Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 03-05-2011, n. 17091

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente: C.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 07.05.2010 dalla Corte di appello di Messina che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in data 04.04.2007 dal Tribunale di quella città, nei confronti del ricorrente, imputato dei reati di appropriazione indebita di assegni bancari in danno di P.E. nonchè di falso sugli stessi assegni;

in (OMISSIS);

(OMISSIS);

Nel presente ricorso il ricorrente deduce:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c).

1)-il ricorrente censura di illogicità la decisione impugnata per avere disapplicato i criteri dell’art. 192 c.p.p. in riferimento all’art. 63 c.p.p., ritenendo utilizzabili le dichiarazioni del teste V.F. che, invece, non poteva essere sentito in tale qualità essendo emersi a suo carico chiari indizi di reità in relazione all’art. 648 c.p.;

-la sentenza aveva poi utilizzato le dichiarazioni accusatorie della denunciante P.E. che, invece, era inattendibile perchè priva della necessaria credibilità;

2)-in ogni caso, la sentenza di appello era intervenuta allorchè i reati contestati erano già prescritti;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La censura in diritto, sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste V. è inammissibile perchè affetta da genericità; in realtà il ricorrente si limita a dedurre la circostanza ma omette di indicare la ragioni in fatto ed in diritto a sostegno delle sue censure mentre, al contrario, non risulta che il predetto sia stato mai indagato per alcun reato connesso con quelli contestati al C..

E’ noto, infatti, che la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante. (Cassazione penale sez. un..

23 aprile 2009. n, 23868).

Per quanto attiene al merito, il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La sentenza impugnata risulta congruamente motivata, avendo ricavato la prova della penale responsabilità dell’imputato dalle dichiarazioni della pare offesa, ritenuta credibile dalla Corte territoriale perchè coerente ed univoca nella descrizione dei fatti, nonchè attendibile perchè riscontrata dalle dichiarazioni del teste V. il quale ha avuto modo di sottolineare che l’imputato sottoscrisse gli assegni, in sua presenza, con la firma apocrifa della parte offesa P..

Da questa ultima circostanza la Corte di appello ricava la prova del mancato accordo con la titolare del carnet di assegni osservando, che in caso contrario, la P. avrebbe rilasciato i titoli già sottoscritti e con facoltà di girata, Si tratta di una motivazione del tutto congrua, perchè aderente ai fatti di causa e perchè immune da illogicità evidenti in quanto conforme alle massime di comune esperienza; per converso, le deduzioni difensive si risolvono in valutazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Cassazione penale, sez. 4 29 gennaio 2007. n. 12255.

Ugualmente infondato risulta il motivo relativo alla prescrizione del reato, atteso che, per come risulta dalla scheda approntata dall’Ufficio Spoglio di questa sezione, il termine ordinario in scadenza alla data del 30.10.2008 deve essere prorogato di anni 2 mesi 6 e gg. 6 a causa delle molteplici sospensioni del termine determinate dai rinvii chiesti dalla parte o dal suo difensore e, quindi, non è ancora decorso.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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