T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-05-2011, n. 3758 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la parte ricorrente ha impugnato: – la nota Div.III – Cat. 16B, datata 26.10.2010 e notificata il 26 novembre 2010, con la quale la Questura di Roma, ha revocato il Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata quale dipendente dell’Istituto di Vigilanza Città di Roma s.c., di cui era titolare il Sig. B.; – la nota Div. III – Cat. 6G, datata 26.10.2010 e notificata il 26 novembre 2010, con cui la Questura di Roma, ha revocato l’autorizzazione di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, quale Guardia Particolare Giurata e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;

gli atti impugnati sono stati considerati illegittimi per violazione dell’art. 166 cpp e della circolare del Ministero dell’Interno n. 599/C.22948.10089.D(19) del 30.3.1999;

Il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente siano fondate in quanto:

i provvedimenti di revoca sono stati adottati in quanto il ricorrente, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a nove mesi di reclusione per i reati di lesioni personali e ingiurie;

la pena è stata condizionalmente sospesa e va considerato che, ai sensi dell’art. 166 cpp, la condanna a pena sospesa non può essere ostativa al rilascio di licenze e autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa;

tale disposizione di applica anche alle autorizzazioni aventi ad oggetto armi in quanto con circolare del Ministero dell’Interno n. 599/C.22948.10089.D(19) del 30.3.1999, è stato confermato che la condanna a pena sospesa non può essere considerata ostativa al rilascio delle autorizzazioni a svolgere attività di vigilanza, fermo restato il potere del Prefetto di valutare tutte le circostanze del caso concreto con riferimento al requisito della buona condotta;

quindi, il richiamo all’art. 138, n. 4, TULPS non può essere considerato sufficiente per disporre la revoca dell’autorizzazione nel caso di specie, in quanto l’Amministrazione non risulta aver eseguito valutazioni del genere, considerando che la pena risulta sospesa (cfr. sentenze prodotte) ed i provvedimenti di revoca sono stati assunti richiamando la sentenza di condanna e applicando l’art. 138, n. 4, TULPS.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità delle vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo accoglie e, conseguentemente, annulla i provvedimenti impugnati;

compensa tra le parti le spese di lite;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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