Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 9 giugno 2010 il Tribunale di Padova, in sede di appello, confermava il provvedimento emesso il 4 maggio 2010 con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell’autovettura (OMISSIS) di proprietà di A.D., sottoposto ad indagini in ordine ai reati di cui agli artt. 648, 473, 517, 517 bis, 517 ter c.p..
In precedenza, il 23 marzo 2010, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova aveva convalidato il sequestro del veicolo effettuato ai sensi dell’art. 323 c.p.p., comma 3 bis, dalla polizia giudiziaria il 19 marzo 2010, ritenendo sussistente il fumus dei predetti reati (l’ A. risultava aver utilizzato il veicolo per vendere la merce contraffatta il 14 gennaio 2010 e per rifornirsi della stessa in altre due occasioni, l’11 e il 19 marzo 2010) nonchè il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, osservando inoltre che la confisca nel caso di specie era obbligatoria ex art. 474 bis c.p., ed aveva disposto il sequestro preventivo del mezzo.
Il Tribunale di Padova, nel confermare il diniego di revoca del sequestro preventivo dell’autovettura in questione, rilevava che il veicolo era stato utilizzato in diverse occasioni per il trasporto di merce contraffatta e richiamava al riguardo non solo i servizi di osservazione, pedinamento e controllo (informative 14 gennaio 2010 e 19 marzo 2010), ma anche le rilevazioni satellitari GPS e le intercettazioni telefoniche (nota allegata al verbale di sequestro della Guardia di Finanza di Padova), a dimostrazione dell’utilizzo non occasionale dell’autovettura per la commissione dei reati.
L’ A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento deducendo la violazione di legge e l’erronea applicazione dell’art. 474 bis c.p., in relazione all’art. 125 c.p.p., poichè mancherebbero i presupposti per la confisca dell’autovettura utilizzata per il trasporto di merce contraffatta solo in due occasioni, tra loro distanti (14 gennaio e 19 marzo 2010), ma abitualmente usata dal ricorrente per la sua attività di rappresentante di commercio. Null’altro sarebbe infatti emerso dalle intercettazioni telefoniche, dal quotidiano monitoraggio dell’autovettura mediante apparecchiature GPS, dai numerosissimi servizi di osservazione, pedinamento e controllo. Non sarebbe stato quindi dimostrato, secondo il ricorrente, il carattere dell’autovettura di strumento indispensabile per lo svolgimento dell’attività criminosa nè la sussistenza di eventuali esigenze di natura probatoria o preventiva.
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che – secondo quanto affermato più volte da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 29 maggio 2008 n. 25932, Ivanov; 28 gennaio 2004 n. 5876, p.e. Ferrazzi in proc. Bevilacqua;
28 maggio 2003 n. 25080, Pellegrino) – il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo e di sequestro probatorio (in quest’ultimo caso per effetto del rinvio operato dall’art. 257 c.p.p. all’art. 324 c.p.p.) può essere proposto esclusivamente per il vizio di violazione di legge, comprendente sia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)) sia il difetto di motivazione che si traduca, a sua volta, in una violazione della legge processuale ( art. 125 c.p.p., comma 3) perchè l’apparato argomentativo manchi completamente o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l’iter logico posto a fondamento del provvedimento impugnato (motivazione meramente apparente). E’ pertanto preclusa alla Corte una valutazione che possa risolversi in un’anticipata decisione della questione di merito e quindi in una verifica in concreto della fondatezza della tesi accusatoria. 11 sindacato sulle condizioni di legittimità della misura cautelare reale si realizza infatti attraverso una delibazione sommaria della congruità degli elementi rappresentati in cui, senza prescindere dalle concrete risultanze processuali e dalle contestazioni difensive (Cass. sez. 4^ 29 gennaio 2007 n. 10979, Veronese; sez. 1^ 19 dicembre 2003 n. 1885, Cantoni; sez. 2^ 21 ottobre 2003 n. 47402, Di Gioia; sez. 3^ 11 giugno 2002 n. 36538, Pianelli; sez. 4^ 3 marzo 1998 n. 731, Campo;
Sez. Un. 20 novembre 1996 n. 23, Bassi), possono rilevare eventuali difformità tra fattispecie legale e fattispecie reale solo se ravvisabili ictu oculi.
Nel caso in esame il ricorrente, che non contesta la sussistenza del fumus delicti, si limita sostanzialmente a proporre, in maniera peraltro del tutto generica, doglianze relative alla motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto la concreta possibilità di confisca obbligatoria del mezzo ai sensi dell’art. 474 bis c.p., per essere stata l’autovettura oggetto di sequestro preventivo utilizzata in diverse occasioni per il trasporto della merce contraffatta in varie province del territorio nazionale. Nel ricorso si sostiene infatti che, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, l’utilizzo del veicolo per la realizzazione dell’attività illecita contestata sia stato solo occasionale e che sarebbe stato omesso il riferimento alla sussistenza di eventuali esigenze di natura probatoria o preventiva. In tal modo il ricorrente tende tuttavia a sottoporre al giudice di legittimità questioni di fatto non proponibili in questa sede, già oggetto di esame da parte del Tribunale del riesame che ha inteso valorizzare le risultanze dei servizi di osservazione di cui alle informative in data 14 gennaio e 19 marzo 2010, della rilevazione satellitare GPS e delle intercettazioni telefoniche, con particolare riferimento alla nota allegata al verbale di sequestro della Guardia di Finanza di Padova, per affermare l’esistenza di una relazione strutturale e non occasionale tra la commissione del reato e l’autovettura sequestrata.
Va peraltro rilevato che l’accostamento fatto nel ricorso all’ipotesi in cui l’autovettura sia stabilmente destinata, per la presenza di sottofondi o altro, al trasporto degli stupefacenti non appare del tutto idoneo a rappresentare il vincolo di strumentalità tra la cosa oggetto di sequestro e il reato nel caso previsto dall’art. 474 bis c.p.. Infatti, come rilevato in una recente pronuncia di questa sezione (Cass. Sez. 2^ 26 maggio 2010 n. 35029, Capriello), le due situazioni non sono affatto assimilabili in quanto nel caso del commercio di sostanza stupefacente la confisca dell’autovettura utilizzata per trasportare la droga è facoltativa, mentre nel caso del trasporto di beni recanti marchi falsi il legislatore, "perseguendo … un’idea di depotenziamento del diffuso fenomeno criminoso del commercio dei marchi falsi, reputato dannoso per l’economia nazionale, ha utilizzato in modo innovativo lo strumento della confisca obbligatoria, rendendola applicabile anche a quanto è meramente strumentale al reato e finora riservato alla confisca facoltativa, formulando una specifica presunzione di pericolosità che non richiede alcun giudizio prognostico da parte del giudice".
Nel caso previsto dall’art. 474 bis c.p., pertanto, la confisca si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione "generalpreventiva-dissuasiva" attribuita dal legislatore alla speciale confisca. Deve comunque escludersi che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia carente o meramente apparente. Nella motivazione del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva negato la revoca del sequestro preventivo (motivazione che si integra con quella del Tribunale del riesame di segno conforme, in cui il contenuto di detto provvedimento veniva espressamente richiamato) si faceva infatti specifico riferimento alla circostanza che il veicolo in sequestro era stato utilizzato dall’ A., in una pluralità di occasioni, non solo per la vendita ma anche per il rifornimento di merce contraffatta, così delineando in maniera argomentata e logicamente coerente il ritenuto rapporto di strumentalità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
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