Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-03-2011) 03-05-2011, n. 17156

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nell’ambito di un procedimento penale a carico di F.V. e W.M.M.C., per il reato di ricettazione di due quadri che erano stati sequestrati durante le indagini preliminari, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano disponeva, in data 2.10.2009, la restituzione di uno di detti quadri in favore della persona offesa C.P., respingendo la richiesta di restituzione dello stesso bene proposta dalla Old and Modern Masters Ltd di Londra, in persona di tal V.M.;

benchè quest’ultima società avesse proposto opposizione, ex art. 263 c.p.p., al GIP presso il Tribunale di Milano, con atto depositato il 9.3.2010, il Procuratore della Repubblica emetteva, in data 12.5.2010, decreto di citazione a giudizio, nei confronti dei due imputati per l’udienza del 10.11.2010; il difensore della Old and Modern Masters Ltd depositava al P.M., il 3.6.2010, successivamente all’emissione del decreto di citazione a giudizio, un’istanza con cui chiedeva che si decidesse sull’opposizione dalla stessa proposta che risultava essere stata smarrita; tale atto di opposizione veniva trasmesso al Tribunale di Milano il quale, con ordinanza in data 16.7.2010, rilevato che il decreto 2.10.2009 era stato emesso "de plano", in violazione dell’art. 263 c.p., comma 2, non essendo stata interpellata la Old and Modern Masters Ltd, presso cui il bene era stato sequestrato, dichiarava l’illegittimità del decreto di restituzione del quadro e rimetteva le parti davanti al Giudice civile per la risoluzione della controversia sulla proprietà del quadro.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione C. P., persona offesa in detto procedimento penale e chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, sulla base della vicenda esposta, deducendo:

1) nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a) ed all’art. 179 c.p.p., comma 1;

eccepiva la incompetenza funzionale del Tribunale a decidere sull’opposizione in quanto proposta quando il procedimento era ancora nella fase delle indagini preliminari sicchè la competenza sarebbe stata del GIP che, nella specie, aveva ritenuto la propria incompetenza sull’erroneo presupposto che si fosse già instaurato il contraddittorio innanzi al giudice del dibattimento; 2) nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 263 c.p.p., comma 5 e art. 127 c.p.p., comma 5, per avere il Tribunale deciso sull’opposizione avverso il provvedimento di restituzione di cose sequestrate "de plano" e non nelle forme previste dall’art. 127 c.p.p., richiamato dall’art. 263 c.p.p., comma 5.

Con memoria depositata il 19.2.2011 il difensore di fiducia di F.V., premessa la legittimazione dell’imputato ad intervenire nel procedimento camerale azionato con il ricorso della C., rilevava:

l’inammissibilità del ricorso stesso in quanto proposto da difensore privo di procura speciale nonchè per inoppugnabilità dell’ordinanza impugnata ex art. 263 c.p.p., comma 5, tenuto conto dell’attribuzione al giudice civile delle questioni concernenti la titolarità del diritto di proprietà e della improponibilità, nelle more del giudizio civile, di ogni richiesta volta a conseguire la restituzione della cose al di fuori di tale giudizio.

Il ricorso è inammissibile per un duplice motivo.

L’atto di ricorso risulta proposto dal difensore della persona offesa senza che si a stata allegata o menzionata la procura speciale, richiesta nella specie ex art. 100 c.p.p.. Secondo la giurisprudenza della S.C., infatti, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico vale la regola enunciata dall’art. 100 c.p.p. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 c.p.c. (Cass. n. 46429/2009; n. 11796/2010).

Le questioni sollevate dalla ricorrente sono, peraltro, assorbite dal rilievo decisivo secondo cui il provvedimento con quale il giudice penale rimette al giudice civile la risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, ai sensi dell’art. 263 c.p.p., comma 3, ha carattere interlocutorio e non decisorio e, come tale, è insuscettibile di impugnazione (Cass. n. 2296/1999; n. 40228/05); l’interesse delle parti non rimane, infatti, pregiudicato da tale provvedimento, ben potendo le stesse far valere le loro pretese davanti al giudice civile.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, posto che il Giudice il Giudice si è limitato, con motivazione esente da vizi logici, a rilevare la nullità del provvedimento di restituzione del quadro in quanto emesso in violazione dell’art. 263 c.p.p., comma 2, non essendo stato interpellato il terzo presso cui il bene era stato sequestrato e avendo, comunque, rilevato che sulla proprietà del dipinto in questione vi era controversia e gli atti andavano, quindi, rimessi al giudice civile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *