T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-05-2011, n. 3775 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

detto bando:

– indicava nell’allegato nr.7 i requisiti psico fisici richiesti per l’accesso alla carriera iniziale della Polizia di Stato;

– prevedeva, all’art.13, la verifica del mantenimento dei requisiti psico fisici, morali e di condotta, nell’ultimo semestre della ferma triennale ad opera delle Commissioni appositamente incaricate;

Considerato che parte ricorrente, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti predetti, è stato ritenuto, il 24.1.2011, inidoneo all’immissione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della P.S., per "deficit visus……visus corretto a 10/10 con correzione complessiva maggiore di una diottria"; e preso atto che essa parte, col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, contesta tale giudizio di inidoneità in quanto:

1. nel corso di altri accertamenti, finalizzati all’impiego nella Forza di polizia, è stato ritenuto idoneo;

2. in data 30.3.2011 è stato ritenuto, in esito a visita sanitaria effettuata presso l’Azienda Ospedaliera di Tricase (LE), dotato di un visus naturale di 10/10 con mobilità, fondo oculare e senso cromatico definiti "normali";

Considerato che la certificazione medica di cui al precedente punto sub 2) non confligge con quanto riscontrato il 24.1.2011, in sede concorsuale, dall’apposita Commissione sanitaria la quale ultima ha attestato, allo stato attuale, un visus di 10/10 (così come riscontrato dalla citata Azienda Ospedaliera), ulteriormente specificando, però, che detto visus è dovuto ad una "correzione complessiva maggiore di una diottria": circostanza quest’ultima sulla quale la certificazione rilasciata dall’Azienda sanitaria (pur successiva temporalmente al giudizio di inidoneità gravato) non si sofferma e nulla riferisce al riguardo;

Considerato, inoltre:

– che la circostanza che, in precedenti procedure concorsuali, il ricorrente sia stato ritenuto idoneo sotto il profilo psico fisico, non rende invalido un giudizio formulato, in sede concorsuale, in tempi successivi;

– che il profilo di inidoneità riscontrato nel ricorrente il 24.1.2011 è esplicitamente previsto come causa interdittiva all’accesso nei ruoli della Polizia di Stato sia dal bando della selezione sostenuta dal ricorrente (ved. Allegato nr.7 già citato) che dall’art.3 comma 1, lett. c) del d.m. nr. 198 del 2003 esplicitamente richiamato dal bando sopra ricordato;

Considerato che essendo, per le ragioni appena rassegnate, immediatamente definibile il contenzioso con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha sentito in ordine a tale eventualità le parti costituite e preso atto che nessuna parte ha dichiarato l’intendimento di voler proporre alcuna delle iniziative racchiuse nell’art.60 del C.p.a.;

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato e che le spese di lite possono compensarsi tra le parti in causa attesa la peculiarità del gravame;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del c.p.a. respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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