Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 03-05-2011, n. 17062

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Pannain, che ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ricorre contro l’ordinanza del 10 agosto 2010 con cui il Tribunale del riesame aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di D.G., giudice onorario presso il Tribunale di Roma, indagato dei reati di cui agli artt. 110, 319 e 319-ter c.p., ritenendo non sussistenti le esigenze cautelari.

Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in quanto l’ordinanza impugnata ha escluso il pericolo di reiterazione della condotta delittuosa nella prospettiva dell’adozione nei confronti dell’imputato di provvedimenti di decadenza dall’incarico di giudice onorario e in considerazione del fatto che l’attività giudiziaria era sospesa nel periodo feriale e assume che in questo modo il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione sganciata dall’attualità, prendendo in considerazione una mera ipotesi futura e incerta.

2. – Il ricorso è fondato, in quanto il Tribunale ha disposto la revoca della misura cautelare fondando il proprio giudizio su una situazione non attuale, ma del tutto ipotetica.

Infatti, nell’ordinanza impugnata l’esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari è posta in relazione alla adozione di provvedimenti di decadenza dalle funzioni giudiziarie onorarie di D.G., provvedimenti che però, al momento in cui è intervenuta la decisione del Tribunale, non erano stati affatto adottati, sicchè la valutazione circa il rischio di reiterazione delle condotte illecite si è fondata su un presupposto mancante, che ha viziato il ragionamento prognostico sulle esigenze cautelari.

Questa Corte in materia di misure cautelari disposte nei confronti di soggetti accusati di reati contro la pubblica amministrazione ha ritenuto che la sospensione dal servizio del pubblico funzionario possa essere ritenuta circostanza da prendere in considerazione per escludere il pericolo di reiterazione, ma sul presupposto oggettivo dell’avventa adozione del provvedimento di natura disciplinare.

3. – In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Perugia per una nuova deliberazione.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Perugia per nuova deliberazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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