Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-02-2011) 03-05-2011, n. 17082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa in data 8 settembre 2006 il Tribunale di Roma dichiarava C.L. colpevole del reato di ricettazione di due assegni circolari dell’importo di L. 3.000.000, di provenienza furtiva, e del reato di truffa, commesso nel (OMISSIS) utilizzando i predetti titoli e un assegno bancario privo di copertura per pagare le riparazioni e le modifiche effettuate sulla sua autovettura da D.V., titolare di un’autofficina.

L’imputato veniva condannato, ritenuta la continuazione, ravvisata per la ricettazione l’ipotesi attenuata prevista dall’art. 648 c.p., comma 2, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi cinque di reclusione ed Euro 200,00 di multa, nonchè al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi Euro 6000,00, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Con sentenza in data 14 dicembre 2009 la Corte di appello di Roma riformava la sentenza di primo grado dichiarando l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato di truffa, determinando la pena per il residuo delitto in mesi quattro di reclusione ed Euro 150,00 di multa e confermando le altre statuizioni, ivi comprese quelle civili.

Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce:

1) l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza degli estremi del reato di ricettazione, in particolare alla mancanza di certezza sulla consapevolezza da parte dell’imputato della provenienza delittuosa dei due assegni circolari, il cui smarrimento era stato denunciato solo dopo la loro negoziazione;

2) l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale – in relazione all’art. 157 ss. c.p. e art. 531 c.p.p., comma 2 – e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione poichè, in mancanza di prova certa sulla data in cui l’imputato era entrato in possesso dei titoli (spediti il (OMISSIS) per posta e mai recapitati al destinatario), la Corte di appello avrebbe apoditticamente ritenuto che gli assegni erano entrati in possesso del C. appena prima della loro negoziazione avvenuta il (OMISSIS); nel caso in esame, secondo il ricorrente, la parte civile D. avrebbe dichiarato di aver ricevuto in pagamento gli assegni non prima del (OMISSIS); applicando comunque il principio in dubio pro reo si sarebbe dovuto ritenere che alla data della sentenza di appello (14 dicembre 2009) fosse decorso il termine decennale di prescrizione; comunque il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso dopo la sentenza di appello e nel ricorso si chiede la relativa declaratoria di estinzione del reato.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il giudice di appello ha compiuto un’approfondita e completa disamina della versione difensiva dell’imputato (il quale aveva sostenuto che i suoi rapporti con il D. traevano origine da un prestito a tasso di usura concessogli dal titolare dell’autofficina, che aveva preteso a titolo di pegno la consegna della sua autovettura sulla quale non sarebbero mai stati eseguiti lavori di riparazione e modifica, peraltro economicamente non convenienti), ritenuta inattendibile sulla base di argomentazioni logiche e coerenti.

Infatti la Corte territoriale, considerata l’irrilevanza dell’argomento relativo alla non convenienza economica dei lavori sull’autovettura (posto che comunque l’imputato, pagando con assegni circolari di origine illecita e con un assegno bancario privo di copertura, non ne avrebbe concretamente sostenuto l’onere), ha evidenziato che l’effettuazione dei lavori in questione si desumeva non solo dalla sentenza emessa in data 24 settembre 2004 dal Tribunale di Roma nel giudizio di opposizione promosso da C. O. (intestataria dell’autovettura e compagna del C.) avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal D. per il relativo pagamento, ma anche dalle dichiarazioni del teste L., indicato dalla difesa, sulle ragioni (pagare le riparazioni effettuate sulla sua "Alfa") che il C. aveva addotto allorchè si era fatto da lui accompagnare presso l’autofficina del D.. Nella motivazione della sentenza impugnata si fa inoltre rilevare la mancanza di plausibilità logica della versione difensiva, essendo inverosimile che la persona offesa, a dire dell’imputato creditore usuraio interamente soddisfatto delle sue pretese, avesse accusato falsamente il C. rischiando di far emergere la sua attività illecita. La Corte territoriale, avendo dimostrato con adeguata motivazione l’inattendibilità della tesi difensiva, si è quindi adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non attendibile – indicazione sulla provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. sez. 2 11 giugno 2008 n. 25756, Nardino; sez. 2 27 febbraio 1997 n. 2436, Savic). Nella sentenza impugnata l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione degli assegni circolari, di origine furtiva, si pone pertanto come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito. Quanto al reato presupposto deve rilevarsi che, ai fini dell’accertamento della responsabilità per il delitto di ricettazione, non è necessario l’accertamento giudiziale della commissione dello stesso nè l’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove coerenti e logiche. Del resto, come questa Corte ha recentemente affermato (Cass. Sez. Un. 26 novembre 2009 n. 12433, Nocera; sez. 1 17 giugno 2010 n. 27548, Screti) l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio. Pertanto nel caso di specie, stante l’assenza di attendibili spiegazioni da parte dell’imputato sulle modalità in cui era giunto in possesso degli assegni circolari consegnati al D., appare irrilevante che lo smarrimento dei titoli oggetto della contestata ricettazione sia stato denunciato in epoca posteriore alla loro negoziazione.

Il secondo motivo è invece fondato.

Nella motivazione della sentenza impugnata, emessa in data 14 dicembre 2009, il giudice di appello sostiene che il termine massimo decennale di prescrizione in ordine al delitto di ricettazione (è applicabile il più breve termine di prescrizione previsto dalla disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005, poichè alla data di entrata in vigore della predetta legge non era stata ancora emessa la sentenza di primo grado: cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 393/2006) non era ancora decorso perchè il D. aveva posto all’incasso gli assegni ricevuti dall’imputato il (OMISSIS), per cui era agevole desumere che lo stesso D. li avesse ricevuti dal C. "nei giorni immediatamente antecedenti il (OMISSIS)" (rectius, (OMISSIS)) e pertanto doveva ritenersi "accertata la materiale disponibilità dei titoli da parte dell’imputato in epoca assolutamente prossima al (OMISSIS)". Quest’ultima affermazione appare tuttavia apodittica e priva dell’indicazione di concreti elementi di riscontro, tale non potendosi ritenere la data in cui il D. pose all’incasso i titoli. Per stabilire in quale data il C. abbia ricevuto i due assegni circolari poi consegnati al D., data in cui si è consumato il delitto di ricettazione che è reato istantaneo, occorre infatti tener presente che dalla denuncia di smarrimento dei titoli presentata il (OMISSIS) risulta che gli stessi erano stati spediti in data (OMISSIS) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, mai pervenuta a destinazione, e che da questa data in poi il D. potrebbe esserne entrato in possesso, mentre la persona offesa D. aveva riferito ai primi giorni del (OMISSIS) i suoi iniziali contatti con il C. dal quale dopo circa una settimana aveva ricevuto i titoli. Non può quindi escludersi che l’imputato sia entrato in possesso dei due assegni circolari di provenienza furtiva nei giorni intercorrenti tra il (OMISSIS) (l’imputazione sul punto appare approssimativa, riferendosi a "data antecedente e prossima al (OMISSIS)"). E’ pertanto doveroso applicare nel caso in esame il principio più volte affermato da questa Corte (Cass. Sez. 3 3 dicembre 2009 n. 8283, Ilacqua; sez. 4 9 maggio 2003 n. 37432, Monti) secondo il quale, in caso di incertezza nella determinazione del tempus commissi delicti, il termine di decorrenza del termine di prescrizione va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e quindi il reato deve considerarsi consumato nella data più risalente. posto che il principio in dubio pro reo trova applicazione anche in tema di cause di estinzione del reato. Con specifico riferimento al reato di ricettazione, del resto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 2 20 gennaio 2010 n. 5132, Gligora; sez. 2 24 maggio 2006 n. 19472, Rinaldi) ha ritenuto applicabile il principio in dubio pro reo nel senso che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il momento consumativo deve essere individuato nell’immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto (nel caso di specie (OMISSIS)).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione alla data del 14 dicembre 2009, in cui è stata emessa la sentenza di appello. Le disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili vanno confermate, essendo state esposte le ragioni dell’infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsabilità nell’esame del primo motivo di ricorso.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; conferma le disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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