T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 03-05-2011, n. 367 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Con istanza del 24 febbraio 1988 la Signora V.T., insegnante elementare di ruolo, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di varie infermità che, secondo la richiedente, sarebbero state contratte per aver prestato attività lavorativa in ambienti umidi e privi di riscaldamento.

Con verbale AB n. 1013 del 28 ottobre 1988 la 2^ Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Messina ha diagnosticato le seguenti infermità:

1) Spondiloartrosi cervico – dorsale. In atto: artrosi cervico dorsale con riduzione dello spazio discale C4 – C5 – C5 – C6.

2) Artrosi lombare con riduzione dello spazio discale L5 – S1.

3) Bronchite cronica con accessi asmatici ricorrenti ed enfisema polmonare. In atto: catarro bronchiale.

Le predette infermità sono state giudicate dipendenti da causa di servizio e sono state ascritte singolarmente alla Tabella B e, per cumulo, alla 7^ categoria di pensione ex D.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981 nella misura minima.

La richiesta è stata considerata tempestiva limitatamente all’infermità di cui al n. 1 del giudizio medico legale.

Con istanza del 25 febbraio 1989 l’interessata ha chiesto la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Con D.M. prot. n. 5354 del 7 maggio 1991 il Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Istruzione Elementare – Divisione VII ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui al punto 1) del verbale della C.M.O., nei limiti di cui all’art. 5 bis della L. n. 472/1987, ed ha escluso dai benefici di cui all’art. 68 del D.P.R. n. 3/1957 le infermità di cui ai punti 2) e 3), per intempestività della domanda.

Indi il Ministero ha chiesto il parere del Comitato per le Pensione Privilegiate Ordinarie, che con verbale del 21 febbraio 1992 ha ritenuto non dipendente da causa di servizio l’infermità "Spondiloartrosi cervico – dorsale. In atto: artrosi cervico dorsale con riduzione dello spazio discale C4 – C5 – C5 – C6", affermando testualmente:

"trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico degenerativi al livello delle vertebre e delle articolazioni intervertebrali, in correlazione con l’usura conseguente al progredire dell’età, sull’insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato in ambienti chiusi, nell’ambito delle mansioni di competenza, quali che fossero le condizioni di aerazione e riscaldamento invernale, e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio; che, comunque, la stessa, ai soli fini di classifica, sarebbe ascrivibile alla Tabella B".

Ad iniziativa del Ministero, la pratica è stata sottoposta all’esame dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine al contrasto dei pareri resi rispettivamente dall’Ospedale Militare e dal Comitato per le Pensione Privilegiate Ordinarie.

Sennonché, con nota 1/87 del 23 gennaio 1996 il predetto Ufficio Medico Legale ha restituito la pratica in questione senza rendere alcun parere, ritenendo che non fosse possibile esprimersi al riguardo dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 349, applicabile anche ai procedimenti in corso.

Infine, con decreto dell’1 agosto 1996, notificato il 3 ottobre 1996, il Vice Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione Elementare – Divisione VII ha respinto l’istanza di concessione dell’equo indennizzo prodotta dalla ricorrente, richiamando il parere espresso dal C.P.P.O. ed affermando altresì che "secondo le più recenti cognizioni mediche in merito, non è assolutamente ammesso che eventi perfrigeranti e disagi microclimatici possano esercitare un ruolo causale o concausale nel determinismo dell’infermità artrosica".

Con ricorso notificato il 29 novembre 1996, depositato il 12 dicembre 1996, l’Insegnante interessata ha impugnato il decreto da ultimo indicato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.

L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 la causa è passata in decisione.

II – Con la prima censura si sostiene che con D.M. prot. n. 5354 del 7 maggio 1991 il Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Istruzione Elementare – Divisione VII avrebbe riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui al punto 1) del verbale della C.M.O., omettendo di acquisire preventivamente il parere del C.P.P.O., donde i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.P.R. 20 aprile 1994,n. 349 e di eccesso di potere.

Per il Tribunale il motivo di gravame in esame deve essere rigettato in quanto, nell’adottare il D.M. prot. n. 5354 del 7 maggio 1991, l’Autorità emanante si è legittimamente attenuta all’art. 5 bis della L. 20 novembre 1987 n. 472, all’epoca vigente (il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 è entrato in vigore in data successiva), riconoscendo la dipendenza da causa di servizio dell’infermità riscontrata dalla C.M.O. e facendo riserva di acquisire il parere del C.P.P.O. in sede di liquidazione dell’equo indennizzo.

III – Con la seconda censura si deduce nei confronti del decreto dell’1 agosto 1996 il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà con il precedente provvedimento del 7 maggio 1991; con la terza e la quarta censura si lamentano i vizi di eccesso di potere per mancanza di motivazione e giustificazione della scelta operata dall’amministrazione con l’adesione al parere del C.P.P.O., nonché di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Per il Collegio tali rilievi sono privi di pregio.

Come riconosciuto da questo Tribunale con recenti decisioni, "il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Cppo), anche per la variegata e qualificatissima estrazione tecnica dei suoi componenti, fornisce, a livello centrale, ogni auspicabile garanzia circa l’attendibilità della determinazione assunta in materia di equo indennizzo o di pensione privilegiata mentre il parere espresso dalla competente Commissione medica ospedaliera si considera definitivo solo ai fini del rimborso delle eventuali spese di cura, ricovero e protesi di vario genere, ma non per l’ottenimento dell’equo indennizzo (cfr. art. 5 bis, l. n. 472/1987); ne consegue che il C.p.p.o. risulta di regola determinante (né, d’altra parte, la p.a. è tenuta ad annullare in sede di autotutela il diversificato parere della Commissione medica ordinaria (Cmo), che conserva la sua definitiva operatività ai limitati fini di cui si è detto in precedenza, mentre la stessa amministrazione ben può disconoscere, invece, tale dipendenza d’infermità da causa di servizio in ossequio al parere del C.p.p.o., ove ritenuto decisivo, secondo quanto rilevato in precedenza). E, del resto, l’amministrazione ha l’onere di motivare non quando il provvedimento adottato sia conforme al parere del C.p.p.o., ma solo in caso di disaccordo; con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo alla p.a. è ipotizzabile solo per l’ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio, ma non vincolante" (Consiglio Stato, sez. VI, 17 ottobre 2008, n. 5054; in senso conforme vedasi anche T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 29 novembre 2008, n. 917 e T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 12 gennaio 2009, n. 25).

A tale indirizzo, peraltro, il Tribunale si è già uniformato con sentenza nr. 463 del 12 settembre 2008 e con sentenza nr. 30 dicembre 2009, nr. 1371, nelle quali è stato meglio chiarito, rispetto ai principi prima esposti e richiamati, che nel procedimento finalizzato alla liquidazione dell’equo indennizzo, l’Amministrazione non dispone, ope legis, di due pareri tecnici (della Commissione medica ospedaliera e del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) da valutare agli effetti della determinazione da assumere e fra i quali scegliere motivatamente, ove di segno opposto; la Commissione è, infatti, l’organo che l’Amministrazione ha l’obbligo di interpellare nel procedimento preordinato ad accertare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio ed il suo giudizio ha carattere di definitività (vd. art. 5 bis l.472/1987 cit), ma non può intervenire in quello successivo, relativo all’accertamento della conseguente menomazione, ai fini dell’equo indennizzo, da parte del Comitato; è per tale ragione, dunque, che, l’Amministrazione, ove ritenga di uniformarsi al parere motivato del Comitato, non è tenuta a sua volta a motivare sull’eventuale difformità di quest’ultimo rispetto a quello emesso dalla Commissione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, VI, 11 febbraio 2002 n. 779; cfr. anche, Tar Reggio Calabria, 6 febbraio 2002 n. 59).

Nel caso sottoposto all’esame del Collegio, nell’adottare l’impugnato decreto dell’1 agosto 1996 il Ministero della Pubblica Istruzione non si è limitato a fare proprio il parere del C.P.P.O., ma ha addirittura espresso proprie autonome considerazioni in ordine alle ragioni per cui l’infermità riscontrata (Spondiloartrosi cervico – dorsale. In atto: artrosi cervico dorsale con riduzione dello spazio discale C4 – C5 – C5 – C6) non necessariamente deve essere ricondotta ad "eventi perfrigeranti e disagi microclimatici ".

Relativamente alla specifica infermità riscontrata, le doglianze proposte dalla ricorrente sono generiche, in quanto tendono a contestare l’esito di un giudizio medicolegale specialistico, privo di incongruenze o di contrasti logici, senza addurre un sia pur minimo elemento tecnico o medico legale di riscontro che consenta di dubitare della sua correttezza nel merito.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il ricorso in esame deve essere rigettato.

In relazione alla difformità dei parere espressi dalla C.M.O. e dal C.P.P.O. sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *