Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di Trento N. 57/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 234 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto dal CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DEL LOVERNATICO S.C.A., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Dalla Fior ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Trento, via Paradisi, 15/5

CONTRO

il COMUNE di SPORMINORE, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio D’Amato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Franco Busana in Trento, via Suffragio, 122

e nei confronti di

FRANZOI WEGHER ALESSANDRO e FRANZOI WEGHER GIANPIETRO, rappresentati e difesi dall’avv. Flavio Maria Bonazza con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, p.zza Mosna, 8

per l’annullamento

della concessione ad edificare n. 270 dd. 10.2.06 e delle successive varianti n. 278 del 14.7.06 e n. 290 del 1.6.2007, rilasciate dal Comune di Sporminore ai sigg.ri Franzoi Wegher per la costruzione di garages e la ristrutturazione di un deposito di attrezzi agricoli sulla p. ed. 345 e sulla p.f. 1046/2, in c.c. Sporminore.

Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e dei controinteressati;

Viste le memorie prodotte;

Vista la propria ordinanza 27.3.2008 n. 21, con cui è stata disposta una verificazione e visto il relativo adempimento;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 – relatore il consigliere Lorenzo Stevanato – i difensori delle parti come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A sostegno del ricorso contro la concessione edilizia e le successive varianti, rilasciate dal Comune di Sporminore ai sigg.ri Alessandro e Giampietro Franzoi Wegher per la costruzione di garages e la ristrutturazione di un deposito di attrezzi agricoli, su un’area a confine con la proprietà consortile, il Consorzio ricorrente ha dedotto:

1) violazione del P.R.G. ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto sarebbero state violate le norme sulle distanze che la costruzione avrebbe dovuto rispettare dal confine con la proprietà consortile come emergerebbe dalle perizie tecniche prodotte in giudizio;

2) violazione della L.p. 11.11.2005. n. 16 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’ampliamento autorizzato rivelerebbe una destinazione diversa da quella indicata nel progetto, e precisamente due appartamenti e non semplici locali di servizio;

3) eccesso di potere sotto vari profili, poichè il “baito” preesistente (sostituito dalla nuova costruzione) sarebbe stato falsamente rappresentato in una posizione che rispetterebbe la distanza dal confine.

Con motivi aggiunti, successivamente notificati, è stata censurata la variante edilizia che consentirebbe la demolizione e l’arretramento del muro posto sulla proprietà del ricorrente.

Il Comune intimato, costituito in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione processuale del Consorzio e, nel merito, ha controdedotto ampiamente, in particolare osservando che non incomberebbe all’Amministrazione la difficoltosa ricognizione del confine e che la concessione sarebbe stata rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi.

Anche i controinteressati si sono costituiti in giudizio, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso. Essi, a loro volta, hanno prodotto perizie tecniche di segno contrario alla pretesa del ricorrente.

Questo Tribunale, in presenza di opposte perizie, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire al giudizio una verificazione (ex art. 44 del T.U. 26.6.1924, n. 1054 ed art. 26 del R.D. 17.8.1907, n. 642) per chiarire quale sia l’esatta posizione del confine e se il progetto approvato dall’Amministrazione comunale abbia o meno rispettato la distanza dal confine stesso, che la controversa costruzione avrebbe dovuto osservare, in base alla normativa urbanistica vigente.

Della verificazione è stato incaricato il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comprensorio della Valle di Non, il quale ha proceduto all’incombente in contraddittorio ed ha depositato in data 20.9.2008 la propria relazione in ordine alle operazioni tecniche esperite.

Nell’ultima memoria presentata i controinteressati hanno chiesto che il giudizio sia sospeso in attesa dell’esito del processo, recentemente da essi introdotto davanti al Tribunale civile di Trento con azione di regolamento dei confini (citazione notificata il 7.1.2009).

Alla pubblica udienza del 29.1.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Va pregiudizialmente esaminata la richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell’esito (in quanto allegatamente pregiudiziale) dell’azione di regolamento di confini introdotta dai controinteressati davanti al Tribunale civile di Trento, con atto di citazione notificato immediatamente prima dell’odierna udienza pubblica.

Il Collegio, tuttavia, non ritiene di assecondare tale richiesta, poiché il giudice amministrativo, ex art. 8, comma 1 della L. 6.12.1971, n. 1034, ha il potere di pronunciarsi incidentalmente su questioni pregiudiziali attinenti a diritti (esclusi restando soltanto l’incidente di falso e le questioni sullo stato e la capacità delle persone), senza necessità di sospendere il giudizio in corso, anche nel caso in cui penda innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria altra controversia sui diritti in questione. Il che peraltro non pare ricorrere nel caso di specie, ove non consta essere stata avanzata alcuna azione di natura petitoria e dunque pienamente ricognitiva dell’esistente proprietà.

Inoltre, tale accertamento incidentale è ormai agevole alla luce delle risultanze dell’espletata verificazione, per cui non ricorrono nemmeno ragioni di mera opportunità che giustifichino il prolungamento dei tempi del giudizio in violazione del principio recato dall’art. 111 Cost.

Disattesa la suesposta domanda va ora definita l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del Consorzio ricorrente, opposta dal difensore del Comune.

Anche questa eccezione va peraltro respinta, essendo stata prodotta in giudizio la copia del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del Consorzio in data 21.11.2006, che ha deliberato l’impugnazione del controverso progetto edilizio approvato dall’Amministrazione comunale.

Nel merito, la questione principale dedotta in giudizio riguarda la contestata distanza dal confine, che non consterebbe essere stato rispettato nel progetto di costruzione, approvato dall’Amministrazione comunale con l’impugnata concessione edilizia e con le relative varianti.

Dalla verificazione disposta da questo Tribunale, espletata in contraddittorio, emerge che le parti avevano concordato nel 2002 una posizione di confine che non trova però riscontro né in atti formali, né in cippi previamente concordati, che siano stati collocati sul terreno, atteso che quelli esistenti in cemento sono stati ivi “posti unilateralmente”, come dichiara il verificatore.

In mancanza di punti fissi da cui partire quest’ultimo ha perciò proceduto ad autonomi rilievi, procedendo dalle cartografie di parte ed integrandole con sofisticate strumentazioni ed osservazioni cartografiche e sul campo e giungendo alla conclusione che l’esatta posizione del confine diverge da quella assunta nel progetto approvato dal Comune.

Su tale fondamento risulta, infatti, che la concessione edilizia non rispetta la prescritta distanza minima di 5 metri dal confine (vd. tav. B5 allegata alla relazione tecnica di verificazione, da cui emerge che un angolo dell’edificio è a mt. 1,69 dal confine ed un altro angolo ne dista mt. 3,83).

Tale conclusione è poi confermata dalla planimetria allegata ad un fax (prodotto in giudizio) che fu inviato nel 2002 dal tecnico del Consorzio alla ditta incaricata dei lavori di realizzazione del piazzale sul terreno del Consorzio stesso, al fine del rispetto dei confini allora concordati. Da tale planimetria emerge che la linea dei cippi di confine allora concordati tra le parti corrisponde sostanzialmente alla linea di confine accertata dal verificatore.

Il Collegio – vista la suddetta relazione tecnica – non ritiene che le operazioni tecniche svolte dal verificatore meritino le critiche, di metodo e di merito, rivolte ad esse dal difensore e dal consulente dei controinteressati e, quindi, non asseconda la richiesta di integrazione o rinnovazione dell’incombente.

In particolare, sembra, infatti, corretto l’impiego dei dati catastali, valorizzati ex art. 950 cod. civ. in mancanza di altre più probanti indicazioni (derivanti da oggettivi elementi, forniti dai titoli) non rese né dall’Amministrazione comunale né dalle parti.

Si rivelano conseguentemente fondati e vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, nonché i motivi aggiunti, tutti basati sulla denunciata violazione della distanza dal confine.

E’ invece da disattendere il secondo motivo, con cui è stato denunciato che l’ampliamento autorizzato rivelerebbe una destinazione d’uso diversa da quella indicata nel progetto, pertinenziale all’attività alberghiera svolta dai controinteressati (si tratterebbe, secondo il ricorrente, di due appartamenti e non di locali di servizio).

Invero, la censura si basa su mere ipotesi riferite alla presenza di caratteristiche architettoniche ed estetiche (ma non funzionali), che sarebbero superflue nel caso di destinazione a locali di servizio. Ma ciò non è sufficiente a far ritenere illegittimo l’atto di approvazione di tale progetto, fermo restando che – come ha correttamente obiettato il difensore del Comune – se la destinazione d’uso dovesse venire in seguito mutata, l’Amministrazione sarà obbligata ad intervenire per reprimere il relativo abuso.

Conclusivamente, per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe.

Condanna l’Amministrazione comunale resistente ed i controinteressati, in solido ed in parti uguali, a corrispondere al Consorzio ricorrente le spese e gli onorari del giudizio, che liquida, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell’entità dell’attività difensiva svolta, in complessivi € 7.500,00 (di cui € 6000,00 per onorari, € 1000,00 per diritti ed € 500,00 per le spese afferenti al versamento del contributo unificato), oltre ad I.V.A. e C.P.N.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari, a titolo di spese generali.

Condanna inoltre le parti soccombenti, in solido ed in parti uguali, a corrispondere al geom. Roberto Callovini la somma di € 1.148,16 a titolo di prestazione professionale per la svolta verificazione, secondo la parcella presentata che espone importi congrui.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2009, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo Presidente

dott. Lorenzo Stevanato Consigliere, estensore

dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 19 febbraio 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 57/2009 Reg. Sent.

N. 234/2006 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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