Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 03-05-2011, n. 17153

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 31.05.2010 il condannato:

H.E., avanzava alla Corte di Appello di Venezia istanza di restituzione nel termine ad impugnare, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, deducendo di essere stato condannato in contumacia con sentenza del Tribunale di Padova del 25.11.2002 alla pena di mesi 4 e gg. 10 di reclusione ed Euro 1000,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 c.p..

L’istanza di restituzione nel termine era fondata sul fatto che l’imputato aveva avuto notizia, per la prima volta, della sentenza di condanna all’atto della notifica del provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna ed eseguito, con arresto del ricorrente, in data 26.05.2009;

la Corte di appello aveva respinto l’istanza di rimessione nei termini per impugnare osservando che la conoscenza della sentenza per la quale si chiedeva la remissione in termini era avvenuta al momento dell’esecuzione dell’arresto, in data 26.05.09; ne conseguiva che, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2 bis, era ormai trascorso il termine previsto a pena di decadenza (di gg. 30) per chiedere la rimessione nel termine;

Ricorre per cassazione lo H., deducendo:

MOTIVO unico.

Per violazione di legge ex art. 175 c.p.p., comma 2.

Il ricorrente censura la decisione presa dalla Corte di appello sia per la fondatezza della sua richiesta di rimessione nel termine e sia per avere omesso di considerare che, ai fini del termine ex art. 175 c.p.p., comma 2 bis, occorreva rilevare che "l’ordine di esecuzione in parola non è fino ad ora mai stato notificato al difensore nominato in sede esecutiva" come previsto dall’art. 655, comma 5 e art. 663 c.p.p., comma 3;

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Si tratta di un motivo manifestamente infondato.

A seguito della novella del 2005, il giudice è tenuto ad effettuare il controllo sull’effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’imputato e sulla volontaria rinuncia a comparire o a proporre impugnazione. (Cass. Pen. Sez. 5^, 29.11.2006 n. 40734).

La conoscenza del procedimento non deve essere generica ma deve discendere da un atto formale di contestazione idoneo ad informare l’accusato .(Cass. Pen. Sez. 5^, 29.11.06 n. 40734).

La Corte territoriale si è uniformata a tali principi ed ha riscontrato la prova dell’effettiva conoscenza del procedimento nella circostanza che era stato ritualmente notificato al prevenuto l’atto di esecuzione di pene concorrenti contenente l’indicazione anche della sentenza in oggetto;

tale notifica era avvenuta in data 26.05.2009, in sede di arresto per esecuzione dell’ordine di esecuzione pene concorrenti, ed era idonea per il decorso del termine per proporre l’istanza, ex art. 175 c.p.p., comma 2 bis, avendo assicurato l’effettiva conoscenza del procedimento, sicchè l’istanza presentata in data 31.05.2010 era tardiva;

la Corte ha aggiunto che doveva considerarsi tardiva anche la precedente analoga istanza (già respinta) perchè presentata in data 26.01.2010.

Si tratta di una motivazione ineccepibile perchè conforme ai principi stabiliti dalla Giurisprudenza di legittimità che è da tempo consolidata nel ritenere che la notifica dell’ordine di carcerazione è atto idoneo a conferire la certezza dell’effettività della conoscenza del provvedimento da impugnare, si è infatti ritenuto che: "In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, il comma 2 bis dell’art. 175, modificato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, prevede un preciso termine di decadenza per la presentazione della richiesta, che decorre dal momento in cui il condannato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Con tale espressione si deve intendere la sicura consapevolezza dell’esistenza e la precisa cognizione degli estremi del provvedimento, collegata alla notizia certa o alla comunicazione di un atto formale che consente di individuare senza equivoco il momento in cui tale conoscenza si è verificata, non potendosi, invece, lasciare alla discrezionalità dell’imputato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato sulla base della propria convenienza (fattispecie in cui la corte ha confermato la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva ritenuto tardiva la presentazione della richiesta di restituzione formulata dal condannato oltre i trenta giorni decorrenti dalla data di notifica dell’ordine di carcerazione)".

Cassazione penale sez. 1^ 09 maggio 2006, n. 20036.

Con i motivi nuovi depositati li 08.02.2011, il ricorrente insiste nella tesi del mancato decorso del termine ex art. 175 c.p.p., comma 2, rilevando che il medesimo termine decorrerebbe dalla notifica (a suo dire, non ancora avvenuta) del provvedimento di pene concorrenti al difensore di fiducia, Avv. Fabio Pancaldi del foro di Bologna, da lui nominato in sede di esecuzione.

Al riguardo si deve rilevare che il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell’art. 663 c.p.p., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile d’essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell’esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo. (Cassazione penale, sez. 1^, 09/01/2007, n. 9708).

La notifica ex art. 663 c.p.p., comma 3 (richiamata dal ricorrente) va fatta nell’ambito del giudizio di esecuzione e comunque al difensore che risulta già nominato al momento dell’emissione del decreto di cumulo, non rilevando, in tutta evidenza, il diverso difensore che il condannato intenda nominare dopo la notificazione del decreto di cumulo ed ai fini dell’eventuale impugnazione in sede esecutiva;

tale principio si ricava dal tenore letterale dell’art. 655 c.p.p., comma 5 che prescrive l’obbligo per il PM di nominare un difensore di ufficio, ex art. 97 c.p.p., al condannato che, al momento dell’emissione del decreto di cumulo, ne sia sprovvisto;

lo stesso art. 655 c.p.p., comma 5, prevede altresì che, in ogni caso, il decreto di cumulo pene concorrenti ovvero gli altri provvedimenti inerenti l’esecuzione emessi dal PM sono validi ed efficaci sin dall’atto della loro emissione, non restando sospesi nel termine di gg. 30 previsto per la notifica al difensore;

risulta evidente, dunque, che il decreto in questione andava notificato al difensore nominato nel giudizio nel cui ambito è stata emessa la condanna della quale oggi si discute e non certo all’Avv. Pancaldi nominato per l’esecuzione ed in un momento successivo, come richiesto dal ricorrente;

in ogni caso, la notifica ex art. 663 c.p.p., comma 3, ha rilievo solo ai fini della validità del decreto di cumulo, ex art. 655 c.p.p., comma 5 e non può rilevare in questa sede ove, ai fini dell’art. 175 c.p.p., comma 2 bis, rileva solo la data in cui il condannato ha avuto conoscenza del provvedimento per il quale chiede la rimessione in termini.

Consegue la manifesta infondatezza del motivo proposto.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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