T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-05-2011, n. 3765 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto di seguito esposto.

L.F. ha svolto numerosi incarichi dirigenziali presso Laziodisu (ivi compreso quello di vicario del Direttore Generale) fino al suo collocamento in quiescenza, avvenuto in data 31 marzo 2006. Dal giugno 1998 all’ottobre 2004 ha anche ricoperto l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario "La Sapienza" di Roma. A seguito del collocamento in quiescenza del precedente Direttore Generale di Laziodisu, Dott. Tenembaum, è stata avviata la procedura di designazione e nomina del nuovo Direttore Generale dell’Agenzia de qua, che era gestita da un Commissario straordinario, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 647 del 19.7.2005. Ai sensi dell’art. l7 della Legge Regione Lazio n. 25/2003 "il direttore generale è designato dal Presidente della Giunta Regionale tra persone in possesso di diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza nell’organizzazione e programmazione dei servizi in strutture pubbliche e private, scelte sulla base di procedura ad evidenza pubblica ed è nominato dal Presidente di Laziodisu. L’incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta,…".

Pertanto, in data 29.9.2007 è stata pubblicata sul BURL n. 27/2007 la determinazione del Direttore del Dipartimento sociale della Regione Lazio n. 3217/2007 con la quale, ai sensi del citato articolo 17, è stata avviata la prescritta procedura ad evidenza pubblica per la nomina del nuovo Direttore Generale, con contestuale emanazione dell’avviso pubblico allegato contenente le modalità di presentazione delle candidature ed i criteri di selezione degli aspiranti. L’articolo 2 del citato avviso pubblico prevedeva come "requisiti specifici" il possesso "di un diploma di laurea" e di "comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche e private", mentre l’articolo 4 del medesimo avviso disponeva che la Commissione esaminatrice "procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 da parte degli aspiranti che abbiano presentato la loro manifestazione di interesse nei termini previsti". L’articolo 5 stabiliva che "con apposito decreto il Presidente della Regione Lazio provvede insindacabilmente a designare il Direttore generale di Laziodisu", mentre l’articolo 6 prevedeva che il direttore sarebbe stato nominato con decreto dell’"organo istituzionale" di Laziodisu e pubblicato sul BURL.

Il ricorrente ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica presentando il proprio curriculum, valutato dalla Commissione esaminatrice in data 24.10.2007, unitamente a quelli degli altri candidati. Con nota n. 131506 del 24.10.2007 la Commissione esaminatrice ha trasmesso alla Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell’Offerta scolastica e formativa e Diritto allo studio, il verbale di valutazione e le 20 schede di valutazione dei candidati che avevano presentato la domanda di partecipazione alla procedura. Con nota del Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell’Offerta scolastica e formativa e Diritto allo studio n. 112985 del 25.10.2007 gli atti della Commissione sono stati trasmessi al Presidente della Regione Lazio, al fine di consentirgli di effettuare la designazione di cui all’art. 7 della legge della Regione Lazio n. 25/2003.

Con decreto n. T0702 del 26.10.2007 il Presidente della Regione Lazio ha designato il Dott. P.M. quale Direttore Generale di Laziodisu, senza fornire alcuna motivazione che palesasse le ragioni della scelta effettuata a fronte dì schede di valutazione di altri candidati (tra cui quella del ricorrente).

Con decreto del Commissario per la gestione straordinaria di Laziodisu n. 21 del 31.10.2007 il Dott. P.M., ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 della legge della Regione Lazio n. 25/2003 e dell’art. 6 del bando di concorso, è stato nominato Direttore Generale di Laziodisu ed ha sottoscritto il relativo contratto di lavoro a tempo determinato.

Ritenendo erroneo l’operato degli organi amministrativi che hanno curato la procedura indicata ed illegittimi i conseguenti provvedimenti assunti, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio deducendo vizi di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001, della l.r. n. 6/2002, della l.r. n. 25/2003 e della l.n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità, difetto assoluto di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti, sviamento di potere.

La Regione Lazio, la LAZIODISU Agenzia per il Diritto agli Studi Universitari per il Lazio e M.P. si sono costituiti in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed affermando l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 1330 del 6 marzo 2008 il TAR del Lazio ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente sulla base dell’affermato difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a decidere la controversia avente ad oggetto la nomina di un dirigente, non essendo in contestazione una procedura concorsuale in senso proprio e difettando la comparazione tra più aspiranti.

Con ordinanza n. 3943 del 18 luglio 2008 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare citata, giungendo a conclusioni diverse rispetto a quelle assunte dal giudice di primo grado in ordine al profilo della giurisdizione e prospettando carenze motivazionali del provvedimento di designazione del controinteressato.

A seguito di tale pronuncia, con decreto n. 449 del 5 agosto 2008 il Presidente della Regione Lazio ha rappresentato le ragioni sottese alla scelta precedentemente effettuata, confermando la designazione dell’Avv. M. a Direttore generale di Laziodisu. Il decreto n. 449/2008 è stato, poi, recepito dal Commissario straordinario di Laziodisu il quale ha formalizzato la relativa nomina.

Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, il ricorrente ha impugnato anche il citato decreto n. 449 del 5 agosto 2008 del Presidente della Regione Lazio, proponendo una nuova domanda cautelare.

Con ordinanza n. 6018 del 18 dicembre 2008 il TAR del Lazio ha respinto tale ultima domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Con ordinanza n. 1719 del 3 aprile 2009 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare citata.

Il controinteressato M.P. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. in data 1.12.2008, ma con ordinanza delle Sezione Unite della Corte di Cassazione del 216.3.2010 n. 6315, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 16 dicembre 2010 il Collegio ha avanzato dubbi in merito alla tempestività della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio eseguita nei confronti del controinteressato Dr. P.M.

All’udienza del 24 marzo 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare, il Collegio dichiara irricevibile il ricorso introduttivo del giudizio in quanto notificato tardivamente nei confronti dell’unico controinteressato evocato in giudizio (Dr. P.M.).

Al riguardo va osservato che il ricorrente ha affermato (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo del giudizio) di aver preso atto del d.P.R. del 26.10.2007 (con il quale il Dr. M. è stato designato Direttore generale di Laziodisu) in data 20.11.2007, mentre il ricorso avverso tale atto ed i provvedimenti conseguenti è stato impugnato con atto consegnato all’Ufficiale Giudiziario il 5.2.2008 e notificato al controinteressato il 6.2.2008.

Con memoria depositata il 21.2.2011 il ricorrente ha fornito giustificazioni al riguardo, ma tali argomentazioni, a parere del Collegio, non consentono di superare i dubbi di tardività indicati.

La circostanza che il Dr. F. sia venuto a conoscenza degli atti lesivi a seguito dell’accoglimento dell’istanza di accesso avvenuto in data 19.12.2007 è smentita, come detto, da quanto affermato dal medesimo ricorrente a pagina 4 del ricorso introduttivo del giudizio, ove si legge che il decreto n. T0702 del 26.10.2007 è stato "conosciuto dal ricorrente solamente in data 20.11.2007".

L’impugnazione del secondo decreto n. 449/2008 non consente di superare la questione di tardività perché il secondo atto è direttamente collegato e dipendente dal primo, in quanto adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3943 del 18 luglio 2008.

La costituzione in giudizio della Laziodisu non induce a ritenere irrilevante la notificazione nei confronti del M., posto che la prima non può essere considerata una controinteressata, essendo una delle due parti resistenti nei confronti delle quali il ricorrente ha proposto il ricorso.

Il fatto che il ricorrente abbia tentato di notificare il ricorso al M. consegnandolo all’Ufficiale giudiziario il 17.1.2008, che tale tentativo non sia andato a buon fine a causa del trasferimento del destinatario, che solo la notifica in data 5.2.2008 (consegnata il 6.2.2008) si sia perfezionata e che il controinteressato si sia, infine costituito in giudizio, non assume una importanza decisiva al fine di verificare la regolarità e tempestività dell’impugnazione, posto che, ove il termine per la notificazione del ricorso giurisdizionale sia considerato perentorio ed a pena di decadenza (come stabilito dalla disciplina del processo amministrativo, all’epoca della proposizione del ricorso coincidente con l’art. 21 della legge n. 1034 del 1971), l’eventuale costituzione in giudizio dell’intimato può sanare la nullità della notificazione, ma non anche la tardività di quest’ultima, a nulla rilevando la causa del ritardo (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 24 febbraio 1999, n. 207).

Sotto altro profilo, va rilevato che, successivamente alla presentazione del ricorso, è entrata in vigore la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7

(recante Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari – pubblicata nel B.U. Lazio 28 giugno 2008, n. 24, suppl. ord. n. 75), il cui articolo 31 stabilisce, tra l’altro, che in sede di prima applicazione della legge, il direttore generale dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu, di cui alla L.R. n. 25/2003 e successive modifiche, è confermato in qualità di direttore generale di Laziodisu, di cui al capo II (espressamente dedicato all’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi Universitari del Lazio).

In sostanza, nel contesto delle disposizioni transitorie conseguenti alla trasformazione dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (Laziodisu) nell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi Universitari del Lazio, tale normativa ha previsto la conferma del Direttore generale in carica all’epoca dell’entrata in vigore della citata legge regionale (coincidente con il controinteressato M.).

Ciò induce a ritenere che il ricorso sia da considerare anche improcedbile per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, perché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento amministrativo di nomina del Dr. M. non arrecherebbe alcun vantaggio al Dr. F..

Infatti, l’individuazione del M. quale Direttore generale è stata ribadita e confermata a livello normativo fino alla scadenza dell’originario incarico e, quindi, difficilmente a seguito dell’eventuale annullamento degli atti impugnati, potrebbe essere rinnovata la procedura di selezione oggetto del presente giudizio.

E’ ovvio che le contestazioni del decreto n. 449/2008 (impugnato con memoria recante motivi aggiunti), dipendendo dalla sorte del ricorso iniziale, segue il medesimo destino di quest’ultimo.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile.

Sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa, in considerazione della particolarità della vicenda e delle questioni trattate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara irricevibile;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *