Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-08-2011, n. 17166 Pensioni indirette o di reversibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 31 maggio 2007, la Corte d’Appello di Bologna respingeva il gravame svolto da G.G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di condanna dell’INPS alla liquidazione della pensione di reversibilità ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9. 2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– l’INPS aveva denegato la pensione di reversibilità sulla base del rilievo che la sentenza di divorzio tra G. e il coniuge nulla avesse disposto in ordine all’assegno di mantenimento e che il successivo riconoscimento del diritto all’assegno in astratto, a carico del coniuge deceduto, non potesse spiegare alcun effetto;

– il giudice di merito, con la decisione gravata, aveva denegato la prestazione alla coniuge divorziata sul presupposto della rilevanza della sola titolarità dell’assegno divorzile giudizialmente accertata;

– per la giurisprudenza prevalente, cui la corte di merito prestava adesione, il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite – di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 9 – presupponeva che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge fosse titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’art. 5 della legge predetta, non essendo sufficiente che egli versasse nelle condizioni per ottenerlo;

inoltre, la G. aveva espressamente rinunciato per sè e per i figli ad ogni assegno alimentare, circostanza di cui il giudice della cessazione degli effetti civili del matrimonio aveva dato atto;

– la successiva decisione di riconoscimento della titolarità, in astratto, del diritto all’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge non assumeva rilevanza nel procedimento previdenziale per il riconoscimento della pensione di reversibilità, sia perchè il contradditorio non era stato esteso all’INPS, sia perchè la declaratoria sul diritto in astratto all’assegno di mantenimento aveva trascurato l’espressa rinuncia ad ogni assegno familiare a carico del marito fin dalla fase della separazione;

– non risultavano prospettati, a sostegno della dedotta questione di legittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 9 cit., argomenti nuovi e diversi da quelli già disattesi dal Giudice delle leggi (v. Corte cost 777/88 e 87/1995).

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Motivi della decisione

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, e successive modificazioni, in relazione alla L. cit., art. 5 (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente, la titolarità dell’assegno di mantenimento, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, non sarebbe necessaria nel caso di specie poichè le norme, così come risultanti dagli interventi della Corte Costituzionale ed alla luce dell’orientamento della Corte di cassazione, non impongono tale condizione ai fini dell’erogazione del trattamento di reversibilità per la quale rileva la semplice condizione di coniuge divorziato, astrattamente titolare del diritto al mantenimento, diritto non azionato per ragioni di opportunità. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta vizio di motivazione, per aver la corte di merito statuito in ordine all’impossibilità di riconoscere la titolarità in astratto del diritto all’assegno di mantenimento, fondando la decisione sull’esame della pronuncia in tema di diritto in astratto all’assegno divorzile, in base a rilievi incentrati sulla mancata estensione del contraddittorio all’INPS in quel giudizio e per l’espressa rinuncia, sempre in altro giudizio, all’assegno alimentare a carico del marito.

In sintesi, per la ricorrente la corte di merito si sarebbe dovuta astenere dal criticare un altro pronunciamento.

6. Il primo motivo è infondato. Invero, la questione oggetto del giudizio ha dato luogo, in passato, a diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. 7. Per l’orientamento nettamente maggioritario, al quale il Collegio intende dare continuità, ribadito dalla norma interpretativa introdotta con la L. n. 263 del 2005, art. 5 ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, disciplinato dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3, così come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art 13 ed interpretato dalla citata disposizione introdotta nel 2005, il requisito della titolarità dell’assegno presuppone il riconoscimento giudiziale dell’assegno divorzile, a seguito della proposizione della relativa domanda, senza che possa attribuirsi rilevanza ad un’eventuale convenzione privata o ad erogazioni effettuate in linea di fatto (cfr., per la ricognizione dei precedenti giurisprudenziali antecedenti e successivi alla richiamata norma interpretativa, Cass. 20999/2010).

8. Quanto ad eventuali profili di illegittimità costituzionale della predetta disciplina legislativa, va ricordato che la Corte costituzionale ha già nettamente preso posizione, ancor prima dell’intervento, in via interpretativa, del legislatore del 2005, sul tema dei requisiti per il riconoscimento, a favore del coniuge divorziato, del diritto alla pensione di reversibilità o di una sua quota.

9. Infatti, con la sentenza n. 777 del 1988, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata, in relazione all’art. 3 Cost., con riferimento ai prevalente, più rigoroso, orientamento interpretativo, il Giudice delle leggi oltre a sottolineare lo scopo della scelta normativa del 1987, di eliminare le occasioni di litigiosità di cui la norma abrogata si era dimostrata gravida, ha in particolare rilevato il carattere essenziale del trattamento di reversibilità, di realizzare una garanzia di continuità del sostentamento del superstite, onde non poteva dubitarsi del fondamento razionale dell’esclusione del diritto alla pensione di reversibilità quando l’ex coniuge non sia titolare di assegno ai sensi della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5. 10. La stessa Corte costituzionale, ritornando sul tema con la sentenza n. 87 del 1995, ha rimarcato, nuovamente, la funzione della pensione di reversibilità, di assicurare la prosecuzione del sostentamento assicurato dall’assegno divorzile, e ha ritenuto giustificata la scelta normativa di dare rilievo, ai fini dei successivi rapporti con l’ente pensionistico, solo alla regolazione dei rapporti economici tra gli ex coniugi effettuata giudizialmente.

11. Pertanto, in difetto di argomenti nuovi e diversi che inducano questa Corte ad una revisione del proprio orientamento, il primo motivo è manifestamente infondato e il secondo motivo di impugnazione va dichiarato assorbito.

12. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti, le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. S.U. 3814/2005).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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