T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 03-05-2011, n. 850 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la giurisprudenza si è ormai consolidata in senso contrario rispetto alla tesi del ricorrente, essendo stato affermato che ai docenti universitari di ruolo a tempo pieno, aventi diritto ad una quota di maggiorazione stipendiale del 40% rispetto ai docenti optanti per il tempo definito ai sensi dell’art. 36 comma 6 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, non spetta la maggiorazione anche sulla quota di indennità integrativa speciale conglobata nel livello stipendiale in godimento a decorrere dall’1 gennaio 1989, atteso che tale interpretazione è quella più conforme alle finalità perseguite dall’art. 15 d.P.R. 17 settembre 1987 n. 494 – e dall’art. 1 d.l. 27 dicembre 1989 n. 413, conv. dalla l. 28 febbraio 1990 n. 37, che ne ha esteso l’applicazione ai docenti universitari a decorrere dall’1 gennaio 1989 – legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa predetta, la quale, a differenza della c.d. scala mobile vigente nell’impiego privato non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa (variabile in ragione dell’incremento del costo della vita) che si aggiunge alla retribuzione (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7/2002);

Rilevato che la stessa giurisprudenza ha escluso che l’interpretazione qui accolta possa far sospettare di illegittimità costituzionale la legge n. 37 del 1990, posto che la Corte costituzionale aveva già affermato (sent. n. 89 del 1996) che non fosse incostituzionale il non aver calcolato l’indennità integrativa speciale ai fini del distacco stipendiale del 40% tra docenti optanti o no per il tempo pieno e che, i termini essenziali di questo ragionamento non mutano con riferimento al conglobarsi di una parte di questa indennità nella retribuzione, per una non sindacabile opzione generale del Legislatore (Cfr. Cons. Stato sez. VI, 29 maggio 2006, n. 3221);

Ritenuto che non sussistono ragioni per doversi discostare da tale orientamento e che, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto, infine che ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio:
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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