T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-05-2011, n. 3767 Bando del concorso Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto di seguito indicato.

Con decreto del 2.2.20101, oggetto del bando pubblicato sulla GURI 4^ Serie speciale, Concorsi ed Esami, n. 13 del 16.2.2010, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indetto un "Concorso per titoli ed esami per il conferimento di n. 44 posti di Direttore tecnico ingegnere del ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato". L’art. 1, punto 2, del predetto bando, nel suddividere i posti messi a concorso tra i vari settori dell’ingegneria cui corrispondono diversi profili professionali prevede: n. 4 posti per ingegnere di polizia scientifica; n. 29 posti per ingegnere delle telecomunicazioni; n. 9 posti per ingegnere meccanico; n. 2 posti di ingegnere edile. Il successivo art. 3, lett. f), nell’elencare i titoli di studio universitari richiesti per l’accesso ai vari profili professionali relativi ai posti messi a concorso, prevede, per i posti di ingegnere edile, la "classe delle lauree magistrali in Architettura e Ingegneria civile – Architettura (LM4)"; alla lettera g), nell’elencare i titoli di abilitazione professionale richiesti per l’accesso ai posti di ingegnere edile, prevede il "possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere". La Tabella 1, allegata al bando, nell’elencare per ciascun titolo professionale le materie oggetto delle prove scritte (ex art. 9 del bando di concorso) prevede due prove scritte inerenti: 1) Relazione tecnicoillustrativa sui criteri fondamentali per la progettazione di immobili da destinare ad uffici e relativa normativa tecnica vigente; 2) Studio e dimensionamento, con elaborazione grafica e particolari esecutivi, di una struttura di uso collettivo (mensa, palestra, alloggio, aule). Con decreto in data 4 marzo 2010 è stato rettificato quanto previsto dall’articolo 3, lett. g) del bando, prevedendo quale titolo di partecipazione l’essere "in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista dalla legge".

Il ricorrente, che ha presentato domanda di partecipazione al concorso, a seguito di richiesta dell’Amministrazione ha prodotto una nota in data 9.8.2010 con la quale l’Ateneo di Catania ha certificato che il titolo conseguito dal ricorrente (Ingegneria Civile), giuste le disposizioni del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, è stato equiparato (per i contenuti delle attività formative seguite) alle seguenti classi di laurea: – classe di laurea specialistica (DM 559/99: 28/S Ingegneria Civile); classe di laurea magistrale ( DM 270/04: LM23 Ingegneria Civile).

Tuttavia, con il decreto impugnato l’Amministrazione ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso in quanto ritenuto non in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (8 aprile 2010) di una laurea appartenente o equiparata alla classe di lauree magistrali individuata dal codice LM4 (ossia di una Laurea attinente all’Architettura e non all’Ingegneria).

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con decreto presidenziale n. 4700/2010 e con ordinanza n. 4907 del 12 novembre 2010 il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente e, quindi, l’interessato è stato ammesso con riserva a partecipare alle prove scritte del concorso.

All’udienza del 24 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità del ricorso basata sulla tardiva impugnazione del bando di concorso in quanto (come si dirà al successivo punto 4.), il carattere equivoco della clausola del bando contenuta all’art. 3, lett. f) non ha consentito di valutare l’immediata lesività della stessa, che è stata apprezzata dall’interessato solo nel momento in cui, applicandola al caso concreto, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di esclusione nei suoi confronti.

2. Ciò posto, va osservato che avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

A) Eccesso di potere – Violazione del principio dell’affidamento, oscurità delle clausole impugnate. In particolare, il ricorrente ha evidenziato la genericità, indeterminatezza e poca chiarezza delle clausole del bando di concorso impugnate, laddove non identificano in modo chiaro e inequivocabile il requisito d’accesso al concorso de quo relativo al titolo di studio universitario richiesto ai partecipanti. L’art. 3, lett. f) del bando impugnato, infatti, richiede testualmente la "classe delle lauree magistrali in Architettura e Ingegneria civile Architettura" ingenerando nel laureato in ingegneria civile (come il ricorrente) il convincimento di essere in possesso del titolo di studio richiesto.

B) Violazione del bando – Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 31 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334. – Eccesso di potere, travisamento ed erronea interpretazione dei presupposti di fatto – Contraddittorietà, violazione dell’art. 3 della Costituzione – Eccesso di potere per disparità di trattamento – Violazione degli artt. 51 e 52 r.d. 23.10.1925, n. 2537.

L’illegittimità dei provvedimenti impugnati deriva, a parere del ricorrente, anche dalla violazione degli artt. 29 e 31 del d.lgs. n. 334/2000, recante il "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78. L’art. 29 (Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici), prevede, infatti, il ruolo degli ingegneri tecnicì (cfr. comma 1) senza alcun specifico riferimento a ingegneri edili e architetti. Il successivo articolo 31 (Accesso ai ruoli dei direttori tecnici) al comma 2 prevede che con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, facendo salvi i titoli di studio conseguiti in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (cd. vecchio ordinamento). Su tale contesto ha inciso il DM 5.5.2004 che ha sancito l’equiparazione, ai fini dei pubblici concorsi, delle lauree in ingegneria civile ed in ingegneria edile del vecchio ordinamento alle lauree specialistiche del nuovo ordinamento, accomunandole nella classe LS 28/S. A fronte di ciò, il DM 6.2.2004 (recante "Individuazione delle classi di appartenenza dei corsi di studio a indirizzo giuridico ed economico, il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato") richiamato in seno al bando impugnato, ha previsto per la prima volta nella Tabella A, richiamata dall’art. 2, il profilo professionale di Direttore Tecnico Ingegnere Edile (settore accasermamento), richiedendo per l’accesso la classe delle lauree specialistiche in architettura ed ingegneria edile (4/S). In tal modo, è stata operata una illegittima limitazione all’accesso al relativo concorso, limitandolo in favore dei soli laureati nelle discipline dell’architettura ed escludendo i laureati nelle discipline dell’ingegneria. Peraltro, le clausole restrittive previste dal bando, che limitano l’accesso ai soli laureati nelle discipline dell’Architettura (ossia a coloro che sono in possesso di una laurea appartenente o equiparata alla classe di lauree magistrali LM4 (ex 4/S), contrasta con gli artt. 51 e 52 del RD 23.10.1925 n. 2357 (Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto) che nell’ambito della disciplina professionale prevedono una unica riserva in favore degli architetti relativa alle opere di particolare pregio artisticoarchitettonico (non attinente alla fattispecie concorsuale in discussione).

C) Eccesso di potere violazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione del principio di massima paretecipazione ai concorsi – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza.

Sotto un ulteriore profilo, l’esclusione del ricorrente dal concorso in conseguenza della riserva in favore dei possessori di titoli di studio universitari appartenenti o equiparati alla classe di lauree magistrali LM4 (attinente alle discipline dell’Architettura) viola il principio di cui all’ari 97 della Costituzione, nella misura in cui restringe ingiustificatamente e irragionevolmente l’accesso al concorso, in violazione del principio di massima partecipazione, che garantisce la selezione dei migliori concorrenti. Anche perché i laureati nelle lauree magistrali di cui al DM 270/2004 in possesso della classe LM4 sono in numero ridotto, dal momento che i cicli di laurea magistrale del nuovo ordinamento sono stati attivati dai vari atenei del territorio nazionale a partire dal 2008 (essendo stati emanati i decreti attuativi della riforma solo a partire dal 2007).

3. L’Amministrazione si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

4. Il Collegio – sulla base dell’esame della disciplina applicabile alla fattispecie e di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio – ritiene che le censure avanzate dal ricorrente siano fondate per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.

Il bando di concorso, tra i profili professionali messi a concorso prevede due posti di "ingegnere edile" (art. 1, punto 2) e, con specifico riferimento ai "Requisiti per l’ammissione’, prevede che per concorrere ai posti del profilo professionale richiesto di ingegnere edile, i candidati devono essere in possesso della laurea appartenente alla "classe delle lauree magistrali in Architettura e Ingegn. Civile – Architettura (LM4)".

Probabilmente, nel predisporre e redigere il bando di concorso è stato commesso un errore facendo riferimento alla "Ingegneria civilè anziché alla "Ingegneria edile’, in quanto la classe di laurea di cui al codice LM4 attiene alle lauree magistrali in "Architettura e Ingegneria edile – Architettura’, e non alle lauree magistrali in "Architettura e Ingegneria civile – Architettura’. Infatti, le classi delle lauree denominate Ingegneria civile sono contraddistinte con il codice LM23 (cfr. decreto interministeriale 9 luglio 2009 – Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2009, n. 233 – recante le Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche LS ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali LM ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi).

Ma è chiaro che errori del genere comportano difficoltà di interpretazione della lex specialis concorsuale che – proprio in quanto attinenti ai Requisiti per l’ammissione alla selezione – impongono di applicare la clausola del bando nel senso di garantire la massima partecipazione possibile alla selezione.

Al riguardo la giurisprudenza, con specifico riguardo a procedure di carattere selettivo, ha affermato che nell’interpretazione delle clausole di un bando di concorso occorre applicare il principio del "favor admissionis" se la portata applicativa della clausola di un bando concorsuale è dubbia o equivoca, al fine di soddisfare l’esigenza di ampliare la platea dei concorrenti per consentire la selezione delle domande più meritevoli (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 11 maggio 2004, n. 8610). In sostanza, nell’incertezza circa l’interpretazione della portata precettiva di una clausola ambigua, deve accordarsi prevalenza all’interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti (Consiglio Stato, sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6332).

Nella fattispecie, pur a voler prescindere dalle ulteriori doglianze di parte ricorrente, occorre seguire l’orientamento giurisprudenziale indicato in quanto la citata clausola del bando di concorso di cui all’articolo 3, lettera f), non identifica in modo chiaro e inequivocabile il requisito d’accesso al concorso in relazione al titolo di studio universitario dei partecipanti, richiedendo il possesso di una laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali in Architettura e Ingegneria civile – Architettura, ingenerando nel laureato in ingegneria civile (come il ricorrente) il convincimento di essere in possesso del titolo di studio richiesto.

Del resto, non è stato contestato quanto affermato dal ricorrente circa il fatto che il numero dei laureati nelle lauree magistrali di cui al DM 270/2004 in possesso della classe LM4 è ridotto (dal momento che i cicli di laurea magistrale del nuovo ordinamento sono stati attivati dai vari atenei del territorio nazionale solo recentemente), sicché l’applicazione della citata clausola del bando in senso ampliativo risulta anche in linea con il principio di cui all’art. 97 della Costituzione, evitando di restringere ingiustificatamente e irragionevolmente l’accesso al concorso e privilegiando il principio di massima partecipazione che garantisce una più ampia e, quindi, migliore selezione dei concorrenti.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

6. Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione dal concorso adottato nei confronti del ricorrente;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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