato e della consistenza dei fabbricati presenti come descritti nel verbale di sopralluogo del 22/10/09 del tecnico rilevatore del Comune", né il fumus, "presa visione delle tempestive comunicazioni di avvio del procedimento inoltrate al proprietario, come risultante dalle visure catastali, e dalle comunicazioni alla ricorrente datate 19/2/2007".

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Oggetto dell’impugnativa sono gli atti della procedura di espropriazione degli immobili di proprietà della ricorrente per l’opera di riqualificazione di Piazza Romagna, situata nel centro storico di Nicastro, ora Lamezia Terme, di cui alla dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella delibera di Giunta Comunale n. 177 del 1° marzo 2007.

In tale delibera erano stati, come previsto dall’art. 13 della legge 2359/1865, stabiliti i termini di inizio e fine espropriazione e lavori in cinque anni dall’esecutività della stessa delibera, ovvero nel 2012.

Entro i termini predetti il Comune ha emesso, dopo aver annullato il decreto di occupazione d’urgenza n. 5 del 6 aprile 2007 con il decreto del 19/6/2008, il decreto di esproprio n. 2 del 28 settembre 2009, notificato alla ricorrente con la procedura prevista dall’art. 140 cpc per gli irreperibili, il 9 ottobre 2009.

Con il ricorso principale la ricorrente impugna il decreto di occupazione d’urgenza e la delibera della Giunta di approvazione dell’opera, contenente la dichiarazione di pubblica utilità.

Il primo, il secondo e parte del quinto motivo, laddove si appuntano sul decreto di occupazione d’urgenza n. 5 del 6 aprile 2007, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse essendo intervenuto l’annullamento del suddetto decreto con il decreto del 19/6/2008.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’approvazione definitiva del progetto, avvenuta con la delibera di GM 177 del 1° marzo 2007.

L’eccezione è infondata.

Risulta agli atti allegati dal Comune l’avvenuta notifica il 13 marzo 2007 della comunicazione di approvazione del progetto preliminare dei lavori.

Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere per l’esercizio del potere di espropriazione al di fuori dei casi consentiti, la violazione degli artt. 2 e 7 del DPR 327/2001 e l’omessa motivazione con violazione dell’art. 3 della legge 241/1990.

Il motivo è infondato.

L’articolo 7 del T.U. citato prevede alcune competenze particolari del Comune ma non esclude l’operatività della regola generale sulla competenza contenuta nell’art. 6 del predetto T.U.

Non pare possa esservi dubbio che l’attività di riqualificazione del centro storico spetti al Comune e di conseguenza è a quest’ultimo che competono gli atti del procedimento espropriativo che si rende necessario.

Di contro, dai verbali di immissione nel possesso si ricava che i terreni, situati nel centro storico sono in stato di abbandono come anche i due fabbricati, di ridotte dimensioni, 22 e 30 mq. ciascuno, che si presentano precari, con elementi pericolanti.

La situazione del terreno e dei manufatti oggetto di espropriazione, vista anche la loro collocazione nel centro storico, non richiedono alcuna motivazione particolare in ordine alla necessità di procedere ad opere di riqualificazione.

Il motivo va, quindi, respinto

Inammissibile è, poi, il quinto motivo di ricorso con il quale parte ricorrente si duole della scelta degli immobili da espropriare, in quanto si tratta di censura che attiene al merito, non sindacabile dal giudice in questa sede.

Appare, inoltre, del tutto incongruo censurare l’opzione di espropriare i manufatti ed i terreni adiacenti alla Piazza se è quest’ultima a dover essere riqualificata, proprio in virtù dello stato di abbandono nel quale si trovano i beni di proprietà della ricorrente.

Con i motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2007, parte ricorrente estende l’impugnativa ad atti precedenti, ovvero alla comunicazione di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto preliminare dei lavori e all’atto deliberativo n. 611 del 28/9/2006 con il quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori riqualificazione.

Atteso che ciò di cui si duole la ricorrente è la mancata comunicazione di avvio ovvero la sua nullità per essere stata ricevuta da V.M. ed effettuata dal messo comunale, si tratta di vizi che la stessa poteva e doveva conoscere fin dall’impugnazione della delibera della Giunta Municipale di approvazione del progetto definitivo, pertanto i motivi sono inammissibili perché tardivi.

Ad ogni buon conto le censure sono infondate atteso che la proprietaria, in base alle risultanze catastali, sig.ra Roeckel risulta aver ricevuto l’avviso di avvio del procedimento di cui trattasi in base a quanto si legge nella lettera ricevuta dal Comune in data 6 novembre 2006.

Quanto alla mancata notifica alla ricorrente, si osserva che ai sensi dell’art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, la comunicazione di avvio delle procedure ablative o similari deve essere fatta a coloro che risultano proprietari del terreno sulla base delle risultanze catastali, ne consegue che la mancata comunicazione al proprietario effettivo, non costituisce motivo di illegittimità della procedura (ex multis, T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 01 dicembre 2009, n. 6983).

Nella visura catastale la ricorrente risulta "presunta proprietaria", mentre la titolare a pieno titolo risulta altro soggetto, e ciò è confermato dal riferimento, contenuto nella missiva al Comune sottoscritta dalla sig.ra Rockel sopra citata, ad atto transattivo con il quale quest’ultima avrebbe dato alla sig.ra T., odierna ricorrente, le chiavi degli immobili, il possesso e la detenzione, riconoscendole la proprietà.

Atteso che la comunicazione è stata fatta alla sig.ra Rockel, proprietaria in base alle risultanze catastali, è opinione del Collegio che l’omessa notifica alla ricorrente non sia idonea a viziare il procedimento.

Gli ulteriori motivi aggiunti sono invece inammissibili perché tardivi.

La ricorrente infondatamente contesta la regolarità della avvenuta notificazione, sostenendo che la lettera raccomandata, pur sempre necessaria in caso di notifica a destinatario irreperibile, sarebbe stata inviata ad un indirizzo vecchio, non coincidente con la nuova residenza di cui il Comune sarebbe stato al corrente.

La ricorrente, tuttavia, non prova in alcun modo di avere notiziato il Comune in merito ad un indirizzo diverso da quello risultante nel certificato storico anagrafico prodotto dal Comune.

La ricorrente, inoltre, menziona un indirizzo di residenza (in località Terravecchia – Fraz. Zangarone) nel quale, già all’epoca della notifica del decreto del 19/6/2008, era risultata irreperibile.

In ogni caso, appare al Collegio ritualmente avvenuta la notifica con la procedura ex art. 140 cpc mediante invio della raccomandata all’indirizzo risultante dal Certificato storico anagrafico, aggiornato al 2010, senza considerare la circostanza che anche alla data della immissione nel bene, avvenuta il 22 ottobre 2009, la proprietaria era risultata assente.

Essendo la notifica del decreto definitivo di esproprio avvenuta il 9 ottobre 2009, risulta senz’altro tardiva la proposizione dei motivi aggiunti, notificati solo in data 2 aprile 2010, avverso il decreto di esproprio con conseguente irricevibilità degli stessi.

Tutto ciò premesso il ricorso è in parte inammissibile, in parte improcedibile e per il resto infondato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte inammissibile, in parte, improcedibile e, per il resto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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