Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-03-2011) 03-05-2011, n. 17097 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G. e C.A., tramite difensore, hanno proposto, congiuntamente, ricorso per cassazione avverso la sentenza,in data 8.3.2010,della Corte d’Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza 25.3.2009 del Tribunale di Velletri, dichiarava non doversi procedere, nei loro confronti, per il reato sub B) di cui agli artt. 110 e 474 c.p.(detenzione per la vendita di capi di abbigliamento con marchi e segni distintivi contraffatti) perchè estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena, per ciascuno degli imputati, in mesi nove di reclusione ed Euro 200,00 di multa, per il residuo reato subA (ricettazione di capi di abbigliamento contraffatti) e conferma della condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite.

I ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 78 c.p.p., posto che la costituzione di parte civile era da ritenersi inammissibile perchè non sottoscritta dal difensore di fiducia delle parti lese, ma da un suo sostituto, Avv. Mac Donalds;

2) violazione degli artt. 473, 474 e 648 c.p.; la Corte di Appello aveva erroneamente escluso che la condotta della ricettazione costituisse un antefatto necessario, come tale non punibile, del reato previsto dall’art. 474 c.p.; il reato di ricettazione era, inoltre, carente di prova,essendosi la Corte di merito limitata a condividere quanto stabilito in primo grado;

3) violazione dell’art. 62 bis c.p. per difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in relazione alla modesta gravità del fatto.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In ordine alla prima doglianza va ribadito quanto già rilevato nella sentenza impugnata in ordine alla legittimazione dell’avv. Mc Donalds alla presentazione della costituzione di parte civile, avuto riguardo alla procura speciale che la società,parte lesa, aveva conferito a lui ed all’avv. F., anche disgiuntamente, in nome e per conto della stessa società.

Quanto alla seconda censura va rilevato che, secondo quanto accertato dal giudice di prime cure, solo parte della merce sequestrata alla ditta Bonfanti presentava gli stessi marchi dei capi detenuti dai C. sicchè correttamente il primo giudice ha ravvisato il concorso degli imputati nell’attività delittuosa del contraffattore B., prevista e punita dall’art. 473 c.p., limitatamente a determinati marchi, escludendo tale concorso e ravvisando, pertanto, il reato di ricettazione per gli altri marchi non provenienti dalla ditta stessa.

Legittimamente la Corte territoriale ha richiamato sul punto le argomentazioni del giudice di prime cure, trattandosi di sentenza confermativa di quella di primo grado, al di là dell’applicazione della prescrizione per il reato di cui all’art. 474 c.p., sicchè le motivazioni delle due sentenza si integrano quanto alla configurabilità del reato di ricettazione nei limiti suddetti ed al suo mancato assorbimento nel reato previsto dall’art. 474 c.p.. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto integra una e valutazione di merito alternativa sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, non consentita in sede di legittimità a fronte della congrua e logica motivazione con cui i giudici di appello hanno negato dette attenuanti, con riferimento alle ragioni esposte nella sentenza di primo grado (gravità del fatto desunta dallo "stabile inserimento degli imputati nel mercato illecito di abbigliamento con marchi contraffatti") ed ai ripetuti precedenti specifici a carico dei C.. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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