Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-03-2011) 03-05-2011, n. 17098

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.M. e Mu.Ci. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza, in data 30.11.2009, con cui la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 5.2.2009 del GIP del Tribunale di Torre Annunziata, riduceva ad anni otto di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa la pena inflitta al M. e ad anni 10 di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa quella inflitta al Mu., confermando la condanna degli stessi per i reati di associazione al fine di commettere più delitti di rapina e per due episodi di rapina, reati unificati dalla continuazione.

Il M. chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo che, in considerazione dell’assenza di un "minimum" di struttura organizzativa e di un programma criminoso definito, la Corte territoriale avrebbe dovuto assolverlo dal reato associativo e concedergli le attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata aggravante.

Il Mu. lamentava:

1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 12 lett. B) e dell’art. 16 c.p.p., comma 1; il GUP presso il Tribunale di Torre Annunziata sarebbe stato incompetente, sussistendo la competenza del Tribunale di Napoli in considerazione del fatto che l’associazione avrebbe operato prima sul territorio napoletano e, poi, in (OMISSIS), e che, inoltre, la rapina ritenuta più grave era stata commessa in (OMISSIS);

2) erronea applicazione degli artt. 416 e 110 c.p.; nella specie era configurabile il concorso di persone nel reato e doveva escludersi la sussistenza del reato associativo per difetto del requisito della permanenza dell’associazione, tenuto conto del breve periodo (dal 26.10.2007 al 6.11.08) in cui la stessa aveva operato; 3) violazione ed erronea applicazione dell’art. 530 c.p.p., difettando la prova che il Mu. avesse partecipato alle due rapine contestate, non desumibile dalle intercettazioni ambientali in quanto prive di risconto nè dalla identificazione attraverso il nome C., comunissimo in (OMISSIS);

4) violazione ed erronea applicazione dell’art. 415 bis c.p.p. ed irrogazione di pena eccessiva per la mancata applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva in particolare, la recidiva sarebbe stata contestata dal P.M. tardivamente, all’udienza del 5.2.09, fissata dopo l’ammissione al rito abbreviato; la pena base era stata determinata per il Mu. in misura superiore a quella stabilita per gli altri coimputati, così come gli aumenti ex art. 63 c.p., comma 4, per la recidiva e per la continuazione.
Motivi della decisione

Il ricorso di M.M. è inammissibile, avendo egli rinunciato ai motivi di appello ad eccezione di quello relativo alla pena, ammettendo gli addebiti come a lui contestati. Conseguentemente le censure dedotte, in quanto rientranti in quelle oggetto di rinuncia, sono precluse.

Il ricorso del Mu. è infondato.

Quanto alla prima doglianza,concernente la questione sulla competenza territoriale, si osserva che, in base al disposto dell’art. 12 c.p.p., e art. 16 c.p.p., comma 1, "la competenza per territorio per i procedimenti connessi … appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Orbene, nella specie, delle due rapine contestate, di pari gravità astratta, la prima è quella commessa in (OMISSIS), in data (OMISSIS), ascritta al capo b) dell’imputazione e non quella sub e) in relazione alla quale il giudice di primo grado (a pag. 57 sent.), nella determinazione della pena base, ha erroneamente fatto riferimento alla maggiore gravità di tale reato, commesso in (OMISSIS)). Deve, quindi, ribadirsi la competenza del GIP Tribunale di Torre Annunziata con riferimento al criterio del luogo di commissione della rapina commessa per prima e non criterio della maggiore gravità del reato, come pure erroneamente richiamato nella sentenza impugnata.

Del tutto infondate sono le altre censure, avendo la Corte territoriale dato conto, con corretta e logica motivazione, della sussistenza del reato associativo e della partecipazione ad esso del Mu. sulla base delle argomentazioni e del quadro probatorio riportato nella sentenza di primo grado, evidenziando, fra l’altro, che gli altri coimputati aveva ammesso pienamente la responsabilità in ordine ai fatti in questione e, quindi, anche, in ordine alla partecipazione del Mu. ai fatti storici come penalmente configurati.

Anche la sussistenza dell’associazione per delinquere risulta congruamente motivata, in relazione ai suoi elementi costitutivi, con riguardo alla accertata costituzione di "un’organizzazione a tempo indeterminato per la commissione di una serie indeterminata di delitti", attraverso una precisa ripartizione dei ruoli fra gli associati (il Mu. aveva in particolare il compito di individuare la vittima o di segnalare ai complici, in attesa all’esterno, l’uscita della stessa dall’istituto e dall’esercizio commerciale (V. pag. 5 sent. imp.). Quanto al trattamento sanzionatorio, come già rilevato dalla Corte di merito, la recidiva è stata correttamente contestata all’udienza del 5.2.2009. prima che il Mu. fosse ammesso al rito abbreviato e la pena irrogata al Mu. è stata comunque ridotta con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p.; nè il generico riferimento alle pene irrogate agli altri coimputati consente di ravvisare alcuna violazione di legge.

Alla stregua di quanto osservato deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del M. e deve rigettarsi quello del Mu..

Consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del M. al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal relativo ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di M.M. e rigetta il ricorso di Mu.Ci.;

condanna entrambi al pagamento delle spese processuali e M. M. a quello della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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