Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 03-05-2011, n. 17149 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di appello di Caltanissetta con ordinanza del 22.5.2010 dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione proposta dal D.S.G. con la quale si chiedeva la ricusazione del Presidente del Collegio del Tribunale di Nicosia Dott. Giuseppe Sepe, nel procedimento a carico del ricorrente, avendo il detto Magistrato già espresso un giudizio di colpevolezza sui medesimi fatti oggetto dell’imputazione. La Corte territoriale rilevava la tardività della istanza in quanto già per l’udienza del 25.3.2010 il ricorrente era a conoscenza della causa di astensione o di ricusazione, mentre l’istanza di ricusazione era stata proposta solo il 12.5.2010. Di Avverso la detta ordinanza propone ricorso in cassazione il detto D. S. che allega che la data dalla quale decorreva il termine per l’istanza di ricusazione non poteva essere considerata quella in cui si era semplicemente riunito il Collegio, ma solo il momento in cui si era espresso un giudizio di merito sugli stessi fatti già giudicati da parte di un medesimo giudice, perchè solo in quel momento si era concretamente verificato il fatto che dava origine alla dedotta incompatibilità. Solo con la decisione di merito e con la concreta conoscenza da parte dell’imputato della stessa decorreva il termine posto per legge per far valere l’istanza di ricusazione del giudice che aveva giudicato due volte sugli stessi fatti.
Motivi della decisione

Il ricorso non appare fondato e pertanto va rigettato.

Come osservato dal Procuratore generale la sentenza è stata emessa il 30 marzo 2010 e l’imputato era presente; è stato assegnato un termine di gg. 30 per il deposito della motivazione, termine che risulta rispettato, essendo stata la sentenza depositata il 29.4.2010. Pertanto l’imputato, usando l’ordinaria diligenza, era in condizione di conoscere il contenuto della sentenza, anche nelle sue motivazioni, sin dal 29.4.2010 mentre l’istanza di ricusazione è stata proposta solo il 12 maggio e quindi ben oltre il termine di tre gg. dal momento in cui la decisione (di merito) era " conoscibile" (cass. n. 2542/2004; cass. n. 30441/2003), a nulla rilevando la data in cui invece il ricorrente ha richiesto la copia della decisione (11 maggio, come indicato nella dichiarazione di ricusazione). Una interpretazione diversa, nel caso in esame, consentirebbe al ricorrente di dilazionare a sua discrezione il termine perentorio disposto per legge allegando di non aver saputo concretamente della causa di incompatibilità nonostante la stessa fosse "conoscibile", usando dell’ordinaria diligenza. Pertanto, anche a non voler seguire la soluzione ermerneutica prospettata nella ordinanza impugnata, l’istanza di ricusazione appare tardiva.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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