Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-03-2011) 03-05-2011, n. 17154 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento,in data 19.7.2010, con cui la Corte di Appello di Lecce dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione da lui proposta, il 14.7.2010, nei confronti del giudice di pace di Maglie, Avv. S. C.R., in relazione al processo n. 151/04 R.G.N.R., pendente davanti a quell’ufficio, a carico dello stesso istante. Il ricorrente deduceva:

a) mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in relazione altresì agli artt. 37 e segg. c.p.p.; ai sensi dell’art. 38 c.p.p. l’istanza di ricusazione, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, non era tardiva, posto che era stata proposta nel corso dell’udienza dell’11.6.2010, allorchè si era resa evidente la causa della ricusazione:

b)la Corte di appello aveva omesso ogni motivazione sulla richiesta di accertare se il Giudice, il coniuge o i figli fossero creditori o debitori della Banca Popolare Pugliese, costituitasi parte civile in detto procedimento; c) il provvedimento di fissazione di udienza per il giorno 14.10.2010, emesso dal Giudice, Avv. S., era nullo "poichè risultava datato 16.10.10; del pari inficiato da nullità era il provvedimento impugnato, per falsità della firma appostava dal Presidente Dr. B.M., per la illeggibilità della firma del consigliere estensore, Dr. T.A. e della firma del cancelliere, P.M. sulla copia conforme all’originale.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze esposte fanno riferimento a circostanze che non consentono di ravvisare alcuna delle ipotesi previste dall’art. 37 c.p..

Peraltro la non configurabilità di motivi di astensione risulta correttamente motivato nel provvedimento impugnato, laddove è stato evidenziato che il giudice ricusato aveva revocato l’iniziale ordinanza censurata e che l’adozione, nel corso del giudiziosi provvedimenti sfavorevoli alle parti non può mai legittimare la ricusazione del magistrato che li abbia posi in essere, essendo il soggetto ipoteticamente pregiudicato da detti provvedimenti, tutelato mediante impugnazione della sentenza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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