Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 03-05-2011, n. 17045 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa il 29 maggio 2007, in sede di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di quella stessa città, ha confermato la responsabilità di K.O. per il reato di detenzione a scopo di cessione di circa cinque grammi di eroina, ma ha ridotto la pena ad un anno e due mesi di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e di quella del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sulla recidiva contestata.

2. – Ricorre il difensore dell’imputato, denunciando la violazione dell’art. 192 c.p.p. e la illogicità della motivazione della sentenza che ha affermato la colpevolezza del K.O. in assenza di prove circa la destinazione a terzi dello stupefacente detenuto, che invece era per uso personale.

Con un altro motivo deduce l’erronea applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

3. – Il primo motivo è del tutto infondato, in quanto propone generiche censure alla sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità dell’imputato sulla base di quanto hanno riferito gli agenti di polizia giudiziaria che hanno direttamente osservato la sua condotta nell’atto di cedere la droga ad un cliente.

4. – E’ invece fondato il secondo motivo.

La Corte d’appello ha ridotto la pena inflitta all’imputato, portandola al di sotto dei tre anni di reclusione, limite che non consente l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che però la sentenza ha erroneamente confermato, in violazione dell’art. 29 c.p..

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa pena accessoria eliminata ex art. 620 c.p.p., comma 1, lett. 1).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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