T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 849 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con autorizzazione paesaggistica n. 32 del 19.10.2008, il comune di san Giovanni a Piro ha assentito i lavori di ristrutturazione e recupero abitativo, mediante demolizione e ricostruzione, di un vetusto fabbricato rurale con muratura in pietra, su due livelli, di proprietà della ricorrente, sito alla località "Scariello" della frazione Scario, in zona vincolata ai sensi del D.M. 14.7.1969 e ricompresa nel perimetro del piano territoriale paesistico "Cilento costiero".

Il provvedimento è stato annullato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno ed Avellino, con decreto adottato il 30.11.2009, che a sua volta è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale, per violazione di legge ed eccesso di potere.

Resiste l’amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

La domanda incidentale di sospensione è stata accolta con ordinanza 26.2.2010 n. 198, confermata in grado di appello (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ordd. 2.8.2010 n. 3850 e 11.10.2010 n. 343).

All’udienza del 24.3.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Ai fini della decisione, pare assorbente affrontare la principale questione che pone il ricorso, relativa alla compatibilità dell’intervento con le misure di tutela inserite nel piano territoriale paesistico "Cilento costiero". Essa è fondata, secondo quanto il Tribunale ha già avuto modo di rilevare con ordinanza cautelare 26.2.2010 n. 198.

La Soprintendenza, invero, muove dalla considerazione per cui l’immobile oggetto dei lavori è un rudere, privo di copertura, con le parti murarie in gran parte crollate e mancante di infissi, sicché, in relazione ad esso, l’attività di ricostruzione, da considerarsi a tutti gli effetti come nuova costruzione, è inammissibile ai sensi del piano territoriale paesistico.

Ribatte invece la richiedente, avvalendosi di una consulenza tecnica di parte, che il fabbricato, sia pure in pessimo stato di conservazione, è regolarmente accatastato e, come può evincersi dalla documentazione tecnica e fotografica di progetto, "non solo è definito planovolumetricamente, ma conserva elementi strutturali che consentono di definire precisamente le sue originarie dimensioni complessive e, quindi, di identificarne il volume originario, la sagoma di impronta, l’altezza, il numero dei piani, la forma e il disegno architettonico ed addirittura la partitura delle porte finestre, seppure prive di infissi" (pagg. 15 e 16 della relazione tecnica).

Tanto esposto, va osservato preliminarmente che la problematica va risolta non tanto sulla scorta della corretta qualificazione dell’immobile (se rudere o organismo edilizio), ma più semplicemente applicando la normativa di settore che, nella specie concreta, è contenuta nell’art. 6.8 del piano territoriale paesistico "Cilento costiero".

La detta norma consente invero la realizzazione di "operazioni di ristrutturazione urbanistica", testualmente definite come "quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, nel comparto oggetto dell’intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell’esistente tessuto urbanisticoedilizio".

Orbene, il richiamo alla nozione di "ristrutturazione urbanistica", intesa come ricostruzione di un intero tessuto urbanisticoedilizio – e non come riattamento del singolo compendio immobiliare -, operato dalla citata norma, consente di affermare che, in realtà, le iniziative assentibili tramite essa non si limitano alla ristretta categoria della "ristrutturazione edilizia", identificata dall’art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, negli interventi rivolti alla realizzazione di un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, purché il complesso edilizio sul quale si opera rimanga alla fine sostanzialmente il medesimo per forma, volume e altezza.

Le iniziative astrattamente ammissibili possono infatti spaziare ben oltre, sino a ricomprendere la più vasta categoria della "ristrutturazione urbanistica", che comprende tutti quegli interventi finalizzati a sostituire l’esistente tessuto urbanisticoedilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di opere edilizie ed anche con la modifica e/o lo spostamento dell’area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (cfr. T.A.R. Umbria 1 luglio 2010 n. 396).

Se così è, ritiene il collegio che, aldilà di quale sia l’attuale consistenza strutturale dell’edificio, l’intervento richiesto, ove pure non rientrante nel concetto di "ristrutturazione edilizia", sarebbe comunque inquadrabile come "ristrutturazione urbanistica", ai sensi dell’art. 6.8 del piano territoriale paesistico "Cilento costiero", categoria che offre una maggiore gamma tipologica, fino a consentire la "ricostruzione dell’esistente tessuto urbanisticoedilizio", ossia azioni di recupero anche su organismi non dotati di tutti quegli elementi, in stato di conservazione, che sono importanti sotto il profilo edilizio, perché permettono la fedele ricostruzione del bene (quali le mura perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura).

E ciò in quanto la finalità del recupero ai fini urbanistici non consiste nella fedele ricostruzione del fabbricato, bensì – come precisato nell’art. 6.8 del piano territoriale – nel "miglioramento del tessuto edilizio esistente, nel comparto oggetto dell’intervento".

In definitiva e per le su indicate ragioni, il ricorso va dunque accolto.

Non di meno, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto adottato in data 30.11.2009 dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno ed Avellino.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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