Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 03-05-2011, n. 17046 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 4 febbraio 2004 con cui il Tribunale di Fermo aveva condannato K.M. alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere detenuto, a fine di cessione, un quantitativo di hashish pari a circa 260 grammi, occultato all’interno dell’autovettura che stava conducendo.

2. – Ricorre il difensore dell’imputato, denunciando il vizio di motivazione in quanto la sentenza avrebbe affermato che K. M. non sarebbe stato in grado di giustificare il possesso dello stupefacente, mentre dagli atti risulterebbe che ha sempre detto di essersi fatto prestare l’autovettura da un connazionale e di non avere saputo che a bordo ci fosse della droga. Rispetto a tale linea difensiva i giudici di appello non hanno offerto alcuna risposta.

Con un ulteriore motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su una deduzione specifica contenuta nell’atto di appello, relativa alla richiesta di applicare la circostanza attenuante del fatto lieve di cui al D.P.R. cit., art. 73 comma 5. 3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – Sul primo motivo, relativo al profilo di responsabilità, la motivazione della sentenza appare coerente, in quanto ha basato l’affermazione di responsabilità dell’imputato su due elementi di prova oggettivi, costituiti dal rinvenimento del panetto di hashish all’interno dell’autovettura condotta dallo stesso imputato e dal fatto che dopo l’incidente si è dato alla fuga; mentre non ha dato rilievo alle giustificazioni offerte dall’imputato circa il suo comportamento, ritenendole non attendibili. Si tratta di una motivazione logica, fondata su elementi certi, che in quanto tale non può essere sindacata in questa sede.

3.2 – Riguardo all’altro motivo, la sentenza ha, anche in questo caso, fornito una puntuale giustificazione sulle ragioni per le quali ha escluso l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, evidenziando il quantitativo dello stupefacente detenuto, da cui erano ottenibili circa 351 dosi medie giornaliere.

4. – All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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