T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-05-2011, n. 3773 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

parte ricorrente ha partecipato al concorso, indetto con d.m. 4.12.2009, per il reclutamento di 360 allievi agenti della P.S. e riservato, in parziale deroga a quanto previsto dall’art.16 c.4 della legge n.226 del 2004, ai soli Volontari delel FF.AA., in servizio od in congedo, "che abbiano completato senza demerito la ferma breve triennale";

Riscontrato che, a mente dell’art.5 del bando del predetto concorso, i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica erano tenuti a produrre, a pena di esclusione, "l’estratto della documentazione di servizio, redatto come da facsimile all’allegato 2" del bando stesso;

Considerato che parte ricorrente assume di aver presentato, non l’originale ma, copia del predetto estratto e di essere stato, per tale motivo, escluso dalla possibilità di sostenere la prova di efficienza fisica; e ciò in violazione della predetta previsione della lex specialis che non fa menzione dell’obbligo di produrre il suddetto documento in originale. Assume, altresì, che la Commissione si è rifiutata di verbalizzare la produzione di detta copia come documentato tramite dichiarazione sostitutiva redatta da altro candidato presente. Quindi chiede, con il ricorso in epigrafe, l’annullamento del predetto provvedimento di esclusione;

Considerato che nella dichiarazione sostituiva di cui si è detto è fatta menzione della circostanza che il modello esibito dal ricorrente non solamente non era in originale ma, altresì, non corrispondeva al modello in allegato 2 al bando di concorso come richiesto a pena di esclusione;

Riscontrato che, effettivamente, l’attestato esibito dal ricorrente (versato in atti di causa a corredo del ricorso) non coincide con l’attestato prescritto dalla lex specialis (che è rilasciato dal Ministero della Difesa proprio ai fini della partecipazione al concorso di cui trattasi e fa riferimento al servizio prestato da ogni candidato quale V.f.b. triennale) concernendo, invece, copia del distinto attestato di servizio "per i volontari in ferma prefissata di un anno";

Rilevato, pertanto:

– che, di fatto, nel caso di specie, l’esclusione dal concorso è da correlarsi non (o perlomeno non solo) alla produzione di una copia del documento richiesto (come sostiene parte ricorrente che incentra su tale circostanza le doglianze azionate), ma, ulteriormente ed autonomamente, alla produzione di un documento diverso e distinto da quello prescritto dalla lex specialis con disposizione non impugnata e la cui omissione era sanzionata con l’esclusione dal concorso stesso: circostanza ulteriore che non è stata oggetto di alcun apprezzamento e/o considerazione nel gravame introduttivo del giudizio;

– che l’impugnato provvedimento motiva- pur sinteticamente ma correttamente – l’esclusione con la mancata produzione dell’estratto della documentazione di servizio così come previsto dagli artt. 5 e 9 del bando di concorso;

Considerato che alla chiara infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio accede:

– l’improcedibilità dell’atto con cui parte ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso di cui trattasi con mm.aa. notificati a due candidati vincitori;

– la possibilità, ex art.49 c.2 del C.p.a., di non ordinare l’integrazione del contraddittorio;

Considerato che essendo, per le ragioni appena rassegnate, immediatamente definibile il contenzioso con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha sentito in ordine a tale eventualità le parti costituite e preso atto che nessuna parte ha dichiarato l’intendimento di voler proporre alcuna delle iniziative racchiuse nell’art.60 del C.p.a.;

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato e che le spese di lite possono compensarsi tra le parti in causa attesa la peculiarità della fattispecie originatrice del gravame;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del c.p.a. respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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