Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-02-2011) 03-05-2011, n. 17078

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 10 dicembre 2009 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 20 giugno 2006 dal Tribunale di Roma con la quale D.M. era stata dichiarata colpevole del reato di truffa commesso in (OMISSIS), per essersi fatta cambiare in denaro contante un assegno bancario relativo ad un conto corrente precedentemente chiuso, ed era stata condannata, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla restituzione della somma di 400,00 Euro (corrispondente all’importo dell’assegno) oltre le spese di protesto e gli interessi.

Avverso la predetta sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce:

1) il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla mancata assoluzione per insussistenza del fatto o perchè il fatto non costituisce reato, trattandosi della mera emissione di un assegno senza provvista o tratto su un conto chiuso, condotta priva di rilevanza penale in assenza di raggiri o artifizi da parte dell’imputata che si era valsa solo del fatto di essere una vecchia cliente della persona offesa;

2) il vizio di motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 165 c.p., con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla restituzione della somma di 400,00 Euro, non essendosi la persona offesa costituita parte civile ed essendo comunque il fatto di lieve entità; secondo la ricorrente l’applicazione dell’art. 165 c.p. sarebbe possibile solo in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, tendente ad ottenere o la restituzione ex art. 76 c.p.p. o il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 185 c.p..

All’odierna udienza il difensore depositava il verbale della remissione di querela presentata dinanzi al commissariato sezionale P.S. San Paolo in data 7 febbraio 2011 dalla persona offesa Z. G., con contestuale accettazione da parte dell’imputata M.D.. Le parti hanno concordato che eventuali spese procedurali sarebbero state a carico di M.D..

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, contestualmente accettata dal querelante nelle forme previste dalla legge. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, come convenuto dalle parti nell’atto di remissione di querela.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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