T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 838 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso n. 274/05, notificato in data 20 gennaio 2007 e ritualmente depositato il successivo 19 febbraio, la Società N.H. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato gli atti, meglio distinti in epigrafe, con i quali il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Manocalzati ha respinto la domanda di permesso di costruire per la realizzazione di case ed appartamenti per vacanze sulla base dell’assunto, contestato in ricorso, della necessità di previo Piano di lottizzazione, come stabilito dalle norme di salvaguardia dell’adottato PRG. La ricorrente ha quindi dedotto, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, per i seguenti motivi: lo stato dei luoghi sarebbe tale da non rendere necessario il previo Piano di lottizzazione, in quanto l’area di sedime, a parere dei ricorrenti, è qualificabile come "lotto intercluso" siccome circondato da lotti già edificati in un contesto completamente urbanizzato, per il quale si richiede solo l’esecuzione degli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi; l’Amministrazione non avrebbe quindi correttamente valutato le osservazioni formulate dalla ricorrente nel corso del procedimento e non sarebbe entrata nel merito delle caratteristiche dell’area interessata dall’intervento; il Comune intimato avrebbe rilasciato numerose concessioni edilizie senza richiedere la previa pianificazione attuativa, mostrando così di aderire all’invocato orientamento giurisprudenziale che è incline a superare le rigide previsioni urbanistiche introducenti vincoli di natura procedimentale in presenza di adeguata urbanizzazione dell’area.

La ricorrente ha concluso per l’annullamento degli atti oggetto di gravame e per il risarcimento del danno.

Si è costituito il Comune di Manocalzati resistendo.

Non si è invece costituito, ancorché ritualmente intimato, il sig. Giuseppe Spagnuolo, Responsabile del Servizio Area Tecnica del predetto Comune.

Alla camera di consiglio del 25 giugno 2009, la domanda di sospensiva è stata respinta.

Con il successivo ricorso n. 812/10, notificato il 27 aprile 2010 e ritualmente depositato il successivo 19 maggio, la Società N. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. G.S. hanno impugnato gli atti, meglio distinti in epigrafe, con i quali il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Manocalzati ha respinto la nuova domanda di permesso di costruire per la realizzazione di case ed appartamenti per vacanze ancora sulla base dell’assunto della necessità di previo Piano di lottizzazione. I ricorrenti – dopo aver rappresentato, in punto di fatto, che sarebbe rimasto vigente il solo PdF, attesa la intervenuta scadenza delle norme di salvaguardia del PRG, e che sarebbero state ulteriormente potenziate le opere di urbanizzazione già presenti sull’area – hanno dedotto, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, ancora una volta assumendo che non sarebbe necessario il previo piano di lottizzazione in ragione delle caratteristiche dello stato dei luoghi. In particolare, hanno evidenziato i ricorrenti che le aree circostanti a quella interessata dai lavori sarebbero ampiamente urbanizzate, tanto da richiedere solo gli allacciamenti ai servizi già presenti, e che il lotto d’intervento, di mq. 6.120, sarebbe autonomo rispetto all’intera area Ct del PdF, estesa circa 70.000 mq., siccome definita da importanti strade pubbliche, circostanza questa dalla quale si desume in ricorso la non necessità di lottizzare l’area più estesa per realizzare l’intervento in progetto, come invece opinato dall’Amministrazione. I ricorrenti sono quindi approdati alla conclusione che non sarebbe necessaria la pianificazione attuativa e che, di conseguenza, sarebbe consentito il rilascio del titolo edificatorio diretto. I ricorrenti hanno concluso per l’annullamento degli atti oggetto di gravame e per il risarcimento del danno.

Si è costituito il Comune di Manocalzati resistendo.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010 entrambi i ricorsi, sulle conclusioni delle parti costituite, sono stati trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

I. Occorre in primo luogo evidenziare che chiare ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva rendono opportuna la trattazione unitaria degli epigrafati ricorsi.

II. I ricorsi sono entrambi infondati.

II.1. Con il ricorso n. 274/07 la società N.H. s.r.l. impugna il diniego prot. n. 7146 del 17/11/2006, con il quale il Comune di Manocalzati ha denegato la richiesta di permesso di costruire prot. n. 4865 del 24707/06 alla luce, come traspare dal tenore motivazionale dell’atto, delle previsioni urbanistiche sia del Programma di Fabbricazione sia del "Piano Regolatore Generale, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 24/08/2004" (cfr. atto impugnato). Il diniego si fonda sull’osservazione che l’istanza sarebbe "in contrasto sia con le previsioni del P.d.F. vigente che con quelle del P.R.G. adottato, in quanto entrambi gli strumenti urbanistici prescrivono quale strumento di attuazione per ogni intervento edilizio da eseguirsi nell’area in oggetto la preventiva redazione ed approvazione di un piano urbanistico attuativo (piano di lottizzazione convenzionata) mentre l’istanza in oggetto prevede un intervento edilizio da attuarsi mediante intervento diretto".

Con il primo motivo parte ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato per non avere l’Amministrazione verificato la reale necessità del previo piano attuativo, alla luce di quanto insegna la giurisprudenza in materia di vincoli procedimentali, attese le rappresentate caratteristiche di urbanizzazione dell’area. Si osserva infatti in ricorso che il programmato intervento costruttivo riguarda un’area che, essendo circondata da strade pubbliche e lotti già edificati in un contesto urbanizzato, si atteggia a "lotto intercluso" per la cui edificazione si richiede soltanto l’esecuzione di allacciamenti alle reti dei pubblici servizi. Le deduzioni di parte, peraltro suffragate da perizia tecnica asseverata, non persuadono il Collegio, già solo per la considerazione che, secondo l’orientamento della giurisprudenza più recente, "l’esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, si impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata" (cfr. T.A.R Campania Napoli, sez. VIII, 05 gennaio 2011, n. 5). Non può quindi assegnarsi il rilievo dirimente auspicato da parte ricorrente alla pretesa qualificazione dell’area d’intervento come lotto intercluso, fermo restando che lo stato dei luoghi raffigurato nella documentazione tecnica in atti non consente nemmeno di convenire con le prospettazioni di parte. Il lotto d’intervento infatti non si presenta circondato da aree interamente urbanizzate, tanto da potersi affermare che lo stesso sia ormai l’unico a rimanere ancora estraneo alla trasformazione in senso edificatorio, atteso che risulta circondato da aree ricoperte da vegetazione ed appena punteggiate da manufatti isolati aventi destinazione abitativa, mentre l’aggregato urbano di Manocalzati è adeguatamente distanziato. Non si può invero ricavare la pretesa condizione di interclusione del lotto dal solo fatto di essere questo delimitato da strade pubbliche attraversate dalle reti dei servizi pubblici. Sul punto si osserva, in sede di perizia tecnica, che lungo Via Starze e la Strada Provinciale n. 61 circostanti sono presenti impianti di pubblica illuminazione, rete idrica, impianto fognario e telefonico, ma tutto ciò non è tale da consolidare "una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall’attuazione della lottizzazione stessa" (cfr. T.A.R Campania Napoli, sez. III, 27 ottobre 2010, n. 21819), che a sua volta presuppone una precisa valutazione circa l’idoneità delle reti esistenti rispetto alle esigenze connesse alla realizzazione del programmato intervento edilizio. La giurisprudenza ha, in casi analoghi, affermato che "la presenza di una strada, nonché della rete fognaria, idrica ed elettrica nella zona circostante l’area, non è sufficiente a connotarla come area sufficientemente urbanizzata, posto che le opere indicate non esauriscono, secondo le previsioni dell’art. 4 l. n. 847 del 1964, le esigenze di cd. "urbanizzazione primaria". Sicché, in un caso del genere, non è illegittimo il diniego di concessione edilizia adottato in ragione della mancanza di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione" (cfr. T.A.R Lazio Roma, sez. II, 14 ottobre 2010, n. 32828). Non va peraltro trascurato, nella parte in cui parte ricorrente lamenta, più esattamente, il difetto di istruttoria nel quale l’Amministrazione sarebbe incorsa, che il contestato vincolo procedimentale è stato confermato dalla disciplina di PRG introdotta in epoca recente rispetto a quella cui risale la domanda edificatoria, per tal via palesandosi senz’altro attuali le esigenze di previa urbanizzazione dell’area che ne impediscono la edificazione diretta.

Tanto è sufficiente per la reiezione del motivo in esame.

II.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che l’Amministrazione avrebbe riservato nei riguardi della società istante un trattamento deteriore rispetto a casi analoghi, in cui sono state assentite edificazioni in zona C pur in assenza del previo piano di lottizzazione richiesto dalla normativa urbanistica. La censura non può cogliere nel segno per essere rimasta del tutto indimostrata la assoluta identità di situazioni, peraltro afferenti ad una diversa zona omogenea (zona di espansione residenziale "C") del quadro pianificatorio, fermo restando che "la legittimità dell’operato della P.A. non può essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione" (cfr. C.Stato, sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8117).

Anche il motivo in esame va quindi disatteso.

II.3. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame parte ricorrente torna ad articolare il vizio di difetto di motivazione per la mancata considerazione dello stato di urbanizzazione dell’area. A fini di reiezione della censura vale quanto su esposto in ordine al primo motivo di ricorso, potendosi al più aggiungere che dalla minore estensione dell’area 6, nella quale è collocato il lotto d’intervento tra le aree a destinazione T – Turistico Alberghiere, non può ricavarsi la superfluità della pianificazione lottizzatoria, in assenza, come sopra rilevato, di adeguata urbanizzazione rispetto alle esigenze connesse alla realizzazione dell’intervento in progetto.

Tanto premesso, il primo dei due ricorsi in epigrafe n. 274/07 è del tutto infondato e pertanto va respinto.

III. Con il ricorso n. 812/10, la società N.H. s.r.l. ed il Sig. G.S. impugnano il diniego prot. n. 1330 del 22/02/2010, con il quale il Comune di Manocalzati ha denegato la richiesta di permesso di costruire prot. n. 7627 del 05/11/2009 per la realizzazione di "case ed appartamenti per vacanze" (cfr. epigrafe atto impugnato) ancora una volta per la necessità di far precedere la edificazione dalla pianificazione di dettaglio, secondo quanto stabilito dalle sole norme di P.d.F. stante l’intervenuta scadenza delle norme di salvaguardia relative al PRG adottato.

Parte ricorrente assume sul punto che l’area si presenterebbe nelle condizioni descritte dall’art. 36 del regolamento edilizio in relazione alle quali si esclude la necessità del previo piano lottizzante. La censura non convince alla luce di quanto sopra evidenziato a proposito dello stato dei luoghi, dovendosi escludere che il lotto d’intervento, in questa seconda istanza peraltro lievemente ampliato, si trovi all’interno del perimetro urbano, venendo così a cadere una delle condizioni congiuntamente richieste ai fini dell’applicazione della norma regolamentare invocata. Dalla documentazione tecnica versata in atti risulta infatti che il lotto si trova all’esterno dell’aggregato urbano, in un’area caratterizzata dalla presenza di manufatti sparuti e distanziati tra loro. Né può assegnarsi il rilievo auspicato da parte ricorrente alla circostanza che il lotto si trova a cavallo di due tratti stradali, sia ai fini dello stato di urbanizzazione dell’area, come sopra evidenziato, sia per considerarla come sottozona urbanisticamente autonoma rispetto a quella più ampia alla quale il vigente P.d.F. assegna destinazione Ct Residenziale – Turistica e che il pianificatore ha disciplinato unitariamente pur in presenza della rete viaria valorizzata dai ricorrenti. Infatti, la presenza di strade pubbliche lungo parte del perimetro del lotto d’intervento non può indurre ex se ad una considerazione urbanistica dell’area diversa da quella che si desume dalla distribuzione delle destinazioni d’uso alle diverse aree nelle quali il territorio è articolato secondo il disegno complessivo del pianificatore, dal quale risulta che l’area d’intervento (6.100 mq.) è inserita nella zona omogenea CT di mq. 69.700 senza alcuna distinzione tra sottozone. Da ciò deriva che, concordemente con quanto opinato dall’Amministrazione, in assenza di ogni forma d’intervento edificatorio sull’intera zona omogenea in questione, il lotto d’intervento non può essere considerato di completamento e la sua urbanizzazione non può prescindere da quella che complessivamente concerne l’area urbanistica alla quale appartiene. Non induce a conclusioni di segno contrario quanto documentato dal ricorrente a proposito della disponibilità manifestata dagli enti distributori ad allacciamenti al complesso edilizio realizzando, in quanto dalla stessa, per le ragioni anzidette, non si può inferire lo stato di adeguata urbanizzazione dell’area, tanto più che, come evidenziato da parte resistente, i pareri dell’Alto Calore e della Sidigas sono stati resi su un progetto relativo ad un piano urbanistico attuativo e quindi si riferiscono ad una previsione insediativa diversa da quella oggetto di causa per quanto attiene alle condotte idriche e del gas. Parimenti non appaiono conferenti, al fine di dimostrare lo stato di urbanizzazione dell’area, gli interventi disposti dal Comune nelle zone circostanti intesi al potenziamento dell’impianto fognario in via Starze e alla sistemazione e arredo urbano in Viale U.S.A. – Via Del Carmine già solo per il fatto che trattasi di opere che non solo non riguardano precisamente l’area d’intervento ma non sono calibrati rispetto alle esigenze di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio in progetto.

Tanto premesso, anche il ricorso in esame è del tutto infondato e pertanto va respinto.

IV. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante la particolarità della vicenda, per integralmente compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 274/07 e 812/2010, come in epigrafe proposti, previamente riuniti, li respinge, come da motivazione

Spese compensate.

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