Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-03-2011) 03-05-2011, n. 17093

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.R., tramite difensore di fiducia, ha proposto appello avverso la sentenza 7.10.2009 del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, che lo aveva condannato alla pena di Euro 200,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 712 c.p., così diversamente qualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 648 c.p.. Il ricorrente lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge in quanto fondato solo sui precedenti giudiziari risalenti nel tempo, non considerando che, ai sensi dell’art. 445 c.p.p., comma 2, i reati in questione dovevano considerarsi estinti, essendo stata applicata la pena richiesta dalle parti ex art. 444 c.p.p..
Motivi della decisione

Il ricorso manifestamente infondato, avendo il Tribunale congruamente motivato il diniego della attenuanti generiche e dei benefici di legge con riferimento ai precedenti penali a carico del ricorrente.

Com’è noto, i precedenti penali valgono anche da soli a dare adeguata ragione dell’uso del potere discrezionale del giudice al fine del diniego delle attenuti generiche, integrando un elemento idoneo alla valutazione della personalità dell’imputato (Cass. n. 12787/95). La doglianza sul difetto dei presupposti per l’applicazione dei benefici investe una valutazione di merito del Giudice ex art. 163 c.p.p.; l’esistenza di una condanna precedente è ostativa,inoltre, alla concessione del beneficio di cui all’art. 175 c.p.p..

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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