T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 3772 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso in epigrafe è fondato e va accolto, all’uopo il Collegio potendo pronunciarsi con riferimento a precedenti conformi specifici della Sezione (cfr. TAR Lazio, II, 30 novembre 2009 n. 12117 e 8 febbraio 2010 n. 1629), con cui è stato condivisa l’interpretazione qui propugnata dal ricorrente;

Considerato che il ricorrente, seppur giudicato per l’innanzi non idoneo all’avanzamento al grado superiore, è stato poi dichiarato idoneo all’avanzamento per l’anno 2007 e promosso al grado di appuntato, onde, al momento del procedimento concorsuale per cui è oggi causa, non versava più in una vicenda attuale di mancato avanzamento;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati per quanto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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