T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 3779 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il primo dei ricorsi in esame (n. 132 del 2010) l’odierno ricorrente impugna la scheda valutativa per ufficiali redatta nei suoi confronti, in data 16 ottobre 2009, riguardante il servizio dal medesimo prestato nell’incarico di Comandante della Guardia di Finanza Provinciale di Bari in sede vacante e di Comandante del dipendente Nucleo di Polizia Tributaria di Bari per il periodo 1 gennaio 2009 – 15 luglio 2009. E così, con il secondo dei ricorsi in esame (n. 652 del 2010), impugna il rapporto informativo per ufficiali redatto nei suoi confronti, in data 13 novembre 2009, riguardante il servizio dal medesimo prestato nell’incarico di Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari nonché, in via interinale di reggente (per 17 giorni consecutivi) il Comando Provinciale di Bari per il periodo 16 luglio 2009 – 31 ottobre 2009.

Premette l’odierno ricorrente di ricoprire, dall’11 settembre 2006, l’incarico di Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari e di aver ricoperto, dal 1 gennaio 2009 al 15 luglio 2009, anche l’incarico di Comandante Provinciale di Bari in sede vacante. Rappresenta, inoltre,che, a far data dal 1° gennaio 2001, ha costantemente ricevuto la qualifica di "eccellente", con apprezzamento del suo rendimento quale "costantemente elevatissimo", "meritevole di vivissimo apprezzamento e della più ampia ed incondizionata lode".

Orbene, la scheda valutativa relativa al periodo 1 gennaio 2009 – 15 luglio 2009 vede confermata al ricorrente la qualifica finale di "eccellente" senza tuttavia l’attribuzione della lode. E così in sede di rapporto informativo relativo al periodo 16 luglio 2009 – 31 ottobre 2009 (rapporto compilato in ragione dell’inclusione del ricorrente nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta per l’anno 2010) si è ritenuto il rendimento del ricorrente meritevole di "vivissimo apprezzamento", tuttavia non riconoscendogli "la più ampia e incondizionata lode".

Lamenta in sostanza il ricorrente, che pur ha conseguito il giudizio di "eccellente" con riguardo ad entrambe le schede valutative di cui è questione, la mancata attribuzione della lode e, comunque, la mancata riproduzione nelle citate schede delle espressioni elogiative di apprezzamento in precedenza riportate. A suo avviso, le dette mancate attribuzioni sostanzierebbero una illegittima flessione in senso peggiorativo nella valutazione dell’ufficiale, e ciò nonostante i risultati di servizio conseguiti e le valutazioni pregresse tutte espresse con le massime aggettivazioni e la più ampia e incondizionata lode.

Si è costituita in giudizio con riferimento ad entrambi i giudizi l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza dei proposti ricorsi e concludendo perché gli stessi vengano respinti.

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 i ricorsi vengono ritenuti per la decisione.

Dispone preliminarmente il Collegio la riunione, per evidenti ragioni di connessione, dei proposti ricorsi.

I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, respinti.

Premette il Collegio il richiamo a costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui i giudizi, formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono caratterizzati da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto; pertanto, impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (cfr, da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1519). Definito l’ambito della effettiva sindacabilità in sede giurisdizionale dei giudizi di che trattasi, va poi anche ricordato come sia del pari pacifica in giurisprudenza la tesi per cui, essendo i giudizi contenuti nella scheda valutativa diretti a valutare il modo con il quale il militare, nel periodo considerato, ha svolto le sue funzioni, esprimendo apprezzamenti qualitativi sull’esercizio delle stesse, si tratta allora di mere valutazioni, ragione per cui non si richiede l’indicazione di particolari fatti commissivi da parte del dipendente per sorreggere il giudizio (nella specie, asseritamente meno favorevole) sul modo con cui lo stesso ha esercitato le sue funzioni, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 novembre 2010, n. 33161). Non occorre, in altri termini, che l’eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d’ufficio oppure da specifici addebiti sul suo comportamento, bastando che la documentazione caratteristica esprima, in termini riassuntivi e logicamente coerenti, i caratteri e i requisiti essenziali del destinatario, senza essere in alcun modo condizionata da giudizi formulati in rapporto ad altri precedenti periodi a tal fine presi in esame, sempre che il giudizio finale non esca da un quadro di coerenza e ragionevolezza della motivazione posta a suo fondamento (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 21 settembre 2010, n. 11097).

Del resto, ai fini della legittimità della scheda valutativa degli ufficiali non è necessario che il revisore abbia acquisito una compiuta personale conoscenza del valutato, peraltro nella pratica difficilmente realizzabile e dimostrabile, potendo bastare anche l’osservazione indiretta dell’attività, ovvero semplici contatti con il valutando o, ancora, atti e fatti obiettivamente documentati (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 18 febbraio 2011, n. 1065). Infatti, la scheda valutativa relativa alle capacità, alle qualità e al rendimento in servizio di un militare, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all’obbligo di motivazione non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 4 maggio 2010, n. 9394).

Così come, con specifico riferimento alla questione delle flessioni nei giudizi, deve rimarcarsi che ogni scheda valutativa riflette esclusivamente il giudizio sul rendimento complessivo tenuto dal militare nel periodo di riferimento, con la conseguenza che è da escludere che in essa possa farsi riferimento a vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in altre schede (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6330). Ma vi è di più. I giudizi analitici e complessivi dei militari sono suscettibili di variare di periodo in periodo senza che sia configurabile, in considerazione dell’ampia potestà discrezionale attribuita alla Pubblica amministrazione, il vizio di eccesso di potere per la differenza tra il giudizio afferente un periodo e quelli espressi per periodi precedenti, in quanto il giudizio espresso annualmente è autonomo rispetto a quello degli anni precedenti (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 11 febbraio 2011, n. 162). A ciò consegue che non sussiste un particolare onere di motivazione per giustificare un giudizio meno favorevole attribuito ai dipendenti rispetto a quelli degli anni precedenti, salvo che non si tratti di una riduzione considerevole, apprezzabile ed inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero di un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 21 settembre 2010, n. 11097).

Le richiamate coordinate interpretative consentono, quindi, di ribadire la legittimità dell’operato della resistente Amministrazione, i cui atti risultano immuni dai vizi dedotti dal ricorrente.

E ciò nel senso cioè che i giudizi espressi non risultano segnati da quei tratti di irragionevolezza, illogicità e palese travisamento dei fatti, il cui eventuale riscontro ne consentirebbe l’annullamento. Peraltro, non può non rilevarsi che il ricorrente ha conservato, in entrambe le occasioni di cui è questione, la qualifica complessiva apicale di "eccellente", senza dunque flessione alcuna rispetto al pregresso. Avuto riguardo a questo dato, deve anche osservarsi allora che l’uso di aggettivazioni più o meno largamente elogiative a testimonianza dell’apprezzamento espresso sono, con ogni evidenza, rimesse al libero e soggettivo convincimento discrezionale del valutatore e/o del revisore. Il loro sostanziare un "elemento ulteriore" rispetto alla qualifica finale riconosciuta, non sottrae certo le dette espressioni elogiative all’ipotetico sindacato del giudice, ma concorre a rafforzare i tratti della discrezionalità che caratterizza l’attribuzione delle stesse, discrezionalità che risulta la più ampia ed alta. Piuttosto, se una coerenza dette valutazioni elogiative debbono rivestire è con la valutazione finale attribuita, e – nel caso di specie – detta coerenza logica sicuramente sussiste tra la attribuita qualifica di "eccellente" e la valutazione del rendimento del ricorrente quale "meritevole di vivo apprezzamento" (prima scheda valutativa) e di "vivissimo apprezzamento" (secondo rapporto informativo). Né, per come innanzi rilevato, può sussistere una pretesa al conseguimento di espressioni elogiative immutate nel tempo.

Da ultimo, con riguardo alla questione del doppio incarico espletato dal ricorrente, i giudizi finali impugnati sono correttamente riferiti ad entrambi gli incarichi assolti dall’ufficiale nei periodi in esame e per gli archi di tempo rispettivamente svolti.

Peraltro, ai sensi dell’art. 3, sesto comma del D.P.R. 13 febbraio 1967 n. 429, recante la disciplina dei Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza, "Nei riguardi degli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze della stessa autorità viene compilato un unico documento caratteristico, sul frontespizio del quale sono indicati tutti gli incarichi ricoperti; in sede di giudizio finale deve essere chiaramente valutato il rendimento in ciascuno degli incarichi assolti".

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, i ricorsi vanno respinti poiché infondati.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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