Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 03-05-2011, n. 17044 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del 7 novembre 2007 con cui il Tribunale di quella stessa città aveva condannato M.M.G.M. alla pena di due mesi di reclusione ed Euro 103,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. e art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza materiale inerenti la potestà genitoriale, omettendo di contribuire al mantenimento della figlia minore, M..

2. – Ricorre personalmente l’imputato e denuncia la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva; inoltre, censura la sentenza per avere omesso ogni motivazione sull’ammontare del risarcimento del danno in favore della parte civile costituita e per avere subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento dei danni.

3. – Deve essere rigetto il motivo riguardante la quantificazione della pena, avendo la sentenza motivato, condividendo le valutazioni espresse dal primo giudice.

4. – Invece, il ricorso va accolto in relazione al motivo con cui lamenta l’omessa motivazione in ordine alle statuizioni civili, su cui la sentenza impugnata ha omesso ogni motivazione, sebbene il relativo capo fosse stato oggetto di uno specifico motivo d’appello.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata, limitatamente ai capi civili, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per un nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi civili e rinvia per nuovo giudizio su questi ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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