Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-03-2011) 03-05-2011, n. 17155

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.V., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 23.9.2010, con cui la Corte di Appello di Bari dichiarava inammissibile la richiesta di restituzione in termini, avanzata dal S. stesso, per proporre impugnazione avverso la sentenza del 22.6.2009, emessa dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Foggia che lo aveva condannato alla pena di un anno, mesi tre di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il reato di truffa aggravata.

In relazione a quanto lamentato dal S., in ordine alla mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza in quanto la firma apposta sull’avviso di ricevimento, riconducibile alla di lui moglie, P.F., era palesemente apocrifa, la Corte territoriale rilevava che la restituzione in termini, in tal caso, non poteva essere chiesta, presupponendo tale richiesta la rituale instaurazione del giudiziosa dedotta omessa notifica dell’estratto contumaciale non comportava, quindi, la decadenza del termine del quale, pertanto, non poteva essere disposta la restituzione.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo:

erronea applicazione dell’art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. n. 60 del 2005, art. 1, che lett. B), avendo la S.C. (Cass. 18.1.2006, Riv. 234003) affermato il principio che non spetta più all’imputato, come nel passato, fornire la prova negativa della conoscenza effettiva della sentenza pronunciata "in absentia", avendo il legislatore stabilito che deve essere il giudice a conseguire quella positiva sicchè la concessione del nuovo termine si impone anche nel caso in cui detta prova non sia pienamente raggiunta.

Nella specie, peraltro, i Giudici di appello avevano esaminato la documentazione attestante la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento dell’atto, tanto che avevano provveduto a sospendere l’esecuzione di detta sentenza di condanna, intervenendo "sulla dubbia irrevocabilità del titolo esecutivo"; ne conseguiva la contraddittorietà del provvedimento, posto che, da una parte, era stata riconosciuta la fondatezza della eccezione di nullità della notificazione dell’estratto contumaciale che avrebbe impedito al condannato di proporre impugnazione e, dall’altro, era stata dichiarata inammissibile la richiesta avanzata ex art. 175 c.p.p., trattandosi di un termine non ancora decorso.

Il ricorso è infondato.

L’istituto disciplinato dall’art. 175 c.p.p. attiene, come rilevato nel provvedimento impugnato, alla perenzione di un termine previsto a pena di decadenza, sul presupposto della ritualità della notificazione, termine che si assume non essere stato osservato per regioni cogenti che l’istante invochi ai fini dell’istanza di restituzione in termini (Cass. S.U. , 9.7.2003, Mainente; Cass. 7.11.2003, Costantin; Cass. n. 35617/09). E’ pur vero che con la modifica apportata all’art. 175 c.p.p., comma 2 dalla L. n. 60 del 2005 il legislatore ha inteso introdurre, limitatamente alle sentenze contumaciali ed ai decreti penali di condanna, una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza in favore dei contumaci, ponendo a carico del giudice l’onere di accertare che l’imputato che alleghi la propria ignoranza, nonostante l’avvenuta notifica nei suoi confronti, abbia avuto effettivamente conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire.

Nel caso in esame, si deduce, però, la diversa ipotesi della mancata notifica dell’estratto contumaciale con la conseguenza che, in tal caso, va proposta non già l’istanza di restituzione in termini, bensì l’impugnazione tardiva, sorretta dalla prova della nullità della notificazione dell’atto. Il ricorso va, pertanto,respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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