T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-05-2011, n. 3777 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

oggetto dell’appalto di cui trattasi non erano lavori ma il "servizio tecnico di conduzione centrali termiche e di manutenzione ordinaria impianti termo idraulici e idrosanitari per le residenze universitarie, gli uffici e la mensa a gestione diretta per il periodo di 60 mesi" e che, per specifica previsione del bando di gara (pubblicato sulla G.u.R.I. n.71 del 23.6.2010), la prestazione del servizio era riservata agli esercenti una particolare professione (ved. pag.3 bando che richiama, sul punto, l’art.4 del d.m. n.37 del 2008);

Considerato, altresì, che la lex specialis con disposizione non equivoca e/o non idonea ad ingenerare dubbi, per la partecipazione alla gara, richiedeva, a pena di esclusione, oltre all’attestazione di qualificazione rilasciata da una Soa per la categoria OG 11 (classifica VI), il possesso delle abilitazioni previste dall’art.4 del d.m. citato per l’esecuzione degli interventi sugli impianti oggetto di gara (così art.6 p.17) e ne prescriveva, sempre a pena di esclusione, l’inclusione dell’originale ovvero copia conforme dei documenti attestativi all’interno della Busta "A" – Documenti amministrativi;

Considerato che l’ordito difensivo prospettato in gravame – imperniato sul fatto che l’abilitazione di cui alla legge n.46/1990 (ora d.m. n.37/2008), in quanto non annoverata nella tassativa elencazione dei requisiti di qualificazione di ordine generale e d’ordine speciale previsti dagli artt.17 e 18 del d.P.R. nr. 34/2000, viene in rilievo solo ai fini dell’esecuzione dell’appalto, ma non costituisce, come avvalorato dalle pronunce ivi richiamate, requisito di partecipazione alle gare, onde è irrilevante ai fini dell’esclusione dalle stesse – non appare propriamente pertinente al contenzioso in esame atteso che l’abilitazione de qua deve ritenersi (come peraltro riportato nel documento in allegato nr.5 alla produzione della ricorrente) requisito da dimostrare in fase esecutiva solo "qualora l’appalto riguardi lavori pubblici comprendenti impianti di cui all’elencazione contenuta nell’art.1 della legge n.46 del 1990"; e tale non è il caso di specie in cui, come sopra anticipato, non vengono in considerazione lavori pubblici comprendenti impianti ma il solo servizio di conduzione e manutenzione degli stessi;

Considerato ulteriormente che lo stesso parere dell’AVCP allegato al gravame non appare, anch’esso, evocabile a sostegno della trama attorea poiché – dopo aver evidenziato che non è possibile automaticamente traslare le abilitazioni riconosciute dalla legge n.46 del 1990 in quelle concesse ai sensi del d.m. n.37/2008 – perviene al giudizio che sia legittimo il provvedimento di ammissione alla gara di imprese in possesso dell’abilitazione ex lege nr. 46/1990 (come nel caso dell’odierna ricorrente) solo laddove il bando "contenga una prescrizione che riporta, in modo esplicito, il riferimento sia alla fonte normativa di cui al d.m. n.37/2008 sia a quella di cui alla legge n.46/1990": circostanza insussistente nel caso di specie in cui la ricorrente risulta dal certificato della CCIAA in possesso delle abilitazioni di cui alla legge n.46/1990 ed il bando faceva esclusivo riferimento (con la sanzione di esclusione) alle abilitazioni di cui al d.m. nr.37/2008;

Considerato che, per pacifica giurisprudenza, comporta la estromissione dalle gare di appalto la violazione di oneri formali imposti a pena di esclusione dalla lex specialis; tale principio esprime la prevalenza del principio di formalità collegato alla garanzia della par condicio, che non può essere superato dall’opposto principio del favor partecipationis (Cfr. da ultimo Cons. Stato, SEZ. V – sentenza 22 dicembre 2008, n. 6498; Sez. V, 19 febbraio 2008, n. 567; Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2254);

Considerato che l’impugnativa del bando di gara si rivela, pacificamente, tardiva;

Considerato che essendo, per le ragioni appena rassegnate, immediatamente definibile il contenzioso con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha sentito in ordine a tale eventualità le parti costituite e preso atto che nessuna parte ha dichiarato l’intendimento di voler proporre alcuna delle iniziative racchiuse nell’art.60 del C.p.a.;

Considerato che il ricorso è infondato e che le spese di lite sono irripetibili attesa la mancata costituzione in giudizio della parte pubblica;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del c.p.a. respinge il ricorso in epigrafe.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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