Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 10-08-2011, n. 17151 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.G.P. chiedeva, con ricorso poi riunito a quelli proposti da F.N., Fu.Ri. e M., tutti insegnanti di Musica presso vari Istituti Scolastici della Provincia di (OMISSIS), il riconoscimento del servizio pre-ruolo da loro prestato fino all’a.s. 1988/89, anno di immissione in ruolo, altresì impugnando i provvedimento amministrativi con cui non erano stati, a suo tempo, riconosciuti ai docenti stessi gli anni del servizio pre- ruolo.

Si costituiva ritualmente nei vari giudizi l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione delle domande sotto vari profili.

Il Tribunale di Pavia, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 70/07, pronunciava però il proprio difetto di giurisdizione al riguardo, ritenendo a tal proposito sussistente la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale e compensando le spese di lite.

L., F., Fu. e M. proponevano appello con unico atto notificato il 9 aprile 2008, ivi chiedendo la riforma della menzionata sentenza.

Si costituiva quindi anche in tale grado di giudizio l’Amministrazione appellata rilevando la correttezza della decisione del Giudice di prime cure.

Con sentenza n. 985/2009 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale, compensando le spese del grado; affermava, in particolare, la Corte di merito, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che "come è noto, in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 (oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), che ha trasferito al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato e ha dettato la relativa disciplina transitoria, utilizzando a tal fine la locuzione generica e atecnica di questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 ovvero anteriore a tale data, non collegata rigidamente il discriminante temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell’atto di gestione del rapporto che abbia determinato l’insorgere della questione litigiosa, oppure l’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine il momento di insorgenza della contestazione, e deve essere invece interpretato nel senso che deve aversi riguardo al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come posti a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevata sia insorta la controversia"; ed aggiungendo che "nè, ai fini della declaratoria della giurisdizione, rileva l’avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, in quanto tale termine non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto, quale quella concernente la operatività della traslatio judicii e la conseguente eventualità che la riassunzione, dopo la suddetta data del 15 settembre 2000, davanti al giudice amministrativo della causa già introdotta davanti a quello ordinario prima della medesima data, impedisca il verificarsi della decadenza, ai limiti interni della giurisdizione.

Tanto precisato si osserva che, a sostegno della giurisdizione ordinaria, negata dalla sentenza impugnata, non vale affermare, come fanno gli appellanti, che la loro domanda attiene al riconoscimento del diritto al corretto trattamento economico comprendendo nella retribuzione anche l’adeguamento biennale previsto dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 3".

Avverso quest’ultima sentenza è stato proposto ricorso per cassazione soltanto dal L. con due motivi; resiste con controricorso il Ministero.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce "competenza e giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla decisione sulla domanda del L. avente ad oggetto il diritto alla corretta retribuzione"; in particolare si afferma che "la controversia aveva ad oggetto il diritto del L. alla erogazione del giusto trattamento retributivo, da quantificarsi considerando tutto il periodo di lavoro instaurato con la P.a., compreso quello antecedente la data di immissione in ruolo. La questione ha dunque natura contrattuale, nel senso che è stato richiesto al Giudice di considerare il lavoro pre- ruolo, caratterizzato dalla continuità e dalla stabilità, come utile per il conteggio del trattamento retribuivo spettantegli".

Con il secondo motivo si deduce "violazione di norme di diritto e della contrattazione collettiva nazionale di lavoro e in particolare dell’art. 36 Cost. della L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 3 degli artt. 75 e ss. Ccnl comparto scuola e della L. n. 270 del 1982, art. 441"; si afferma che "il ricorrente ha continuamente lavorato come insegnante, instaurando così il rapporto di lavoro con la P.a., con decorrenza dalla data del 15.10.73, venendo successivamente immesso in ruolo in data 1.9.89. 11 periodo lavorativo prestato fuori ruolo, a parere del ricorrente, deve equipararsi al lavoro prestato in ruolo in quanto il D.Lgs. n. 370 del 1970 e la L. n. 270 del 1982, leggi che hanno disciplinato il servizio prestato dal personale docente (e non) delle scuole di istruzione primaria e secondaria prima della nomina in ruolo, impongono tale equiparazione".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe dette censure, da trattarsi congiuntamente avendo le stesse ad oggetto il medesimo thema decidendum. Come infatti statuito di recente questa Corte con indirizzo giurisprudenziale consolidato (tra le altre, S.U. n. 9658/2009 e 26786/2008), in tema di lavoro pubblico cosiddetto "privatizzato", la norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, secondo cui sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, precisa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata.

Ne consegue che deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia, promossa da insegnanti di educazione musicale, riguardante l’erogazione delle retribuzioni previste per il personale docente, senza distinzione tra il periodo in ruolo e quello fuori ruolo e quindi il diritto del L. a percepire gli adeguamenti retributivi succedutesi dalla data di inizio della prestazione lavorativa (15.10.73, compreso l’adeguamento biennale ex art. L. n. 312 del 1980).

Non censurabile, quindi, è la decisione impugnata là dove afferma che "l’indagine deve avere ad oggetto la collazione temporale dell’evento cui si riconduce la lesione del diritto per la cui tutela si ricorre al giudice, e deve conseguentemente ritenersi, come il primo giudice, che gli atti di inquadramento, che hanno natura istantanea, al momento del passaggio della giurisdizione al giudice ordinario erano divenuti definitivi, con conseguente impossibilità di essere oggi messi in discussione ove non oggetto di contestazione immediata secondo le regole processuali da applicare ratione temporis". Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo innanzi al quale va riassunto in base al principio della translatio judicii.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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