T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 03-05-2011, n. 830 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con domanda del 6 settembre 2007 la Società Z.G. – società agricola a r.l. chiedeva di essere ammessa alle agevolazioni previste dal d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185 Titolo I, Capo 1, per realizzare una iniziativa nel settore della produzione di beni in agricoltura (allevamento di capi bufalini e commercializzazione dei prodotti). con un investimento previsto di euro 2.523.087,00.

Con note del 21 settembre 2007, prot. 35137/CDI e 35140/CDI, l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (d’ora in poi: Agenzia) comunicava l’apertura del procedimento e trasmetteva la domanda ai competenti Uffici Regionali per l’espressione del prescritto parere.

Con coeva nota del 21 settembre 2007, prot. 35241/CDI, peraltro, l’Agenzia immediatamente comunicato alla società istante che il programma di aiuti a finalità regionale 2000 — 2006 era scaduto a far data dal 31 dicembre 2006 e che, quindi, non sarebbe stato in ogni caso possibile procedere alla definizione del procedimento, da considerarsi sospeso asino all’entrata in vigore della nuova Carta di aiuti a finalità regionale. Analoga comunicazione veniva successivamente inviata alla società il 20 maggio 2008 con nota prot. 17586/IMP, allo scopo di mantenere comunque aperto il procedimento senza far perdere la precedenza maturata per effetto della presentazione della domanda.

Espletata la verifica della documentazione e compiuta la valutazione di ordine tecnico, l’Agenzia preavvisava la ricorrente in ordine ai motivi ostativi all’accoglimento della domanda con nota prot. n. 20040/IMP del 9 giugno 2008.

A seguito dell’esame dei chiarimenti formulati il 23 giugno 2008 dalla ricorrente, l’Agenzia, sulla scorta della relazione istruttoria del luglio 2008, integrata con il riscontro alle formulate osservazioni, con nota prot. n. 272 12/IMP del 1° agosto 2008, confermava il giudizio di non accoglibilità della domanda di agevolazione e concludeva con esito negativo il procedimento.

2.- Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, comunicato all’Agenzia con raccomandata ricevuta l’11 dicembre 2008, la ricorrente invocava l’annullamento degli atti impugnati, articolando contestuale richiesta risarcitoria, all’uopo denunziando, mercé la proposizione di cinque motivi di ricorso, la violazione, sottto vario profilo, degli artt. 1, 2 e 3, della 1. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, degli artt. 1 e ss. Del d.lgs. n. 185/2000, dell’art. art. 3 del d. lgs. n. 123/ 1998, degli artt. 1, 2, 3, 4, e 15 del d.m. n. 250/2004, misura 4.8. P.O.R. Campania 2000 – 2006, nonché violazione del principio di imparzialità, della trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa e del principio tempus regit actum, vizio del procedimento ed eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, presupposto erroneo, perplessità, illogicità, contraddittorietà, contrasto con i precedenti e travisamento, nonché sviamento.

3. – Con atto del 4 febbraio 2009, ex art. l0 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, l’Agenzia invocava la trasmigrazione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario.

Con atto di costituzione in giudizio, notificato il 28 marzo 2009, la ricorrente provvedeva a riassumere il ricorso dinanzi all’intestato Tribunale, reiterando tutte le doglianze e le domande avanzate in sede amministrativa.

4.- L’Agenzia si costituiva in giudizio instando per il rigetto di tutte le richieste avversarie, in quanto irricevibili, inammissibili e comunque infondate ed erronee sia in fatto che in diritto.

Esaminata e disattesa, in prime ed in seconde cure, l’istanza incidentalmente intesa alla sospensione, in via cautelare, degli effetti degli atti impugnati, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa veniva riservata per la decisione.
Motivi della decisione

1.- Il ricorso è inammissibile.

Importa premettere, ai fini di un esatto intendimento delle ragioni poste a base della decisione, che il complessivo assunto critico di parte ricorrente, partitamente affidato alla scansione dei motivi di gravame, muove dalla prospettazione di un asserito errore di fondo che inficerebbe le contestate determinazioni, consistente nell’applicazione di una normativa errata: in particolare, al caso non sarebbe stato applicabile né il regolamento CEE 1857/2006, né le norme del PSR Campania 2007, infine la misura del P.O.R. Campania 2007/2013, richiamate nei provvedimenti di diniego, ma solo le norme contenute nel P.O.R. Campania 2000, unico piano approvato e vigente al momento della presentazione della domanda, che era compatibile con tale piano e non conteneva le limitazioni richiamate nel preavviso e nel diniego definitivo. In sostanza, si invoca il principio tempus regit actum per farne discendere la auspicata conseguenza che la domanda per ottenere una agevolazione avrebbe dovuto essere valutata alla luce della normativa vigente in quel momento, risultando ininfluente lo jus superveniens.

L’assunto è, tuttavia, erroneo.

Invero, con la nota in data 21 settembre 2007 e con quella, di tenore meramente confermativo,del successivo 20 maggio 2008, l’Agenzia formalizzò alla ricorrente, nei sensi di cui alla narrativa che precede, l’intervenuta scadenza, alla data del 31 dicembre 2006, degli aiuti a finalità regionale relativi alla programmazione 20002006, con contestuale sospensione della domanda di ammissione sino alla data di entrata in vigore della nuova Carta europea.

Tale comunicazione – nella parte in cui senza equivoco scolpita l’esaurimento delle risorse finanziarie imputabili alla scaduta programmazione – rappresentava indubbiamente (avuto segnatamente riguardo alla riassunta prospettiva critica di parte ricorrente e, in particolare, alla pretesa di ritenere ininfluente il decorso del tempo per la individuazione della normativa applicabile per il richiesto beneficio) un atto presupposto, bensì formalmente endoprocedimentale, ma – per quanto di interesse – connotato di immediata lesività e, come tale, bisognevole di immediata contestazione.

È noto, infatti, che ai fini della configurabilità di un atto come provvedimento impugnabile non rileva la sua collocazione al termine del procedimento, ma solo il carattere costitutivo degli effetti che all’atto stesso si ricollegano e ciò anche se il modulo procedimentale prevede ulteriori atti capaci di incidere sull’efficacia del provvedimento principale, di guisa che anche gli atti endoprocedimentali (di regola non immediatamente impugnabili) si appalesano concretamente lesivi allorchè siano idonei a concretare un arresto procedimentale ovvero ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva (in tali sensi esattamente TAR Sicilia, sez. Catania, 30 ottobre 2008, n. 1889).

Orbene, nella prospettiva di chi, come la società ricorrente, fondasse la propria pretesa sulla asserita irrilevanza della intervenuta scadenza della Carta Europea degli aiuti a finalità regionale 2000 – 2006 (con consequenziale auspicata applicabilità anche nel 2007 delle regole contenute nel POR Campania 2000 – 2006, senza rilievo delle successive limitazioni introdotte dal Regolamento CEE n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006, il richiamo operato dall’Agenzia alla scadenza della Carta Europea degli aiuti a finalità regionale 20002006 e le limitazioni già operanti a seguito della adozione dei nuovi "Orientamenti Comunitari" per il periodo 2007 – 2013, approvati dalla Commissione il 21 dicembre 2005, rappresentava un formalizzato ostacolo all’ammissibilità delle agevolazioni domandate e introduceva, in quanto tale, un elemento di valutazione da ritenersi dotato di "carattere costitutivo" rispetto al provvedimento che l’Agenzia avrebbe dovuto adottare all’esito del procedimento. In altri termini, la nota prot. n. 35241 del 21 settembre 2007 era senza dubbio idonea ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, che non a caso, coerentemente con la premessa, avrebbe finito per negare l’agevolazione domandata, rinviando al nuovo quadro delle regole comunitarie delle agevolazioni.

Ne consegue, come già incidentalmente ritenuto in sede cautelare, che tale nota aveva indubbio carattere provvedimentale, con correlativo onere di immediata impugnazione, la cui omissione ridonda, per l’appunto, in ragione di inammissibilità del gravame indirizzato avverso atto presupponente.

La riassunta conclusione non è inficiata (come vale puntualizzare, avuto riguardo alle contestazioni sul punto articolate dalla difesa della ricorrente) dalla intervenuta convocazione degli organi societari della Z.G. del 19 novembre 2007: convocazione alla quale non può attribuirsi il preteso valore annullamento implicito dell’atto del 21 settembre 2007, prot. 35241.

Invero, come correttamente obiettato dalla difesa dell’Agenzia, quest’ultima non aveva mai inteso operare una mera e temporanea sospensione del procedimento, ma, con le rammentate comunicazioni, si era limitata a sospendere la valutazione finale della domanda in attesa della definizione della nuova Carta, onde non può cogliersi alcuna contraddizione tra la sospensione della "valutazione" della domanda e il prosieguo delle attività istruttorie (preordinato allo scopo di mantenere aperto il procedimento in attesa della definizione del nuovo quadro di aiuti erogabili).

2.- Il ricorso, alla luce delle considerazioni che precedono, si conferma inammissibile.

Sussistono, ad avviso del Collegio, giustificate ragioni per disporre, tra le parti costituite, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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