T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 3768 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il maresciallo aiutante P.T. chiedeva l’annullamento dell’atto di trasferimento d’autorità, a decorrere dall’11 ottobre 1996, da uno ad altro reparto all’interno del Comune di Roma, ritenendolo lesivo del proprio stato di impiego.

In fatto deduceva di essere stato sempre valutato "eccellente" e di essere in servizio dal 1977, con ottimi risultati, presso la seconda compagnia G. di F.di Roma. L’improvviso trasferimento ad una sede sita in Ostia (peraltro con organico eccedente) determinava gravi disagi sia logistici che familiari.

A sostegno del ricorso erano dedotte le seguenti censure:

Difetto e/o insufficienza della motivazione, incompetenza relativa e difetto di delega dell’Autorità emanante l’atto.

Eccesso di potere per violazione della circolare n. 230186 del 1987 del Comando generale della guardia di finanza.

Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.

Alla Camera di Consiglio del 26 marzo 1997 l’istanza incidentale di sospensione era respinta.

In data 20 novembre 2001 il ricorrente depositava un atto di motivi aggiunti, esponendo di essere stato assolto, con sentenza di non luogo a procedere, da un’ingiusta accusa di concussione che peraltro aveva presumibilmente determinato, nella fase delle indagini, il contestato trasferimento d’autorità. Era dedotto pertanto l’ulteriore vizio di difetto della funzione, illogicità, incongruità, travisamento della situazione di fatto, ingiustizia manifesta.

L’Amministrazione, costituita in giudizio, ha depositato, in data 2 ottobre 2009, documenti ed una relazione sui fatti di causa.

All’udienza del 21 aprile 2011 il difensore del ricorrente ha illustrato la causa.

Il ricorso non è fondato.

La vicenda in trattazione attiene in definitiva ad un normale caso di avvicendamento di un sottufficiale di finanza nell’ambito della stessa città (anche se si tratta di una metropoli come Roma e se la sede di nuova assegnazione è ubicata in una zona decentrata quale Ostia Lido).

Se a ciò si aggiunge il dato che il maresciallo T. prestava ininterrottamente servizio presso lo stesso comando da quasi venti anni non si vede come questa Sezione possa superare la granitica giurisprudenza che esclude obblighi di motivazione per gli atti di mutamento di attività e di sede del personale militare nonché, in via generale per il pubblico impiego, per gli atti di trasferimento da uno ad altro ufficio della stessa città.

Neppure è dato scorgere nell’atto contestato un palese vizio di sviamento per il solo fatto che (come più ampiamente dedotto nei motivi aggiunti) il trasferimento sia stato in qualche modo condizionato

dalla pendenza di indagini penali a carico dell’interessato e da una richiesta di informazioni della competente Procura della Repubblica, posto che verosimilmente tale circostanza ha solo contribuito a rafforzare la valutazione di opportunità dello spostamento ad altra sede, quale normale avvicendamento dopo un lungo periodo di permanenza nello stesso Comando.

Il dato successivo della piena assoluzione del T. da ogni imputazione non reagiva poi sulla legittimità dell’atto di trasferimento pregresso, e ciò determina l’irrilevanza delle censure dedotte con i motivi aggiunti, potendo tale evento al limite costituire ragione di una richiesta di riesame della sede di servizio, rimessa all’ampia e libera valutazione dell’Amministrazione.

Il ricorso deve essere quindi respinto, ma sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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